Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50777 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50777 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 27-06-2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del sentenza con riferimento al primo e al secondo motivo e rigetto del ricor quanto al primo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2022, il Tribunale di Salerno condannava NOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 6.000 ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 44 lett. d.P.R. n. 380 del 2001, a lei contestato per avere realizzato, in difformi permesso di costruire n. 327 del 2007, cinque vani di accesso lungo una pare precedentemente interrata, così ponendo in essere un mutamento della destinazione d’uso con suddivisione in più ambienti a uso residenziale dotat impianti igienici; fatto accertato in Salerno il 5 gennaio 2011.
Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di Salerno, in parzia riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico dell’imputata mesi 4 di arresto ed euro 4.000 di multa, concedendo il beneficio della menzione e confermando nel resto la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello campana, la NOME, tramite i suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con i primi quattro, esposti congiuntamente, la difesa deduce il vizi di motivazione, la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbi mancata assunzione di una prova decisiva e l’erronea applicazione degli art. 1 cod. pen. e 44 lett. b) del d. P.R. n. 380 del 2001, censurando innanzitu rigetto da parte della Corte di appello delta richiesta difensiva di rinnova dell’istruttoria dibattimentale mediante l’audizione dell’AVV_NOTAIO che avrebbe consentito di individuare l’epoca di esecuzione delle opere e l’au delle stesse, in una vicenda in cui l’immobile, all’atto del sequestro, si nello stesso stato in cui era stato acquistato dalla ricorrente. Ed invero la m ultimazione delle opere al momento del sopralluogo del 5 gennaio 2011 non dimostra affatto che gli interventi abusivi siano ad ascriversi, al di là ragionevole dubbio, alla NOME, posto che l’acquisto è avvenuto il 21 settem 2010, mentre la segnalazione delle opere abusive risale al 17 settembre 2010.
Inoltre, non sarebbero dimostrative della compartecipazione della ricorren alta consumazione dell’abuso edilizio né te iniziative volte al ripristino dell dei luoghi, posto che l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 indica nel propriet solo soggetto legittimato a intervenire sull’immobile anche per eliminar precedenti abusi, né la mancata prova di una controversia instaurata nei confro del precedente proprietario, stante la mancanza di mezzi economici in cap all’NOME per poter intraprendere un costoso contenzioso civile nei confronti venditore.
Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è l’erronea applicazio degli art. 24 e 26 cod. pen., avendo la Corte di appello inflitto all’imputa
pena illegale, irrogando, unitamente all’arresto, la pena della multa in dell’arresto, sebbene si proceda per reati contravvenzionali.
Il AVV_NOTAIOatore generate ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al primo e al secondo motivo ed il rigett ricorso quanto al primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi quattro motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in qua oggettivamente connessi perché tutti afferenti all’affermazione di responsabi sono inammissibili o manifestamente infondati.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Va ricordato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizi appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale assoluta necessità.
La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzio di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteri di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando ap assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nel discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27101/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 – 01).
Il Giudice d’appello, inoltre, ha l’obbligo di disporre la rinnovazion dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla viol del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la s ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.
In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consisten e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).
Nella specie, la Corte territoriale, ha evidenziato la completezza del qua probatorio ed ha esplicitamente motivato circa la non necessità di procedere
una nuova audizione del tecnico COGNOME, con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità che si sottraggono al sindacato di legittimità (pp 3 e 4 della se impugnata).
Le restanti doglianze sono inammissibili.
La Corte territoriale ha enucleato ed esaminato plurimi elementi fattuali quali, complessivamente valutati, risultavano dimostrativi della circostanza ch opere abusive erano state realizzate o, quanto meno, proseguite dall’imputata.
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità (pp 4 e 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, la ricorrente propon censure, che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri ricostruzione e valutazione dei fatti, ricostruzione e valutazione precluse in di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 2355 Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 3700 COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 d 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenz quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle r della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongru tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente i dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionam svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il principio AVV_NOTAIO secondo il quale, in caso di difformità, il dispos prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui come nella specie- la difformità non presenti profili di merito non valutabili in di legittimità e dipenda esclusivamente da un errore materiale relativo alla indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall’esame della motivazione in si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito da giudice per determinare la pena (Sez. 3, n.38259 del 25/09/2007, Rv. 237828; Sez.F, n.35516 del 19/08/2013, Rv.257203; Sez.4, n.43419 del 29/09/2015, Rv.264909; Sez.2, n.13904 del 09/03/2016, Rv.266660).
Nel caso in esame, non si profila la dedotta violazione di legge e conseguente illegalità della pena pecuniaria irrogata, in considerazione del che la motivazione prevale sul dispositivo perché espone chiaramente inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell’appello p determinare la misura e la specie della pena pecuniaria, indicata esattamente “euro 4.000,00 di ammenda” (peraltro inferiore nel quantum al minimo edittale della pena pecuniaria prevista per il reato di cui all’art. 44 lett. b) 380/2201, pari ad euro 10.329, a seguito del raddoppio dell’entità delle sanz pecuniarie effettuato dall’art. 32, comma 47, dl 30 settembre 2003 n. 326) sic non si giustifica la diversa specie di pena indicata in dispositivo (euro 4.000 “multa”), frutto di evidente errore materiale.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso . inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza dì colpa netta determinazione detta causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
In considerazione della dedaratoria di inammissibilità del ricorso, non p provvedersi in questa sede all’eliminazione dell’errore materiale contenuto dispositivo della sentenza impugnata, risultando competente a provvedere i giudice che ha emesso la sentenza (art. 130, comma 1, cod.proc.pen.)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 23/11/2023