Accordo in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
L’accordo in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente di definire il secondo grado di giudizio in modo più rapido. Tuttavia, la sua adozione comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Con la recente ordinanza n. 8184/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti al ricorso successivo, chiarendo quando e perché la strada verso il terzo grado di giudizio è preclusa.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo una sentenza di condanna della Corte di Appello emessa sulla base di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso vertevano sul vizio di motivazione e sulla violazione di legge in relazione all’aumento di pena per la continuazione dei reati e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
In sostanza, il ricorrente contestava aspetti della pena che erano stati oggetto della decisione concordata in appello.
La Decisione della Corte: l’Accordo in Appello e i Suoi Effetti Preclusivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo in appello sui punti della sentenza implica una rinuncia implicita a presentare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di legittimità. Le parti, accordandosi, accettano la decisione su quei punti specifici, chiudendo di fatto la porta a future contestazioni.
La Corte ha specificato che esistono solo pochissime eccezioni a questa regola. È possibile ricorrere in Cassazione solo per contestare:
1.  L’irrogazione di una pena illegale.
2.  Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
3.  Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
4.  Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Nel caso specifico, nessuna di queste eccezioni era presente, rendendo il ricorso privo di fondamento procedurale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si basa sulla natura stessa dell’istituto del concordato. Accettando di definire i punti della controversia, l’imputato e il suo difensore compiono una scelta strategica che preclude la possibilità di ripensamenti successivi su quegli stessi punti. La Corte richiama precedenti giurisprudenziali (Sez. 6, n. 41254/2019 e Sez. 1, n. 944/2019) che hanno già stabilito come l’accordo cristallizzi la situazione processuale, impedendo di sollevare ‘ogni diversa doglianza’, anche quelle che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità del ricorso non era dovuta a cause non imputabili al ricorrente. Di conseguenza, conformemente a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio per la pratica legale: la scelta di un accordo in appello deve essere attentamente ponderata. Sebbene offra il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e di una definizione più rapida del processo, essa rappresenta una rinuncia quasi totale al diritto di ricorrere in Cassazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le uniche porte che restano aperte per un ulteriore controllo di legittimità sono estremamente strette e limitate a vizi procedurali gravi o all’applicazione di una pena contra legem. La decisione della Cassazione serve come monito: l’accordo è un punto di non ritorno che esige una valutazione strategica completa e consapevole.
 
Dopo un accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.), è sempre possibile fare ricorso in Cassazione?
No. La regola generale è che l’accordo implica la rinuncia a presentare ricorso in Cassazione sui punti concordati. Il ricorso è quindi inammissibile, salvo rare eccezioni.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di impugnare una sentenza basata su un accordo in appello?
Le uniche eccezioni, come chiarito dalla Corte, riguardano l’applicazione di una pena illegale, vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo stesso.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8184  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
IMMLE ato  VVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce il vizio di motivazione violazione di legge con riguardo all’aumento di pena per la continuazione e alla mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in qua l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel succe giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leo Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difform della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.