Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9148 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di giorni 20 di arresto, per il reato di cui all’art. 44 lett. b), D.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un nuovo locale esterno, mediante chiusura di una preesistente tettoia.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso, con i quali lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, in particolare, con il primo motivo, ne contesta la natura abusiva e con il secondo, contesta la stabilità delle opere e l’attribuibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.Nel caso in disamina, la Corte d’appello ha descritto le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titoli abilitativi, ritenendo che le stesse, per caratteristiche strutturali e dotazioni (impianti elettrico e di climatizzazione, controsoffittatura con faretti, cucina esterna, la presenza di porte e finestre), lungi dall’essere finalizzate a riparare solo temporaneamente lo spazio esterno dagli eventi atmosferici, abbiano natura oggetivamente permanente e non temporanea, precisando che rileva la destinazione dell’opera e non i materiali impiegati.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,
Ord. n. sez. 1639/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME