Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38232 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale.
1.La Corte di appello di Catania, con sentenza del 05/06/2025, su accordo delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 14/06/2022, ha rideterminato, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., la pena inflitta a COGNOME NOME in anni due e mesi dieci di reclusione euro 5600,00 di multa per i delitti alla stessa ascritti in rubrica (capo 3, capo 9, capo 6, artt. 110, 640 e 648bis cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 20bis cod. pen. 599bis cod. proc. pen.; la decisione impugnata non ha considerato che oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti era non solo la rideterminazione della pena, ma anche la applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità; l’accordo recepito dalla Corte di appello Ł in conclusione da ritenere difforme da quanto concordato tra le parti, con conseguente legittimazione al ricorso per cassazione.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
5.Il motivo Ł generico, con conseguente inammissibilità del ricorso.
6.La difesa ha lamentato la violazione dell’accordo intervenuto tra le parti, senza tuttavia dare atto della circostanza, che emerge senza alcun dubbio dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, rappresentata dalla rinuncia quale parte dell’accordo alla applicazione di sanzione sostitutiva. In tal senso assolutamente univoca la dizione contenuta nel verbale di udienza dalla quale emerge che: ‘ .. la richiesta non deve intendersi condizionata all’accoglimento della richiesta di applicazione sostitutiva, nella quale comunque insiste’.
7.La dizione inequivoca contenuta nel verbale di udienza, in alcun modo contestata dalla difesa, evidenzia come la applicazione di sanzione sostitutiva non fosse parte dell’accordo (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, COGNOME, Rv. 288295-01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287579-01) e come la parte avesse semplicemente richiesto alla Corte di appello di valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, tale possibile applicazione che, all’evidenza Ł stata disattesa sulla base della esplicita motivazione che sottolineato, in modo incensurabile in questa sede, che: ‘la pluralità delle violazioni e la sussistenza in capo all’odierna imputata di precedenti penali della stessa specie di quello per cui si procede denota una personalità incline alla violazione di legge ed osta alla applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità’.
8.La memoria depositata dalla difesa nulla aggiunge alle considerazioni appena esplicitate. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME