Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 492 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cava de Tirreni il 27/06/1963 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 15/06/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art.
610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 15/06/2023, la Corte di appello di Salerno, su accordo delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la già riconosciuta recidiva, ferma la ritenuta continuazione tra i reati di lesioni personali aggravate in concorso (capo 1) e tentata estorsione aggravata in concorso (capo 2), rideterminava nei confronti di NOME COGNOME la pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver proceduto alla riduzione della pena in conseguenza delle circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva.
La prima censura proposta risulta preclusa a fronte dell’intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, dall’altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2C06, COGNOME, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand’anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito
Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto attinente alla misura della pena concordata: invero, atteso che il negozio processuale è liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi – qui non ricorrente di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2023.