Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22715 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 24/08/2004
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con la
quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 495, 81, secondo comma, cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 495 cod. pen., contestatogli per aver falsamente dichiarato la propria data di nascita al fine di risultare minorenne,
è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di
merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n.
44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato quanto alla censura sulla inaffidabilità dell’accertamento sull’età dell’imputato, atteso che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e privo degli asseriti difetti motivazionali. Al riguardo occorre sottolineare che non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza dì rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Nel caso di specie, la sentenza dà atto della completezza e precisione degli accertamenti con i quali si è indagata l’età del ricorrente, concludendo per essere questa superiore ai 18 anni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2025.