Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASARANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASARANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
COGNOME NOME, con proprio difensore e COGNOME NOME e COGNOME NOME, con stesso difensore e separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sent del GUP del Tribunale cittadino di condanna per un tentativo di furto pluriaggravato (I Neviano il 27/2/2016), é stato recepito l’accordo delle parti sulla pena;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione d giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissibi il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, i ricorrente hanno, per l’appunto, dedotto un difetto di motivazio in ordine al mancato vaglio sulla sussistenza dei presupposti per addivenire a una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
GLYPH
GLYPH
NOME; Il. COGNOME