Accordo in Appello: l’Impossibilità di Impugnare la Sentenza in Cassazione
L’istituto dell’accordo in appello, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 103/2017, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale. Tuttavia, la scelta di avvalersene comporta conseguenze procedurali significative, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Con la pronuncia n. 6645 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la sentenza che recepisce un accordo tra le parti sulla pena non è più impugnabile per motivi di merito, neanche per un presunto difetto di motivazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modena per reati di furto in concorso. L’imputato presentava appello avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale raggiungevano un accordo sulla pena da applicare, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
La Corte di Appello di Bologna, recependo tale accordo, rideterminava la pena e, di conseguenza, dichiarava inammissibili per intervenuta rinuncia gli altri motivi di gravame. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello in merito al giudizio di comparazione tra le circostanze del reato.
Le Conseguenze dell’Accordo in Appello sulla Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la procedura speciale dell’accordo in appello limiti fortemente la possibilità di ulteriori impugnazioni. La normativa di riferimento è l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza particolari formalità proprio nei casi in cui la sentenza impugnata abbia recepito un accordo tra le parti.
La scelta di concordare la pena in appello non è una mera formalità, ma un atto dispositivo con cui l’imputato accetta una determinata sanzione in cambio della rinuncia a contestare gli altri aspetti della sentenza di primo grado. Questo atto, secondo la Corte, ha un effetto preclusivo che si estende all’intero processo, incluso il giudizio di legittimità.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
L’ordinanza sottolinea che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non solo vincola il giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare successive doglianze. In sostanza, l’accordo sulla pena viene equiparato a una vera e propria rinuncia all’impugnazione per i motivi non legati all’accordo stesso. Di conseguenza, contestare la motivazione su aspetti della pena che sono stati oggetto dell’accordo stesso diventa processualmente impossibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici supremi hanno richiamato diverse pronunce precedenti che hanno affermato lo stesso principio: l’accordo tra le parti sulla pena in appello produce un effetto analogo alla rinuncia all’impugnazione. Questo significa che, una volta raggiunto e ratificato l’accordo, l’imputato perde il diritto di contestare la sentenza davanti alla Cassazione per questioni che l’accordo stesso ha risolto, come la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze.
La Corte ha specificato che il ricorso dell’imputato, incentrato proprio su un presunto difetto di motivazione relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, era palesemente inammissibile. Tale valutazione, infatti, è intrinsecamente assorbita e superata dalla volontà delle parti di concordare una pena finale. Permettere un ricorso su tale punto significherebbe svuotare di significato l’istituto dell’accordo in appello, la cui finalità è proprio quella di definire il processo in modo rapido e consensuale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza n. 6645/2024 della Corte di Cassazione riafferma con chiarezza che la scelta di accedere all’accordo in appello è una decisione processuale tombale. La sentenza che ne deriva non è ulteriormente sindacabile nel merito davanti alla Suprema Corte. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’assistito deve essere pienamente consapevole che tale accordo chiude definitivamente la partita sulla quantificazione della pena, precludendo ogni futura doglianza. Per l’imputato, la conseguenza dell’inammissibilità è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena, previsto dall’art. 599-bis c.p.p., ha effetti preclusivi e equivale a una rinuncia agli altri motivi di impugnazione.
Perché l’accordo sulla pena in appello impedisce un successivo ricorso?
Perché l’accordo è un atto dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con difenso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con l riforma della sentenza del Tribunale di Modena di condanna del predetto per più concorso e altro (in Carpi nel 2016), è stato recepito l’accordo delle parti dichiarata la inammissibilità per intervenuta rinuncia degli altri motivi d’appello ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiar formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comm 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017 proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 5 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cog giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento proce compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inam il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punib dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto un difetto di mo ordine al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamen spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024