Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA svolta relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME NOME NOME di COGNOME NOME hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello d Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP d Tribunale di Reggio Calabria di condanna dei predetti per trasporto di un ingent quantitativo di marijuana (Kg. 15486, in Bova Marina il 3/1072022), è stato recepit l’accordo delle parti sulla pena;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senz formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposti avverso una sentenza che ha recepito l’accordo delle parti sulla pena in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissib il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, i ricorrenti hanno contestato proprio la quantificazione della pena;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
La Consigliera est.
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
COGNOMENOME COGNOME NOME