Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Torino, giudicando sull’accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 2 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, concessa all’imputata COGNOME NOME la circostanza attenuante del risarcimento del danno rideterminava la pena inflitta in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con l’applicazione dei doppo benefici di legge; disponeva inoltre il mantenimento
della somma sequestrata alla COGNOME a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla medesima degli ulteriori beni in sequestro.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione o motivazione apparente, assumendo che la Corte di merito aveva disatteso la richiesta dell’imputata, facente parte del concordato, avente ad oggetto la restituzione della somma di denaro e degli oggetti in sequestro, richiesta che era stata accolta solo in parte poiché il sequestro della somma di denaro era stato mantenuto; né il provvedimento impugnato conteneva una motivazione in relazione a tale accoglimento, solo parziale, della detta richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La consultazione degli atti, in particolare del verbale di udienza del 4 febbraio 2025, consente di apprezzare che effetti la proposta di concordato contiene anche la richiesta di restituzione del denaro e dei beni sottoposti a sequestro; in particolare il difensore della COGNOME, munito di procura speciale, ha avanzato richiesta di concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen. riportandosi alla richiesta scritta contestualmente prodotta, richiesta che, oltre al consenso alla rideterminazione della pena nella misura di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, prevedeva anche la “restituzione all’avente diritto della somma e degli oggetti in sequestro” (v. il verbale di udienza e la richiesta scritta di concordato allegati al ricorso).
Tale essendo il tenore dell’accordo fra le parti, la Corte, disponendo in maniera parzialmente difforme, rideterminava la pena nella misura indicata, con l’applicazione dei detti benefici, e inoltre disponeva “il mantenimento della somma sequestrata a COGNOME NOME a garanzia dei crediti indicai nell’art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla stessa degli ulteriori oggetti a l sequestrati”.
La doglianza dedotta con il ricorso risulta proponibile, essendo la pronuncia difforme rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., M., Rv. 278170 – 01), ed è fondata, non
essendo consentito al giudice di appello di pronunciare ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in modo difforme rispetto alla richiesta sulla quale vi sia stato l’accorso delle parti.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annull senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/10/2024