Accordo in Appello: La Cassazione chiarisce i limiti all’impugnazione
L’istituto del concordato sui motivi d’appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento cruciale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, le sue implicazioni procedurali possono essere decisive per l’esito del processo. Con la recente ordinanza n. 45446 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo in appello, una volta raggiunto, preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione sui punti che sono stati oggetto di rinuncia. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere la natura vincolante di tali accordi e le conseguenze per la difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. Sulla base di tale intesa, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato e confermando nel resto la sua condanna.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei reati a lui ascritti. La difesa contestava, in sostanza, la correttezza della classificazione dei fatti come reati ai sensi della legge sulle armi e del codice penale.
L’Accordo in Appello e la Rinuncia ai Motivi
Il cuore della questione giuridica ruota attorno alla natura e agli effetti dell’accordo in appello. L’articolo 599 bis c.p.p. prevede che le parti possano concordare sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con una contestuale rinuncia agli altri motivi. Questo meccanismo mira a semplificare il giudizio di secondo grado, concentrandolo sui punti concordati e portando a una più rapida definizione del processo.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come tale accordo non sia una mera formalità, ma un atto dispositivo con precise conseguenze processuali. La rinuncia ai motivi non inclusi nell’accordo determina una preclusione, ovvero la perdita della facoltà di far valere tali censure in un momento successivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, una volta raggiunto l’accordo in appello e determinata la pena in conformità a quanto pattuito, non è più consentita alcuna ulteriore censura. La rinuncia esplicita ai motivi di appello non concordati rende inammissibili le relative questioni anche nel successivo giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su una lettura rigorosa delle norme processuali. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione è inammissibile quando verte su motivi non dedotti in appello. La Corte estende questo principio, in via interpretativa, ai motivi a cui la parte ha espressamente rinunciato in sede di accordo. L’accordo, quindi, cristallizza il perimetro del giudizio e preclude la riproposizione di questioni abbandonate, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto. Poiché la Corte territoriale aveva applicato fedelmente i termini dell’accordo, rideterminando la pena come concordato, il successivo ricorso dell’imputato è stato ritenuto privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
A tale declaratoria è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la scelta di aderire a un accordo in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata dalla difesa. Tale patto processuale, se da un lato offre il vantaggio di una possibile rideterminazione favorevole della pena, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a far valere altre doglianze. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’accordo preclude la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione sui motivi rinunciati, anche qualora questi riguardino aspetti fondamentali come la corretta qualificazione giuridica del reato. La pronuncia ribadisce la serietà e l’irrevocabilità degli impegni processuali assunti dalle parti nel corso del giudizio.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo in appello ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo implica la rinuncia ad altri motivi, determinando una preclusione processuale che rende inammissibile un successivo ricorso, anche se riguarda la qualificazione giuridica del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
L’accordo in appello preclude anche la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto?
Sì. L’ordinanza chiarisce che la preclusione processuale derivante dall’accordo si estende anche alle questioni relative alla qualificazione giuridica del reato, rendendo inammissibile il ricorso anche su questo specifico punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45446 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45446 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell’accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME;
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67 e 612 cod. pen.;
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull’accordo delle parti;
Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l’accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l’accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto, anche se riferito alla questione relativa alla qualificazione giuridica;
Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023