Accordo in Appello: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’accordo in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione concordata del processo. Tuttavia, è essenziale comprenderne i limiti e le conseguenze, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame offre uno spunto cruciale per analizzare quando un ricorso successivo a tale accordo sia da considerarsi inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. In sede di giudizio di secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo in appello. Le parti concordavano una rideterminazione della pena, e l’imputato rinunciava ai motivi di impugnazione. La Corte di Appello, recependo l’accordo, emetteva la sentenza.
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione dell’accordo. A suo dire, l’intesa prevedeva non solo la riduzione della pena, ma anche la sua sostituzione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, cosa che la Corte di Appello aveva omesso di fare.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Accordo in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali: uno di natura procedurale e uno di merito.
Le Motivazioni della Decisione
In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio sancito dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale: le sentenze emesse in seguito a un accordo in appello non sono ricorribili per cassazione. Questa norma mira a garantire la stabilità e la definitività delle decisioni che scaturiscono da un patto processuale tra le parti, evitando ulteriori gradi di giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato il contenuto dell’accordo per verificare la fondatezza della doglianza del ricorrente. Contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo, il verbale di udienza riportava esplicitamente che ‘l’accordo non è subordinato all’accoglimento della richiesta dell’applicazione della sanzione sostitutiva’. Questa clausola dimostrava in modo inequivocabile che la sostituzione della pena non era una condizione essenziale dell’intesa. Pertanto, la Corte di Appello non aveva violato alcun patto, ma si era limitata ad applicare i termini precisi dell’accordo raggiunto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza l’importanza della chiarezza e della precisione nella formulazione degli accordi processuali. Le parti devono assicurarsi che ogni condizione, specialmente se ritenuta essenziale, sia chiaramente verbalizzata e accettata. La decisione sottolinea due implicazioni pratiche fondamentali:
1. Definitività dell’accordo: Un accordo in appello ex art. 599-bis c.p.p. rappresenta, nella maggior parte dei casi, la conclusione del percorso processuale. La legge preclude un ulteriore vaglio da parte della Corte di Cassazione.
2. Onere della chiarezza: Qualsiasi condizione posta a fondamento dell’accordo deve essere esplicita e non può essere data per implicita. Il contenuto del verbale d’udienza assume un valore probatorio decisivo per dirimere eventuali controversie future sulla reale volontà delle parti.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa in seguito a un ‘accordo in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
No, la legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) stabilisce espressamente che questo tipo di ricorso non è esperibile, ovvero non è ammesso.
Cosa succede se una delle parti ritiene che l’accordo non sia stato rispettato dal giudice d’appello?
In questo caso specifico, il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile. La Cassazione ha verificato che, in base al verbale d’udienza, l’accordo non era condizionato all’applicazione di una sanzione sostitutiva, come invece sosteneva il ricorrente. La chiarezza del verbale è stata decisiva per stabilire i termini reali dell’intesa.
Qual è il ruolo del giudice d’appello quando le parti propongono un accordo sulla pena?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare l’esattezza della qualificazione giuridica dei fatti, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla legge. Se l’accordo è ritenuto valido e corretto, il giudice lo recepisce e ridetermina la pena come concordato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
islato-avv-istra-~; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto d rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. in ordine ai reati ascritti.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 599-bis cod. pen. nella parte in cui la Cor appello è stata emessa in violazione dell’accordo sull’entità della pena e sul tipo di sanzi avendo omesso di sostituire la pena irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (compreso quello afferente alla aggravant di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen.) previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così come no dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le pa processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità d pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazio proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzio aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall’art. cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrog Contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, la difesa non ha condizionato detto accordo anche alla sostituzione della stessa, essendo sul punto esplicita la parte del verbale c (testualmente) recita «l’accordo non è subordinato all’accoglimento della richies dell’applicazione della sanzione sostitutiva»; in tali termini formulata la richiesta, non ve si rivela l’affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe contravvenuto all’accord intercorso in ordine alla pena a cui era condizionata la rinuncia ai motivi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.