Accordo in Appello e Ricorso per Cassazione: un binomio impossibile?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un accordo in appello. Questo strumento, introdotto per deflazionare il carico giudiziario, comporta conseguenze significative per l’imputato, come la quasi totale preclusione del ricorso per Cassazione sui punti oggetto dell’intesa. Analizziamo la decisione per comprendere la logica del legislatore e le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Fatto: dal Patto in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Quest’ultima, in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato una precedente decisione, rideterminando la pena per l’imputato in quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. Tale rideterminazione era avvenuta non a seguito di un dibattimento, ma in applicazione dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ovvero tramite un accordo in appello tra le parti processuali.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando specifici “vizi di motivazione” in merito al trattamento sanzionatorio che lui stesso aveva concordato. La sua doglianza si concentrava, quindi, sulla congruità della pena pattuita.
L’Accordo in Appello: Funzionamento e Finalità
L’istituto del “concordato con rinuncia ai motivi di appello”, disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p. (introdotto con la c.d. Riforma Orlando), permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. In sostanza, l’imputato, in cambio di uno sconto di pena o di una diversa qualificazione giuridica del fatto, rinuncia a portare avanti uno o più motivi del suo appello.
Il ruolo del giudice d’appello non è meramente notarile. Egli deve:
1. Verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto proposta dalle parti.
2. Controllare la congruità della pena richiesta, assicurandosi che rispetti i limiti di legge.
3. Accertare che l’accordo sia frutto di una libera scelta processuale e non viziato.
Solo dopo questi controlli, il giudice può ratificare l’accordo ed emettere una sentenza conforme.
Le Motivazioni della Cassazione: perché l’accordo in appello blocca il ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza alcuna possibilità di discussione nel merito. La motivazione si fonda su una precisa disposizione normativa: l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. sono limitati e non possono riguardare ciò che è stato oggetto dell’accordo.
La logica del legislatore è chiara: non si può consentire a una parte di contestare il risultato di un patto che ha liberamente sottoscritto. L’imputato, accettando l’accordo in appello, accetta anche la pena che ne deriva e rinuncia implicitamente a lamentarsene in un grado di giudizio successivo. Permettere il contrario significherebbe vanificare la finalità deflattiva dell’istituto e creare un’incoerenza processuale.
La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva correttamente eseguito la sua funzione di controllo sulla congruità della pena e sulla correttezza della procedura seguita per raggiungere l’accordo. Una volta espletato tale controllo, la decisione diventa, sui punti concordati, sostanzialmente non più sindacabile per vizi di motivazione.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta di aderire a un accordo in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici (la certezza di una pena più mite) contro gli svantaggi (la rinuncia a far valere determinate doglianze in Cassazione). La sentenza che ne scaturisce acquista una stabilità rafforzata, rendendo quasi impossibile rimettere in discussione la pena pattuita. Di conseguenza, l’assistenza legale in questa fase diventa ancora più cruciale per assicurare che l’imputato comprenda appieno la portata e l’irrevocabilità dell’accordo che sta per concludere.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza che applica una pena concordata in appello?
No, non è possibile fare ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla pena quando questa è il risultato di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., come specificato dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i presupposti e i requisiti stabiliti dalla legge. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è il ruolo del giudice d’appello quando le parti presentano un accordo sulla pena?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare l’esattezza degli aspetti giuridici dell’accordo, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri di legge. Non è un semplice ratificatore, ma un garante della legalità e della correttezza del patto processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/10/1963
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Altamura NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 973,00 di multa in ordine ai reati ascritti (anche in continuazione con i f sentenza passata in giudicato).
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in co del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in par dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di c l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di app avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il r correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pe
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2025