Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma de sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all’art. 73 commi e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illegale di marijuana, cocaina e hashish in Genova il 22/2/2023), é stato recepito l’accordo delle parti sulla pena, con rinuncia ai rest motivi;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
rilevato, in particolare, che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuov 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimen processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell rinuncia all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissi il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto un difetto di motivazion ordine alla entità della pena;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
Do tel COGNOME