Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRICCIONE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti d COGNOME NOME dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9.2.20 riducendo la pena inflitta.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 599, 59 bis, 602, comma 1 bis, 605 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione; la sentenza aveva deciso sull’impugnazione proposta dall’imputato, che nel corso de
giudizio aveva rinunciato ai soli motivi inerenti alla responsabilità dell’imputato, facendo salvi i motivi riguardanti la misura della pena, dando invece atto nel corpo della motivazione di un accordo concluso tra la parte pubblica ed il difensore, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., che non trovava riscontro in alcun atto processuale ed era al contrario smentito dalle conclusioni formalizzate dalle parti e verbalizzate (tanto che il AVV_NOTAIO generale aveva chiesto l’accoglimento dell’appello proposto dal proprio ufficio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso dalla Corte territoriale, non risulta dal verbale d’udienza la richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., né è allegato agli atti alcun documento che attesti l’esistenza di un siffatto accordo.
Del resto, dallo stesso verbale risulta che il AVV_NOTAIO Generale aveva chiesto che fosse accolto l’appello proposto dalla parte pubblica, mentre le difese degli imputati, tra cui l’odierno ricorrente, avevano dichiarato espressamente di rinunciare ai soli motivi relativi ai profili di responsabilità, insistendo per decisione sui restanti motivi riguardanti specifici aspetti del trattamento sanzionatorio: dunque, anche la progressione processuale conferma l’esclusione di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti per la determinazione della pena da sottoporre alla Corte d’appello.
La decisione impugnata, pertanto, si è pronunciata su un fatto processuale inesistente e non ha considerato né valutato il contenuto del motivo di appello, non oggetto di rinuncia, che la difesa del ricorrente aveva formulato in relazione all’operato giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La sentenza deve pertanto esser annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello che dovrà dare corso al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10/7/2024