Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Castelfranco Veneto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udita per l’imputato l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 12 febbraio 2021 del Tribunale di Ferrara che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per aver realizzato in concorso, in assenza del permesso a costruire e in violazione dei vincoli paesaggisti, un campo da beach-soccer, con bonifica e sbancamento di un’area di m. 35,30 x m. 30,50, intaccando una duna sabbiosa.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la pena non era commisurata alla condotta, anche in rapporto alle condotte dei
concorrenti; perché non era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; perché il capo d’imputazione era nullo; perché mancava l’elemento soggettivo.
Osserva che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che stava iniziando a predisporre l’attività, in attesa che terminasse la gettata del cemento fresco che il coimputato COGNOME aveva commissionato ad altra ditta, per cui certamente non aveva partecipato alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere preparatorie, quali lo sbancamento, la bonifica e la realizzazione della piattaforma in conglomerato cementizio armato. Precisa che era stato chiamato solo a effettuare la lisciatura del cemento. Lamenta che la pena non era stata dunque adeguata al suo ruolo e che non aveva potuto godere della causa di estinzione del reato paesaggistico, non essendo il committente.
Quanto al capo d’imputazione relativo all’abuso edilizio, osserva che al limite era configurabile il tentativo per cui non vi era reato, che la lisciatur era sufficiente a integrare la consumazione, che i fatti ascrittigli non erano stati compiutamente descritti. Esclude l’elemento psicologico perché era intervenuto in una fase successiva e non aveva mai immaginato di essere stato chiamato a realizzare un’opera illegale. Contesta la motivazione sulla pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato è stato condannato per la violazione dell’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e per la violazione dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.
A differenza di quanto argomentato nel ricorso non vi è nullità dei capi d’imputazione. Le condotte sono state compiutamente descritte e hanno consentito al ricorrente di espletare le sue difese. Non rileva che non sia stata indicata la violazione dell’art. 110 cod. pen. (tra le più recenti Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090-01).
Le doglianze relative all’accertamento di responsabilità sono fattuali e sollecitano una valutazione alternativa preclusa al giudice di legittimità. Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che gli operanti avevano verificato la presenza di operai di due imprese, tra cui quella del ricorrente, impegnati nei lavori di posa in opera del cemento e di smerigliatura. Gli altri testi avevano confermato tali circostanze e non irragionevolmente i Giudici hanno concluso che non vi era stata una suddivisione dei compiti e che non era possibile considerare l’attività di smerigliatura come autonoma rispetto alla posa in opera del cemento, per cui il ricorrente era certamente responsabile sia dell’abuso edilizio che del reato paesaggistico.
La prospettazione difensiva secondo cui era al limite configurabile il tentativo, perché era stata commissionata solo la smerigliatura o perché gli operai
ancora non avevano iniziato, non si confronta affatto con la sentenza dove si dà atto che, al di là degli accordi presi con le altre imprese che lavoravano sul posto, gli operai del ricorrente avevano eseguito anche la posa in opera del cemento. In ogni caso, ai fini della configurazione del reato edilizio, non rileva la distinzione tra costruttore di opere principale e costruttore di opere accessorie (Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, Ricardi, Rv. 241799-01). La natura di reati “propri” degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole (Sez. 3, n. 6872 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269301-01 e n. 42105 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277054-01).
Quanto al reato paesaggistico, va ricordato che, ai sensi dell’art. 181, comma 1 -quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, la rimessione in pristino RAGIONE_SOCIALE opere, prima dell’ordine dell’autorità amministrativa, cui è ricollegata l’estinzione del reato, è a cura del trasgressore, termine generico che ricomprende, oltre al committente, anche l’esecutore.
Le censure in merito alla mancanza dell’elemento psicologico sono del pari inconsistenti perché non portano in conto il fatto che l’esecutore materiale ha il dovere di verificare l’esistenza dei titoli abilitativi prima di intraprendere l’opera. Va ribadito che gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante (Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, 2007, NOME, Rv. 236183-01).
Inconsistenti sono anche le doglianze sulla pena che è stata quantificata in mesi 5 di arresto ed euro 17.000 di ammenda, ridotta per le generiche e aumentata per la continuazione a mesi 4 di arresto ed euro 12.000 di ammenda. La pena detentiva, infatti, è stata irrogata in misura inferiore al medio edittale (arresto fino a due anni) e quindi non necessita di motivazione ulteriore rispetto al rinvio ai parametri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). La pena pecuniaria, invece, è stata calcolata senza tener conto del d.l. 30 settembre 2002, n. 269, conv. con modificazioni dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto, con l’art. 32, comma 47, il raddoppio RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie previste dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. In mancanza di ricorso del Pubblico ministero, tale pena, sia pure illegale, non può essere emendata in danno dell’imputato.
La graduazione di responsabilità è stata tenuta presente dal Giudice quando ha modulato la pena rispetto ai concorrenti, per cui la decisione, anche sotto tale profilo, è immune da censure.
Corretta è infine la motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen., dal momento che le opere non erano minimali e vi era la totale assenza di permesso a costruire. Il Giudice non ha fatto riferimento a clausole di stile, ma ha specificamente valutato la gravità del fatto (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 12 luglio 2023
Il Consigliere estensore