Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39828 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce viz della motivazione in ordine sia all’errata individuazione del tempus commissi delicti e all’omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, sia alla valutazione delle risultan probatorie poste ad oggetto del giudizio di penale responsabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen. – è inammissibile in quanto riproduce acriticamente le censure rigettate dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici.
Invero, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura permanente e rinviene la sua consumazione nel momento in cui l’opera venga considerata ultimata ma, qualora siano stati sospesi per imposizione o volontariamente i lavori – come nel caso di specie – il momento consumativo viene individuato nell’esecuzione del sequestro (Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013, dep. 2014, Manzo, Rv. 258930), la Corte di merito ha individuato il tempus commissi delicti, appunto, nel momento in cui è stato disposto il sequestro, sicché correttamente è stata esclusa la prescrizione.
Quanto al reato di cui all’art. 349 cod. pen., come rilevato esattamente dalla Corte di merito, il reato risulta essere stato commesso il 14 dicembre 2017, quando la ricorrente ha posto in essere la violazione dei sigilli disposta sul manufatto abusivo modificando lo stato dei luoghi, in violazione degli obblighi imposti dal ruolo di custode, a nulla rilevando la presunta natura conservativa dell’atto posto in essere dall’imputata, poiché la condotta ha alterato, in ogni caso, il manufatto;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.