Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41793 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 17/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a XXXXXXX il giorno XXXXXXXXX
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 30/9/2025 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME
COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 4/12/2025 di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 settembre 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città in data 9 giugno 2025 con la quale era stata respinta l’istanza dell’imputato di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente di avere dedotto il vizio del provvedimento del G.u.p. per avere lo stesso rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare senza avere prima proceduto agli accertamenti medici di cui all’art. 299., comma 4-ter, cod. proc. pen. e di avere sollecitato il Tribunale a provvedere in tal senso, il quale però ha deciso senza provvedervi in tal modo incorrendo in una violazione di legge.
Ricorda la difesa del ricorrente che, secondo l’indirizzo della prevalente giurisprudenza di legittimità, tale accertamento sarebbe stato obbligatorio anche ai fini della tutela della salute dell’imputato e ciò indipendentemente dal fatto che ricorressero le esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Aggiunge la difesa del ricorrente di avere documentato la situazione di incompatibilità delle condizioni del XXXXXXX rispetto al mantenimento della custodia cautelare in carcere mediante l’allegazione della cartella clinica dello stesso e di quattro diagnosi sanitarie che prescrivono la necessità che lo stesso sia sottoposto ad intervento chirurgico.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. 32 e 2 Cost. e 2 e 3 CEDU.
Evidenzia la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere non sussistente l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime di detenzione intramurario sostenendo che le cure somministrate allo stesso rispondono a quanto previsto dai protocolli della scienza medica, ciò in quanto dette cure, pur regolarmente somministrate, si sono rivelate inidonee ed insufficienti tanto che ben quattro specialisti hanno affermato la necessità di sottoporre il XXXXXXX ad un intervento chirurgico ed Ł trascorso circa un anno senza che ciò sia avvenuto, con il conseguente peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Inoltre, sempre secondo la difesa del ricorrente, sarebbe caratterizzata da illogicità l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata laddove si sostiene che al XXXXXXX potrebbero essere apprestate le cure idonee anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambienti specialistici esterni, ciò in quanto nell’istanza de libertate , non era stata richiesta la sostituzione della misura cautelare in atto al fine di effettuare controlli di routine o visite specialistiche, quanto piuttosto per consentire la sottoposizione dell’imputato ad un intervento chirurgico.
Infine, laddove nel provvedimento impugnato si Ł affermato che il detenuto non può essere ricoverato presso qualsiasi struttura del SSN ma solo presso specifici reparti denominati RAGIONE_SOCIALE, istituiti presso gli ospedali del capoluogo di provincia, si sarebbe evidenziata una sorta di diverso trattamento tra cittadini detenuti e cittadini non detenuti in quanto solo ai secondi sarebbe consentito di scegliere la struttura sanitaria dove farsi meglio curare. A ciò si aggiunge che in tale situazione sarebbe stato pregiudicato il diritto dell’imputato ad essere sottoposto all’intervento chirurgico in tempi brevi, cosa che gli sarebbe stata invece consentita presso strutture ospedaliere di Cosenza in relazione alle quali Ł stata indicata la previa disponibilità.
2.3. Con memoria datata 4 dicembre 2025 di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, la difesa del ricorrente, dopo avere evidenziato gli elementi che consentirebbero di ritenere ammissibile il ricorso, ha nuovamente evidenziato la gravità delle condizioni di salute del XXXXXXX e la conseguente incompatibilità delle stesse con il regime carcerario, sottolineando che il Tribunale di sarebbe limitato solo ad una valutazione astratta di tali condizioni senza tenere conto del pregiudizio che lo stesso sta subendo e senza operare una corretta applicazione dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei limiti quanto si evidenzierà, Ł fondato.
Giova, innanzitutto, premettere che il Tribunale del riesame, con riguardo alle condizioni di salute dell’odierno ricorrente ha evidenziato che:
il XXXXXXX soffre di una patologia al ginocchio destro sorta nel mese di settembre 2024 che gli comporta difficoltà di deambulazione;
il 19 settembre 2024 lo specialista ortopedico dell’area sanitaria del carcere di
Civitavecchia ha consigliato l’esecuzione di un intervento chirurgico di artroscopia;
inserito nella lista di attesa del SSN, il XXXXXXX Ł stato visitato nel gennaio 2025 presso un ospedale di Roma e lo specialista ortopedico ha confermato la diagnosi e la necessità di un intervento chirurgico.
Ciò premesso, il Tribunale, dopo avere richiamato le disposizioni di legge che nel caso di legge presidiano la materia, ha evidenziato che:
la casa circondariale si Ł attivata tempestivamente, fin dal primo momento di insorgenza della malattia, fornendo al XXXXXXX terapie farmacologiche adottate alle linee guida internazionali corrispondenti a quelle indicate nel mese di novembre 2024 dal medico ortopedico di fiducia dell’imputato;
la situazione clinica del XXXXXXX, anche come emerge dall’esame del diario clinico e dalla documentazione sanitaria esaminata, appare transitoria e reversibile e, come tale, inidonea a fondare una condizione di incompatibilità, assoluta o relativa, con la permanenza carceraria dello stesso;
il ritardo per l’effettuazione dell’intervento chirurgico non Ł dipeso dalle condizioni di restrizione dell’imputato, quanto dai tempi tecnici di attesa legati al SSN, senza alcuna distinzione tra cittadini liberi o detenuti;
il XXXXXXX Ł stato regolarmente inserito nelle liste di attesa per l’effettuazione dell’intervento;
medio tempore sono stati garantiti attraverso il temporaneo trasferimento del TARGA_VEICOLO presso un ospedale di Roma i necessari accertamenti specialistici ortopedici;
f) poste tali premesse non appare accoglibile l’istanza di sostituzione della misura presso un luogo di cura privato – non essendo peraltro tale ipotesi contemplata dall’art. 284, comma 1, cod. proc. pen. – in ragione di una insussistenza di incompatibilità con il regime carcerario.
Osserva purtuttavia il Collegio che il Tribunale si Ł solo limitato ad affermare apoditticamente che le cure sanitarie apprestate al XXXXXXX sono idonee a salvaguardare, quantomeno fino all’effettuazione di un programmato intervento chirurgico, le condizioni di salute dello stesso tali da renderle compatibili con la permanenza del regime carcerario, il tutto senza effettuare alcun doveroso accertamento peritale sull’eventuale evoluzione della situazione patologica del detenuto, indicata come ingravescente e potenzialmente idonea a rendere necessari interventi piø immediati, con eventuali effetti anche sulla decisione relativa al regime detentivo.
Così operando, rileva il Collegio che il Tribunale Ł incorso in un vizio di motivazione del provvedimento impugnato non essendo stata fatta corretta applicazione del principio secondo il quale «In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell’indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere, Ł tenuto, mediante una specifica e compiuta motivazione, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito» (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale della libertà, disattendendo le conclusioni del perito, aveva confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare affermando, solo in astratto, la possibilità di somministrare le cure necessarie in ambiente carcerario a fronte di una situazione di “massima urgenza” evidenziata dal perito) (Sez. 6, n. 51652 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268741 – 01.
A tale riguardo, come ricordato in tempi recentissimi anche da Sez. VI sent. N.
20254/2025, le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che, in tema di misure coercitive, ove i! giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, Ł tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3 del 17/02/1999, Femia, Rv, 212755).
Ad avviso delle Sezioni Unite, tale accertamento medico Ł obbligatorio e costituisce un momento essenziale dei subprocedimento di decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura in carcere, scandito sotto il profilo temporale con la previsione di termini, con un oggetto ed un ambito di indagine e di valutazione puntualmente definiti, nonchØ improntato al contraddittorio. Si Ł, inoltre, aggiunto che tale procedura decisoria, in quanto tipizzata in modo formale e sostanziale, non può essere disattesa, essendo posta a garanzia degli interessi in gioco: da una parte, la persona ed il suo diritto alla salute (entrambi valori costituzionali di carattere fondamentale), e, dall’altra, il periculum de libertate .
Il Supremo Consesso ha, altresì, chiarito che l’obbligatorietà del subprocedimento non comporta alcun automatismo in quanto il giudice ha, comunque, il potere di delibare l’ammissibilità della richiesta al solo fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Una volta effettuato tale vaglio preliminare e ravvisata !a prospettazione di una siffatta condizione di salute, si Ł, invece, esclusa la possibilità di alcuna valutazione di merito, quand’anche fondata sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di una valutazione che può essere effettuata solo all’esito dell’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione. Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, solamente se l’accertamento peritale si sia concluso positivamente per l’imputato, ed il giudice si trovi innanzi al dilemma se revocare o meno la misura, questi Ł posto nelle condizioni di poter comparare le esigenze cautelari rispetto alle condizioni di salute dell’imputato, e quindi di riconoscere avvedutamente la prevalenza delle prime in quanto di rilevanza eccezionale.
Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha eseguito un bilanciamento tra le due contrapposte esigenze sulla base dei soli dati “statici” attinenti alla storia clinica del ricorrente, come descritti nelle relazioni sanitarie agli atti, senza disporre, in chiave prospettica, dei dati tecnico-scientifici necessari, frutto di apposito accertamento peritale, in merito alla gravità ed intensità ‘attuali’ della patologia al fine di poter poi procedere alla comparazione tra il diritto alla salute del ricorrente e le finalità specialpreventive della misura cautelare in esecuzione.
Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. il quale dovrà attenersi ai principi sopra indicati.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1ter , delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo 94.
Ricorrono, infine, le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.