Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43238 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
sui ricorsi presentati da:
COGNOME NOME, nata a Belmonte Mazzagno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
OFFMTATA IN CMCEllb~
24 O T T 2023
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/06/202
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, l’inammissibilità dei ricorsi. che ha concluso per
ni
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/06/2022 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 02/03/2021 dal Tribunale di Termini Imerese, condannava COGNOME NOME a mesi 7 di arresto ed euro 18.000 di ammenda (riconoscendo la continuazione con precedente condanna per fatto analogo di cui al decreto penale n. 504/2016), e confermava la condanna inflitta in primo grado a COGNOME NOME e COGNOME NOME in mesi 5 di arresto ed euro 7.000 di ammenda (COGNOME e COGNOME), in ordine ai reati di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, 93-95 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42/2004, accertati in Bolognetta il 22/10/2016.
Avverso tale relicenra gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori ricorso per cassazione.
Il ricorso di COGNOME NOME.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente di tutte le norme 6L1; IVA sanzionatorie applicate, in quanto l’intervento edilizio non era soggetto ad autoriz quanto, per tipologia ed entità, non poteva considerarsi come “nuova costru contrariamente a quanto asserito dai giudici del merito; inoltre, sotto il profilo ricorrenti invocano l’errore scusabile per non avere ritenuto che i lavori eseguiti abb di essere seguiti da un tecnico
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., in Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la sussistenza dei due indici req l’applicazione della norma invocata.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 81 cpv. Ed infatti, i giudici di appello hanno riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto procedimento con il precedente abuso definito con decreto penale di condanna n. 504/201 cui gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 44 e 93-95d.P. Tuttavia, hanno erroneamente ritenuto reato più grave quello di cui al Capo A) del p procedimento anziché nella contravvenzione di cui al precedente decreto penale di conda
Il ricorso di COGNOME NOME.
4.1. I primi due motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli della NOME.
4.2. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 62-bis cod. pen. in considerazione della valorizzazione, da parte della Corte di appello, del preesistente abuso, peraltr alla sola COGNOME, senza considerare la scarsa gravità del fatto.
Il ricorso di COGNOME NOME.
Con l’unico motivo di ricorso il COGNOME lamenta violazione di legge e vi motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
Il ricorrente, semplice operaio, non era tenuto a sapere se i lavori eseguiti su fossero o meno soggetti ad autorizzazione, né sul luogo è stata rinvenuta una impresa ed è pertanto incorso in errore scusabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, tutti tempestivi, sono inammissibili.
I primi due motivi di ricorso di COGNOME COGNOME COGNOME possono essere trattati congiunt essendo, anche graficamente, sovrapponibili.
2.1. Quanto al primo motivo, la doglianza è manifestamente infondata.
Costituisce jus receptum la circostanza che qualsiasi intervento effettuato su una costruz realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce un dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presu l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. (Sez. 3, 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277349 – 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, COGNOME, Rv. 23 01), atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegitti principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Sara 282162 – 01).
E’, pertanto, del tutto ininfluente il regime urbanistico edilizio che il second avrebbe avuto in «cifra assoluta», posto che la preesistenza di un abuso penalmente r sul medesimo immobile rende abusivo qualsiasi successivo intervento.
2.2. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per genericità.
Correttamente i giudici sottolineano, con motivazione in fatto non suscettibile di di legittimità in quanto non manifestamente illogica o contraddittoria, come la presen distinti abusi sul medesimo immobile escluda la presenza dell’indice requisito occasionalità del comportamento che della particolare tenuità del fatto.
La Corte ha infatti avuto modo di chiarire (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule, Rv. – 01) che ai fini dell’applicazione della particolare tenuità del fatto, la consistenza abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce parametri di valutazione utilizzabili, assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad corsivo è del Collegio), la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico u l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad es. l’ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell’in ritenendo anche indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in c siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre dis finalizzate alla tutela di interessi diversi (norme in materia di costruzioni in zone opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative all RAGIONE_SOCIALE aree demaniali).
Con la motivazione della sentenza, in relazione alla giurisprudenza della Corte, i ricorso in trattazione non si confrontano, destinandosi così all’inammissibilità.
3. Il terzo motivo di ricorso del COGNOME è manifestamente infondato
La giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) è radicata nel ritenere che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti gene costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590); stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo suff l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla conces attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valu l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del r 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tu parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevan dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sinda sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nel dell’imputato»).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti g può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 m n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della q della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di ince dell’imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )».
Ancora, la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertam situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circos sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e le dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il s alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento d (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura, a pag. 14 della sentenza, pre correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la concessione RAGIONE_SOCIALE ci atipiche « non essendo invero emersi elementi suscettibili di favorevole apprezzamento fine, a fronte, comunque, della significativa consistenza RAGIONE_SOCIALE opere, che erano state in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a rischio sismico, nonché della intensi
tenuto conto della realizzazione di un’altra opera abusiva sullo stesso immobile, appena mese prima di quelle in contestazione, e della negativa personalità il quale risulta precedenti penali prevalentemente per reati contro il patrimonio (furto)».
Tale motivazione, che non si arresta alla considerazione del solo pregresso abuso e non appare porsi in contrasto con la disciplina relativa al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuant avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella dec
Con tale motivazione i motivi di ricorso in trattazione non si confrontano destinandosi così all’inammissibilità.
4. Il terzo motivo di ricorso della COGNOME è manifestamente infondato.
Va premesso che con la prima condanna, di cui al decreto penale n. 504/2016, era irrogata alla Grego la pena di euro 35.000,00per i reati di cui all’art. 44 e 95 d.P.R 181 d .Igs. 42/2004, mentre la condanna in primo grado del presente procedimento irrogato la pena di mesi sette di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.
La Corte territoriale ha rideterminato la pena finale, applicando la continuazione condanne e ritenendo più grave il reato di cui al presente procedimento, in mesi sette e 18.000 euro di ammenda, operando un aumento in continuazione di euro 10.000,00.
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 – 01, ha stabilito che, in tema continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena editt per il reato.
Nel caso in esame, a parità di gravità di pena edittale per i due reati più gravi 380/2001), la Corte territoriale ha ritenuto più grave la violazione relativa procedimento, evidentemente ritenendo – sia pure implicitamente – più grave il reat quale, a parità di sanzione edittale astratta, era stata irrogata in concreto la pen ossia la pena detentiva.
Del resto la Corte ha ritenuto in passato che, laddove si è in presenza di reati p prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo, e, pertanto il giud maggiore gravità dell’uno rispetto all’atro non può che essere operato in base ai crit dall’art. 133 cod. pen., il giudice non sarebbe neppure «tenuto ad indicare, al determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell’ipotesi di pari gravità intensità dolosa» (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980 – 01).
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
6. Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
La Corte di appello chiarisce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474 – 01) che «l’esecutore dei lavori edilizi ha il controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte aut rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. di inizio RAGIONE_SOCIALE opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotes
accertamento venga omesso», perché la responsabilità del costruttore trova il suo fond nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urb edilizia (così Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, dep. 2005, Cima, Rv. 230663)», per poi af con motivazione che il ricorrente non attacca se non in termini generici e meramente opp che, contrariamente all’assunto difensivo, non è emerso alcun elemento per far ritener COGNOME non fosse consapevole del preventivo controllo da parte RAGIONE_SOCIALE autorità compe noto a chiunque sugli interventi edilizi, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE caratteristi consistenza RAGIONE_SOCIALE opere abusive ed in particolare ed in particolare che il fabbricat quadrati 27) sul quale insistevano le nuove opere era abusivo; peraltro era stata o sospensione di detti lavori e poi la demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive con provvedimenti co Non vi sarebbe dunque, secondo la Corte palermitana, spazio per sostenere la buona dell’imputato, il quale avrebbe dovuto, usando la dovuta diligenza, appurare l’esistenza abilitativo al fine di realizzare le opere ed informarsi al riguardo presso l’autorità c
Il ricorso, che si limita ad affermare la natura di mero operaio avventizio pagato a del COGNOME, non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato (eviden correttamente il P.G. che la sentenza sottolinea come i tre odierni ricorrenti siano st dalla polizia giudiziaria ad effettuare lavori abusivi su un immobile lavorando sul quale stati denunciati per pregresso abuso) e con la giurisprudenza della Corte, risultando inammissibile per genericità.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sens 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è r ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determina causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinat equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 12/10/2023.