Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51189 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati B e C per essersi i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili limitatamente agli anzidetti reati; inammissibilità del ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato A.
udito il difensore
AVV_NOTAIO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta insistendo per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni civili.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME si associa alle conclusioni del co difensore avv. COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 20 settembre 2022, che, in accoglimento dell’appello proposto dall parte civile COGNOME NOME, in nome e per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE, avverso la sente di assoluzione pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 25 ottobre 2016, l’ha dichiar responsabile, ai soli effetti civili, dei fatti di cui ai reati contestati ai sensi degli 615-ter cod. pen. (capo A: fatto commesso in Sassuolo dal 7 al 28 maggio 2009); ai sensi dell’art. 646 cod. pen. (capo B: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e ai sensi dell’ 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo C: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e, per l’effett l’ha condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in se sede.
L’impugnativa consta di otto motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 615-ter cod. pen.: la Corte terri avrebbe errato nel ritenere configurato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, p che la ricorrente, in ragione delle mansioni svolte alle dipendenze della ‘RAGIONE_SOCIALE, regolarmente autorizzata a consultare i dati contenuti nel ‘Filemaker’aziendale, di modo che ella non aveva violato le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare d informatico, dovendosi considerare irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato contesta capo A) della rubrica, sia l’impiego successivo dei ti les dei quali ella avrebbe estratto copia, sia gli scopi e le finalità perseguiti tramite tale successiva condotta. Nondimeno, nulla sarebbe d evincere dalla sentenza impugnata circa gli elementi cli prova atti a dimostrare che la ricorr si fosse introdotta e mantenuta nel Tilemarker’ aziendale per ragioni antologicamente estranee a quelle per le quali le era stato consentito l’accesso, posto che, tra l’altro, i dati, che ell da quel sistema estrapolato, non sarebbero stati specificamente indicati né nell’imputazione, nella motivazione della decisione censurata.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 646 cod. pen.: il giudice d’app avrebbe parimenti errato nel ritenere configurato il delitto di appropriazione indebita de contenuti nei files che sarebbero stati copiati da quelli archiviati nel ‘Filemaker’ aziendale della ‘RAGIONE_SOCIALE, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso sia che i beni immate possano costituire oggetto di appropriazione indebita, sia che la mera estrazione di copia documenti informatici altrui possa comportare la perdita del possesso di tali res da parte del legittimo detentore.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermazion responsabilità per il delitto di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: nulla sarebbe stato in sentenza – salvo un anodino riferimento alla possibilità di concorso tra il delitto di a abusivo ad un sistema informatico e quello di illecito trattamento di dati personali – ci
elementi di prova atti a dar conto delle ragioni per le quali il delitto in parola si dovesse in fatto integrato e per le quali si dovesse ritenere che la ricorrente se ne fosse resa arte
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: il proprio, delineato dalla detta norma, non sarebbe stato configurabile in capo alla ricorrente, essendo ella la titolare del trattamento, ossia il soggetto dotato di poteri decisionali i agli strumenti utilizzati e alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali. Non nulla era stato spiegato dal giudice censurato con riguardo agli ulteriori elementi di fattis ossia, la diffusione dei dati e il nocumento patito dai soggetti cui gli stessi erano riferit
Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del momen consumativo dei reati contestati: se, infatti, la loro realizzazione avesse avuto luogo prim 25 aprile 2009, la loro estinzione, per il decorso del termine massimo di prescrizione (pari a anni e mezzo) quanto al capo A) e per il decorso del termine di prescrizione di cui all’art cod. pen. (pari ad anni sei, in assenza di atti interruttivi) quanto ai capi B) e C), si verificata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, tanto precludendo la possibil di una condanna agli effetti civili in grado di appello.
-Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 160, comma 2, cod. pen. e 516 e 51 cod. proc. pen.. E’ addotto che le contestazioni supplettive dei reati di cui ai capi B) e C rubrica non sarebbero state tali da fungere da atti interruttivi del corso della prescrizion perché le condotte ivi descritte non potevano dirsi già di fatto ricomprese nell’imputazione al capo A) della rubrica – ossia, quello relativo al delitto di accesso abusivo ad un si informatico – posto che «una cosa è essersi abusivamente introdotti in un sistema informatico altra cosa è avere detenuto e trattato illecitamente i dati che si asserisce essere stati co vuoi perché secondo il diritto vivente le contestazioni suppletive non possono essere equipara in via interpretativa agli atti tassativamente elencati dall’art. 160 cod. pen.. Donde, i rea agli art. 646 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003, dovevano considerarsi estinti prima d pronuncia di primo grado.
Il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si contesta l’affermazione del giudice censurato secondo cui l’attendibilit testi escussi nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe mai stata messa in discussione ci si duole dell’apoditticità della motivazione in punto di prova della responsabilità dell’im perché non era stato spiegato quale fosse l’effettivo contenuto del DVD oggetto di sequestr ritenuto dalla Corte territoriale la sola prova atta a comprovarla, come invece sarebbe s necessario alla luce della nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, acquisita su accordo delle p nella quale si attestava che nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non foss trovato alcun elemento che potesse essere ricondotto a dati di proprietà della ‘RAGIONE_SOCIALE.
L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 254 e 430 cod. proc. pen.. Si eccepis l’inutilizzabilità del contenuto del DVD oggetto del provvedimento di sequestro disposto
Pubblico Ministero il 14 maggio 2014, solo dopo che era stato emesso il decreto di citazione giudizio dell’imputata: e ciò, sia perché, non essendoci prova che le e.mails che la ricorrente aveva inviato alla propria casella di posta elettronica fossero state da lei effettivamente ri e archiviate, dovevano considerarsi corrispondenza, di modo che si sarebbero dovute acquisire non mediante un mero ordine di esibizione rivolto al gestore del servizio di posta elettron ma mediante un decreto di sequestro disposto ai sensi dell’art. 254 cod. proc. pen.; sia perch il provvedimento di sequestro non rientra tra gli atti che è possibile c:ompiere ai sensi de 430 cod. pen. ai fini dell’integrazione delle indagini, prevendendo <<la partecipazion dell'imputato o del difensore di questi».
Con requisitoria scritta in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona Sostituto, Dottoressa NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capo B) e C), per essersi i detti reati per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoc:a delle statuizioni c limitatamente agli anzidetti reati di cui ai capi B) e C); per la declaratoria d'inammissib ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato di cui al cap
Con memoria depositata in Cancelleria tramite EMAIL, in data 12 ottobre 2023, il difensore dell'imputata ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richi dal Procuratore Generale e dal difensore della parte civile costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Merita prioritario esame il sesto motivo di ricorso, del quale va riconosciu fondatezza.
1.1. E' consolidato il principio di diritto quello secondo cui l'atto, con il quale i Ministero modifica l'imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interru della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previst dall'art. 160, comma 2, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono nsuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale (Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611).
Peraltro, come si apprende dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte con decisione assunta il 28 settembre 2023, hanno pure escluso – discostandosi dall'orientamento interpretativo evocato e fatto proprio nella sentenza impugnata – che, ai della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si possa tener conto dell'aumento di pena per la recidiva, che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se
stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
1.2. Ciò posto, deve prendersi atto che i delitti di appropriazione indebita, di cui a B), e di trattamento illecito di dati personali, di cui al capo C), commessi in data 7 maggio ed entrambi oggetto di contestazione supplettiva, risultano essersi estinti per interve prescrizione, considerato il termine di sei anni di cui all'art. 157 cod. pen., in data 7 2015, quindi anteriormente al 25 ottobre 2016, data della pronuncia della sentenza di prim grado.
Priva di pregio è l'argomentazione, rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, secondo cui le condotte, integranti i reati di cui ai capi B) e C), sarebbero state già contes fatto al capo A): l'abusiva introduzione in un sistema informatico è, infatti, comportam ontologicamente e cronologicamente distinto sia da quello di detenzione dei dati da ess estrapolati, sia da quello di loro trattamento illecito.
1.3. La rilevata estinzione dei reati indicati, verificatasi prima della pronunci sentenza di primo grado, determina l'illegittimità delle corrispondenti statuizioni civili nei confronti dell'imputata in esito al giudizio di appello.
È illegittima, infatti, la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta mat prescrizione del reato prima della pronuncia di primo grado, applichi o confermi le statuiz civili: per il diritto vivente, infatti <> (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Cita Rv. 211191); e ciò perché – lo si è spiegato – laddove l’estinzione del reato si collochi “a m della sentenza di condanna in primo grado è preclusa ogni valutazione del giudice (penale) dell’impugnazione in ordine alla responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 39614 del 28/04/20 COGNOME, in motivazione).
Tra l’altro, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha osser che «mprescindibile condizione perché il giudice dell’impugnazione possa decidere, no ostante il proscioglimento dell’imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l’emis una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall’imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato>>.
1.4. Il rilievo che precede determina l’annullamento senza rinvio della senten impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere e e l’assorbimento dei motivi – il secondo, il terzo, e il quarto – che si riferiscono ai deli detti capi B) e C).
Il primo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.
La ricorrente, infatti, mostra di non confrontarsi con il principio di diritto, t contrario, a mente dalla Corte territoriale, secondo cui integra il delitto previsto dall’art. cod. pen. la condotta di chi, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni for impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’ac acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18%05/2017, COGNOME, 271061). Condotta, quest’ultima, ascritta alla ricorrente, la quale, secondo l’imputazi delineata nel capo A), pur regolarmente introdottasi nel sistema informatico della società d quale era dipendente, vi si sarebbe, tuttavia, trattenuta per scopi diversi rispetto a quell quali ciò le era consentito: ossia, non per utilizzare i dati relativi alla clientela, in esso per l’espletamento delle proprie mansioni lavorative, ma, invece, per estrarne copia da destina ad un uso personale.
3. E’, poi, generico il quinto motivo di ricorso.
Invero, la dedotta estinzione anche del reato di accesso abusivo al sistema informatic della ‘RAGIONE_SOCIALE, contestato al capo A) della rubrica come commesso in data 28 maggio 2009, avrebbe comportato l’onere – non adempiuto dalla ricorrente – di allegare e documentare specifici elementi, emersi dall’istruttoria dibattimentale, atti a comprovare che il reato i si fosse consumato in data anteriore al 25 aprile 2009: tanto in applicazione della paci indicazione direttiva secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di c:assazione la prescr del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni forne elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acqui processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233322).
Colgono, invece, nel segno il settimo e l’ottavo motivo di ricorso.
Si legge, nella sentenza impugnata, che la decisione di appello, emessa in riforma dell pronuncia assolutoria di primo grado, è stata assunta sulla base delle evidenze documentali senza far ricorso alle prove orali assunte nel corso del primo giudizio.
Tale legittima opzione avrebbe, tuttavia, comportato che il giudice di appello, conformarsi all’obbligo di motivazione rafforzata impostogli, avendo totalmente riformato decisione di primo grado, (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), avesse offerto una motivazione davvero puntuale e adeguata sulla responsabilità della ricorrente per delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen., ancorché basata sulle sole prove documentali, tale da fornire un’effettiva giustificazione della difforme conclusione adottata.
Ciò, invero, non è accaduto.
Se, in applicazione del principio di diritto secondo cui i messaggi di posta elettr memorizzati nell’account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina de intercettazioni di cui all’art. 266-bis cod. proc. pen., che postula la captazione di un f comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12975 06/02/2020, Rv. 278808; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227), deve riconoscersi che il DVD – contenente le e.mails che la ricorrente avrebbe inviato dal dominio della ‘RAGIONE_SOCIALE. al proprio account di posta elettronica, con allegati i documenti relativi a dati della clientel società di cui era dipendente – è utilizzabile a fini di prova, essendo stato acquisito al pr ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen., ossia come documento proveniente dall’imputata – per t dovendosi intendere il documento del quale è autore l’imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto (Sez. 6, n. 36874 d 13/06/2017, Rv. 270813; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Rv. 264953) -, tuttavia assolutamente inadeguata è la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di valutazione del contenuto della prova.
Infatti, l’affermazione, secondo la quale il solo fatto che il DVD acquisito ag contenesse «pacificamente le e.mail inviate dalla COGNOME dal suo account aziendale a quello privato, contenenti l’archivio clienti della società che aveva lasciato per trasferirsi pres società, esercente la medesima attività della prima» e come tale fosse in grado di integrare reato contestato, non dà affatto conto – tanto più in assenza dell’indicazione di ulteriori el di prova e, anzi, avuto riguardo al tenore della nota della RAGIONE_SOCIALE in da agosto 2010, acquisita su accordo delle parti e allegata al ricorso, nella quale si attestav nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non era stato trovato alcun element potesse essere ricondotto a dati di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. -, in termini di coere completezza e ragionevolezza, di quale sia stato l’itinerario logico ‘rafforzato’, seguito dal g di appello, per giungere alla difforme decisione assunta in punto di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo A).
Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice di merito colmi il vuoto argonnentativo riscontrato.
6. Per tutto quanto sopra esposto, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere e Va, invece, disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rime anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Nel resto il deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai c e C), effetti che elimina. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anch liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibi resto il ricorso.
Così deciso il 20 ottobre 2023