Accordo sulla Pena in Appello: Una Via Senza Ritorno per il Ricorso in Cassazione
L’istituto dell’accordo sulla pena in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, offre una via per la definizione concordata del secondo grado di giudizio. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la scelta di questo percorso ha un effetto preclusivo che si estende fino al giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per il reato di evasione (art. 385 c.p.), presentava appello. In sede di giudizio di secondo grado, la difesa raggiungeva un accordo con la Procura Generale per l’accoglimento parziale dei motivi di gravame, con una conseguente riduzione della pena e la rinuncia agli altri motivi di appello. La Corte d’Appello di Torino, recependo l’accordo, confermava la condanna ma rideterminava la pena come concordato.
Nonostante l’accordo e la rinuncia, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando in termini generici un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la scelta di aderire a un accordo sulla pena in appello, con la contestuale rinuncia ad altri motivi, cristallizza la posizione processuale dell’imputato. Questa rinuncia non ha effetti limitati al solo giudizio d’appello, ma si estende all’intero procedimento, compreso l’eventuale ricorso per Cassazione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
L’Accordo sulla pena in appello e le motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura dispositiva dell’art. 599 bis c.p.p. La Corte spiega che questa norma riconosce alla parte un potere dispositivo sul proprio percorso processuale. Quando l’imputato sceglie di barattare alcuni motivi di appello per ottenere una pena più mite, compie una scelta strategica che produce un effetto preclusivo.
Questo effetto impedisce di rimettere in discussione, in una fase successiva, proprio quelle questioni a cui si è volontariamente rinunciato. La situazione è analoga a quella della rinuncia totale all’impugnazione. Il potere dispositivo dell’imputato non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti concordati, ma preclude l’intero svolgimento processuale successivo per i motivi rinunciati.
La Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali conformi, ha sottolineato che ammettere un ricorso in Cassazione su punti oggetto di rinuncia svuoterebbe di significato l’istituto dell’accordo in appello, la cui finalità è proprio quella di definire la controversia in modo rapido e concordato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada dell’accordo sulla pena in appello deve essere attentamente ponderata. Sebbene possa portare a un beneficio immediato in termini di riduzione della sanzione, essa comporta la definitiva chiusura di ogni possibilità di contestare la sentenza di condanna per i motivi a cui si è rinunciato.
In pratica, l’accordo rappresenta una transazione processuale che, una volta siglata e recepita dal giudice, diventa irrevocabile. L’imputato non può sperare di ottenere i benefici dell’accordo e, contemporaneamente, mantenere aperta la porta del ricorso in Cassazione per contestare il merito della responsabilità. La decisione della Suprema Corte conferma quindi la natura tombale dell’accordo, consolidando un principio di coerenza e auto-responsabilità delle parti processuali.
Se accetto un accordo sulla pena in appello e rinuncio ad alcuni motivi, posso poi presentare ricorso in Cassazione per gli stessi motivi a cui ho rinunciato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia ai motivi in funzione di un accordo sulla pena ha un effetto preclusivo, il che significa che non è più possibile sollevare tali questioni nel successivo giudizio di Cassazione. Il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione considera inammissibile un ricorso del genere?
Perché l’accordo previsto dall’art. 599 bis c.p.p. è un atto dispositivo della parte. Accettandolo, l’imputato esercita un potere di scelta che limita la cognizione del giudice e preclude l’intero svolgimento processuale futuro sui punti rinunciati, in modo simile a una rinuncia totale all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avjs6 alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 6293/2023 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod.pen., con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Cons e estensore GLYPH