Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7379 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7379 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 289/2026
ANTONELLA DI STASI
UP – 12/02/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE In Persona Del RAGIONE_SOCIALE In Persona Del Legale Rappr. Pro RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
letta la memoria di replica.
1.- Con impugnata sentenza la Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale COGNOME NOME era stato assolto dal reato di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen. (capo 1) e lo aveva condannato, alla pena sospesa di mesi uno di arresto e 12.000 € di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, perchŽ in assenza di titolo autorizzativo, realizzava una nuova unitˆ abitativa, in aderenza all’appartamento sfruttando parte del volume di quest’ultimo e annettendo due ballatoi cos’ destinandoli ad un uso abitativo in RAGIONE_SOCIALE il 20/09/2019.
2.- Avverso la sentenza il difensore RAGIONE_SOCIALE indagate ha proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui allÕart. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Vizio di motivazione con riferimento allÕaffermazione della responsabilitˆ per il reato edilizio. Argomenta il ricorrente la contraddittorietˆ della motivazione lˆ dove, a supporto dellÕaffermazione della responsabilitˆ, avrebbe fatto
riferimento allÕoccupazione abusiva dellÕimmobile nel quale sarebbero state realizzate le opere abusive in contestazione (segnatamente una cucina e bagno su un ballatoio adiacente allÕabitazione) senza considerare che dal reato di occupazione dellÕimmobile, contestata al capo 1), lÕimputato era stato assolto perchŽ il fatto non sussiste, avendo dimostrato lÕacquisto del predetto dallo IACP di RAGIONE_SOCIALE.
Violazione di legge in relazione allÕerronea applicazione dellÕart. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto le opere realizzare e la modifica di destinazione dÕuso non sarebbero annoverabili tra quelle per le quali occorre il permesso a costruire, non essendo peraltro neppure realizzate su un immobile abusivo.
Violazione di legge in relazione allÕart. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione avendo la corte territoriale negato la particolare tenuitˆ del fatto in ragione dellÕoccupazione dellÕunitˆ immobiliare su cui avrebbe perpetrato lÕabuso senza tenere conto che lÕimputato è stato assolto dal reato di occupazione abusiva dellÕimmobile.
Violazione di legge in relazione allÕart. 62 cod.pen. e vizio di motivazione avendo la corte territoriale negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuati generiche in ragione dellÕoccupazione dellÕunitˆ immobiliare su cui avrebbe perpetrato lÕabuso senza tenere conto che lÕimputato è stato assolto dal reato di occupazione dellÕimmobile.
Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica ed ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
In relazione al primo e secondo motivo di ricorso sullÕaffermazione della responsabilitˆ, osserva, la Corte, che possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ci˜ in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione RAGIONE_SOCIALE censure del ricorrente. AllorchŽ, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nellÕanalisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, COGNOME, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, NOME COGNOME, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della
congruitˆ della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella dÕappello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250)”.
Secondo le conformi sentenze di merito, è stato accertato (testimonianza del teste COGNOME della Polizia Municipale e RAGIONE_SOCIALE fotografie) che, allÕatto del sopralluogo, erano stati svolti lavori edilizi con la creazione, nel preesistente ballatoio accorpato allÕimmobile del ricorrente, di un vano cucina, dotato di impianti idrico ed elettrico, lavori che avevano comportato lÕaumento di volumetria dellÕimmobile poichŽ veniva aggiunta una superficie abitabile, sicchè la realizzazione del vano cucina, con mutamento di destinazione dÕuso del ballatoio, necessitava del permesso a costruite che non era stato richiesto, nŽ rilasciato.
A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito lˆ dove, fermo lÕaccertamento di fatto non qui rivisitabile, hanno ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui allÕart. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto le opere realizzate hanno comportato la realizzazione di una ulteriore e autonoma unitˆ dellÕabitazione (cucina) con la realizzazione degli impianti tecnologici, che creava volume ex novo che, a mente dellÕart. 10 comma 1, lett. a) del d.P.R. 380 del 2001, costituisce intervento di nuova costruzione (Sez. 3, n. 44523 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277262 Ð 01; Sez. 3, n. 38632 del 31/05/2017, COGNOME, Rv. 270826 – 01) per cui era necessario il permesso a costruire, essendo del tutto irrilevante la modifica della destinazione dÕuso del ballatoio.
Da cui consegue la manifesta infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso. Osserva, per inciso, il Collegio, che la censura è anche priva di confronto specifico lˆ dove sostiene che lÕaffermazione della responsabilitˆ sarebbe fondata sulla ritenuta occupazione dellÕimmobile, che è stata esclusa dai giudici del merito, circostanza che non trova riscontro nella motivazione, e sulla circostanza che il mutamento di destinazione dÕuso sarebbe consentito senza titolo abilitativo in quanto manifestamente infondata.
Il terzo motivo di ricorso che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ex art. 131 cod.pen. è parimenti manifestamente infondato.
Come è noto, lÕart. 131 cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuitˆ dell’offesa e la non abitualitˆ del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuitˆ dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalitˆ della condotta e l’esiguitˆ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalitˆ dell’azione,
gravitˆ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitˆ del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalitˆ della condotta e dell’esiguitˆ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuitˆ dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualitˆ del comportamento.
Quanto alla nozione di abitualitˆ del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilitˆ della causa di non punibilitˆ prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuitˆ dellÕoffesa in ragione della Òtipologia di abusoÓ (cfr. pag. 5) alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (realizzazione di una nuova unitˆ abitativa, in aderenza all’appartamento sfruttando parte del volume di quest’ultimo e annettendo due ballatoi cos’ destinandoli ad un uso abitativo), da cui ha ritenuto lÕoffesa non di particolare tenuitˆ. Contrariamente alla deduzione difensiva, la corte territoriale non ha fondato lÕesclusione della causa di non punibilitˆ in ragione dellÕoccupazione abusiva dellÕimmobile.
Infine, lÕallegata condotta susseguente di avere disposto la demolizione è rimasta priva di dimostrazione di avervi dato corso.
La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilitˆ e lÕha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.
Anche il quarto motivo è inammissibile. Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è giustificato per lÕassenza di elementi positivi e con la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE modalitˆ della condotta e segnatamente la tipologia di abuso, comprensiva, anche, ma non solo, lÕoccupazione dellÕimmobile, per cui in difetto di critica specifica non avendo allegato il ricorrente elementi positivi di valutazione il motivo risulta inammissibile, essendo irrilevante ai fini del giudizio de quo, il riferimento allÕoccupazione abusiva dellÕimmobile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 12/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME