Accordo in esecuzione: perché il PM non può tornare sui suoi passi?
La fase di esecuzione della pena rappresenta un momento cruciale del procedimento penale, in cui le sentenze definitive prendono corpo. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 24684/2025, fa luce su un aspetto fondamentale di questa fase: l’irrevocabilità dell’accordo in esecuzione tra Pubblico Ministero e difesa. La Corte ha stabilito che, una volta prestato il consenso a una richiesta della difesa per la rideterminazione della pena, il PM non può più impugnare la decisione del giudice che si conforma a tale accordo, anche se la ritiene frutto di un calcolo errato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un Procuratore della Repubblica avverso un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, accogliendo una richiesta della difesa a cui il PM aveva prestato il proprio consenso, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due distinte sentenze di patteggiamento.
Nel ricalcolare la pena complessiva, il giudice aveva individuato la pena per il reato più grave (già comprensiva della riduzione per il rito), l’aveva aumentata per il reato ‘satellite’, e aveva poi applicato la riduzione di un terzo prevista dall’art. 444 c.p.p. sull’intera pena così cumulata. Secondo il Procuratore ricorrente, questa operazione avrebbe comportato una ‘doppia riduzione’ illegittima, poiché la pena base era già stata ridotta nella prima sentenza. Di conseguenza, il PM chiedeva l’annullamento dell’ordinanza per erronea applicazione della legge penale.
La Decisione della Corte e il valore dell’accordo in esecuzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo. Il fulcro della decisione non risiede tanto nella correttezza del calcolo matematico effettuato dal giudice dell’esecuzione, quanto nel valore vincolante dell’accordo in esecuzione tra le parti.
Il principio di diritto affermato è chiaro: il consenso prestato dal Pubblico Ministero alla richiesta della difesa, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p., è irrevocabile. Una volta che l’accordo si è perfezionato e il giudice ha emesso una decisione conforme alla proposta congiunta, il PM perde la facoltà di impugnarla. L’accordo processuale assume una forza tale da ‘cristallizzare’ la situazione, precludendo ripensamenti successivi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione fonda la propria decisione sul principio di auto-responsabilità e lealtà processuale. Consentire al PM di impugnare una decisione a cui egli stesso ha aderito significherebbe eludere il principio di irrevocabilità del consenso.
Tuttavia, la Corte precisa che esiste un’eccezione a questa regola: l’impugnazione è ammissibile se la pena determinata è ‘illegale’. Citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Sacchettino), i giudici chiariscono la distinzione fondamentale tra pena ‘erronea’ e pena ‘illegale’.
Una pena è illegale quando non corrisponde, per specie (es. arresto anziché reclusione) o per quantità (inferiore al minimo o superiore al massimo edittale), a quella astrattamente prevista dalla norma incriminatrice. Si tratta di una sanzione che si colloca ‘al di fuori del sistema sanzionatorio’.
Al contrario, una pena è meramente erronea quando, pur essendo legale nel suo risultato finale (cioè conforme per genere e quantità ai limiti di legge), è il frutto di un percorso argomentativo viziato o di un errore di calcolo nei passaggi intermedi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, sebbene il calcolo potesse essere discutibile, la sanzione finale di cinque anni di reclusione era comunque congrua e non si poneva al di fuori del sistema. L’aumento per la continuazione era stato operato in modo astrattamente consentito. Pertanto, non trattandosi di pena ‘illegale’, l’accordo formatosi tra le parti rimaneva valido e non suscettibile di essere messo in discussione dal ricorso del PM.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza la stabilità degli accordi processuali nella fase esecutiva. Stabilisce un confine netto: il patto tra accusa e difesa, una volta siglato, è vincolante e la decisione conforme del giudice non è appellabile dalle parti che vi hanno aderito. L’unica via d’uscita è la dimostrazione di una ‘illegalità’ della pena in senso stretto, un vizio strutturale che la rende incompatibile con l’ordinamento. Un semplice errore di calcolo, che conduce a un risultato comunque plausibile e normativamente accettabile, non è sufficiente a scardinare la validità dell’accordo. Questa pronuncia offre quindi un’importante garanzia di certezza del diritto e valorizza il ruolo degli accordi deflattivi nel sistema processuale penale.
Il Pubblico Ministero può impugnare una decisione del giudice basata su un accordo in esecuzione che lui stesso ha sottoscritto?
Di norma, no. La Corte di Cassazione ha ribadito che il consenso prestato dal PM a una richiesta della difesa in fase esecutiva è irrevocabile. Di conseguenza, il PM non può presentare ricorso contro la decisione del giudice che si è conformato a tale accordo.
Qual è la differenza tra una pena ‘erronea’ e una ‘illegale’?
Una pena è ‘illegale’ quando non corrisponde per tipo o quantità a quella prevista dalla legge per quel reato (ad esempio, è inferiore al minimo o superiore al massimo). Una pena ‘erronea’, invece, pur essendo legale nel suo risultato finale, deriva da un errore nel procedimento di calcolo o nel ragionamento del giudice. Solo la pena ‘illegale’ può giustificare un’impugnazione in deroga a un accordo.
Perché nel caso specifico la pena non è stata considerata illegale, nonostante la presunta ‘doppia riduzione’?
La Corte ha ritenuto che, sebbene il metodo di calcolo fosse discutibile, la pena finale risultante era comunque ‘congrua’ e rientrava nei limiti previsti dal sistema sanzionatorio. Non si trattava di una pena estranea all’ordinamento, ma al massimo del risultato di un percorso di calcolo imperfetto. Pertanto, non essendo ‘illegale’, l’accordo tra le parti doveva essere rispettato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24684 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2088/2025
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del ricorso
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha ritenuto sussistente la continuazione tra i reati commessi da NOME COGNOME e giudicati dal medesimo Ufficio, rispettivamente con sentenza: a) del 06/03/2024 (passata in giudicato il 23/09/2024); b) del 12/02/2024 (passata in giudicato il 28/10/2024); per l’effetto, il Giudice ha rideterminato la pena complessiva inflitta all’interessato nella misura di anni cinque di reclusione ed euro ventiquattromila di multa, così determinata: anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventiduemila di multa [pena finale piø grave, irrogata mediante la sentenza sub b)], aumentata in ragione di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, con riferimento ai reati – tra loro già avvinti dal vincolo della continuazione -di cui alla sentenza sub a), così da arrivare alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, pena alla quale Ł stata applicata la riduzione di un terzo ex art. 444 cod. proc. pen., per giungere alla pena finale sopra indicata.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 444 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, una volta individuato il reato piø grave, in ordine al quale era stata applicata la pena dianni quattro e mesi sei di reclusione (oltre alla multa), già al netto della diminuzione processuale ed aver fissato – a titolo di aumento per continuazione, relativamente al reato satellite – la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, ha operato la diminuzione di un terzo per la scelta del rito non soltanto con riguardo all’aumento di pena, bensì sulla pena complessiva, così da fare in modo che la sanzione finale comminata fosse il risultato di una doppia riduzione.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł infondato.
- Riprendendo quanto già sintetizzato in parte narrativa, può sottolinearsi come – nel caso di specie – siano stati uniti in continuazione tra loro piø reati, giudicati mediante due sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. In relazione a tali reati, infatti, la difesa ha domandato la rideterminazione della pena inflitta a norma dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., incontrando il consenso del Pubblico ministero; formatosi tale accordo, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva, in aderenza al comune progetto presentatogli. Con l’impugnazione ora al vaglio di questo Collegio, il Pubblico ministero ha nondimeno sostenuto la erroneità per difetto della pena finale applicata, per esser stata computata almeno una riduzione ultronea, rispetto a quanto sarebbe stato corretto fare. 3. Il principio di diritto al quale attenersi Ł quello della irrevocabilità del consenso scritto, prestato dal Pubblico ministero ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a fronte della richiesta di applicazione, in executivis , della disciplina del concorso formale o della continuazione fra piø sentenze di applicazione della pena; il necessario corollario logico di tale regola ermeneutica, ovviamente, non può che essere rappresentato dalla non impugnabilità del ricorso, presentato avverso la decisione esattamente conforme a tale accordo (Sez. 1, n. 18884 del 14/02/2001 Magnoni Rv. 218811 – 01; Sez. 1, n. 6545 del 21/11/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209894 – 01; Sez. 3, n. 4237 del 09/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209858 01; Sez. 2, n. 115 del 09/01/1998, COGNOME, Rv. 210451 – 01).
Il ricorso per cassazione, sostanzialmente, non può rappresentare lo strumento che consenta di eludere il principio di irrevocabilità del consenso prestato dal Pubblico ministero. 3.1. Discorso a parte merita il profilo della possibilità di deduzione in sede di legittimità come accade anche laddove venga impugnata la pronuncia emessa a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. – del diverso profilo della illegalità della pena, nei termini indicati da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01 [nella parte motiva di tale decisione Ł dato leggere, infatti, il seguente passaggio: ‹‹Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, non mass. sul punto) Ł ferma nel qualificare come “illegale” la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L’ambito dell’illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Plurime decisioni hanno precisato che non si configura un’ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell’ iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall’individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255197-01). … Non Ł, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o piø violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato››].
Da tale segmento argomentativo, allora, può agevolmente evincersi come la pena illegale sia anche quella computata per difetto; non può considerarsi illegale, però, la sanzione che
risulti comunque congrua – rispetto agli esatti parametri normativi – sebbene ad essa si pervenga all’esito di un errore di calcolo.
3.2. Traendo le fila dal sopra ricordato percorso ermeneutico, giova evidenziare come – nel caso di specie – sia stato operato un aumento per continuazione che sarebbe stato astrattamente consentito e che, pertanto, risulta conforme ai corretti parametri normativi; e infatti, un incremento sanzionatorio a titolo di aumento per continuazione, idoneo a raggiungere la soglia minima di cinque anni di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sarebbe stato raggiungibile mediante l’aumento di pena pari a nove mesi, con riduzione di un terzo.
Del resto, tale conclusione non Ł minimamente contrastata dal ricorso, che nulla deduce sul punto specifico. Il tutto vale a delineare quale non illegale la pena applicata e, pertanto, a rendere non passibile di ulteriore intervento l’accordo formatosi ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso.
P.Q.M
Rigetta il ricorso del P.M. Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME