Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26414 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata ad Alcamo il 24/02/1963
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Alcamo il 06/10/1955
avverso l’ordinanza emessa in data 07/12/2024 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/12/2024, il Tribunale di Trapani ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto per il quale NOME NOME (madre e suocera dei ricorrenti, nel frattempo deceduta), era stata condannata con sentenza irrevocabile emessa in data 28/11/1990 dal Pretore di Trapani – Sez. dist. Alcamo.
Ricorrono per cassazione, con unico atto, la CALAMIA ed il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell’ar d.P.R. n. 380 del 2001, con riferimento alla parte di immobile (piano seminterrat per il quale era stata presentata istanza di condono ai sensi della I. n. 2003. Si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui l’art. 34 non pote trovare applicazione, essendo l’intero immobile stato edificato in assenza di t abilitativi (e non in “parziale difformità”), dal momento che non era s considerata la concessione in sanatoria ottenuta dai ricorrenti quanto al p terra, che avevano ricevuto in donazione dalla MULE’. Tale silenzio motivazionale impediva di comprendere il percorso argomentativo del Tribunale, che avrebbe dovuto considerare – nell’ottica della “parziale difformità” di cui all’art. 34 quanto assentito con la concessione in sanatoria.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese d responsabile dell’Ufficio urbanistica del comune di Alcamo. Si censura la mancat considerazione di quanto espressamente indicato, dal funzionario, in ordine al fa che l’immobile avrebbe potuto ottenere il nulla osta dalla Soprintendenza momento che il vincolo era stato apposto in epoca successiva alla realizzazio dell’immobile.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita rigetto dei ricorsi, ritenendo le censure difensive complessivamente infondate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve anzitutto qui richiamars l’insegnamento di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di reati edilizi, la procedura di cd. “fiscalizzazione” dell’abuso, disci dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione c riguardo alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costr che, non potendo essere demolite senza danneggiare la parte lecita del fabbricat sono tollerate nello stato in cui si trovano in funzione della sola conservazio quest’ultima, mentre non è applicabile alle nuove unità abitative, implic aumento volumetrico e di superficie» (così da ultimo Sez. 3, n. 40565 d 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287157 – 01).
Tale principio risulta pacificamente applicabile nella fattispecie in esame cui non è controverso il fatto che l’intero immobile, per il quale è interven condanna nei confronti della dante causa dei ricorrenti, è stato realizzato in assenza di titoli abilitativi: è dunque evidente che il rilascio della sanator
piano seminterrato non può in alcun modo considerarsi circostanza idonea a
“recuperare” il diritto ad avvalersi del procedimento di cui all’art. 34.
3. Le conclusioni fin qui svolte rendono ultroneo l’esame delle residue censure, ed impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 aprile 2025
Il Cons1Wre estensore
Il Preside
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