Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell’accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME;
Rilevato che nel ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esplicitazione dell’iter logico-giuridico seguito dal decidente al fine di pervenire al pr convincimento e, dunque, al provvedimento oggetto di gravame;
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull’accordo delle parti;
Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l’accoglimento dei motivi di appell rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l’accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricors eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa alla omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani altro, Rv. 272853);
Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – a versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/03/2024