Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 119 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
n.1489/2025
sez.
NOME COGNOME
UP Ð 15/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 24240/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Tresnuraghes il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso; lette le conclusioni del difensore dellÕimputato, AVV_NOTAIO che ha concluso insistendo
per l’accoglimento del ricorso.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Oristano, con la quale NOME COGNOME era stato condannato in ordine alla realizzazione di lavori edilizi riguardanti lÕedificazione di un fabbricato in totale difformitˆ da una rilasciata concessione edilizia nonchŽ per avere proseguito lÕabuso nonostante lÕintervenuto ordine comunale di sospensione dei lavori.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME mediante i suoi difensori, deducendo sette motivi di impugnazione.
Con il primo deduce vizi di motivazione, e di violazione di legge, e sostiene che sarebbe intervenuta una Scia in sanatoria di talune difformitˆ, per la quale sarebbero decorsi i termini per lÕesercizio, da parte della P.A., del suo potere inibitorio Ð repressivo, cos’ da costituire un valido titolo aggiuntivo rispetto alle due originarie concessioni edilizie giˆ rilasciate. Sul punto vi sarebbe anche difetto di motivazione. Inoltre, non ostava per la citata Scia, la circostanza dellÕessere stata depositata dopo lÕaccertamento della prosecuzione dei lavori, potendosi presentare sino alla ultimazione dei medesimi, ed inoltre ai sensi dellÕart. 37 comma 6 del DPR 380/01 la mancata segnalazione certificata di inizio attivitˆ non comporta di per sŽ sanzioni penali. Si contesta, altres’, il rilievo della corte per cui lÕart. 19 comma 6 bis della L. 241/1990 fa salva la disciplina sanzionatoria ex DPR 380/01 e non sarebbe corretta lÕaffermazione per cui le opere eseguite non costituirebbero varianti, laddove invece, ex art. 7 ter comma 2 della l.r. 23/1985, introdotto con legge regionale 11/2017, le varianti non sostanziali sono soggette a Scia da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Si ribadisce altres’ che le varianti non essenziali rispetto a permessi di costruire possono essere realizzate mediante Scia alla luce dellÕart. 22 del DPR 380/01. Anche la traslazione del sedime dellÕedificio costituirebbe variante non essenziale, secondo la l.r. 23/1985. E neppure il sedime originariamente assentito rispettava comunque la distanza di 20 metri dedotta dai giudici. Dovendosi, piuttosto, applicare un limite pari a 10 metri a fronte di una norma extrapenale sopravvenuta più favorevole sul punto. Si contesta anche che accertamenti su aperture realizzate a livello di calpestio siano stati svolti prima del completamento dei lavori, che avrebbe condotto alla effettuazione di reinterri finali, con interramento completo del contestato piano inferiore e con assenza, si ribadisce, di variazioni penalmente rilevanti.
Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge posto che alla luce del nuovo codice della strada e del nuovo regolamento edilizio il limite per le distanze da rispettare era pari a 10 metri e si era formato un nuovo valido titolo edilizio con la scia presentata. Le varianti poi non sarebbero state realizzate, come ritenuto, in violazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze di
sospensione dei lavori e di demolizione, e comunque le opere contestate come realizzate con ripresa dei lavori, rientravano nelle varianti non essenziali sanabili con Scia.
Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge anche nel quadro di una necessaria non computabilitˆ dei volumi del piano interrato. Si invoca il decreto 69/2024 e le introdotte tolleranze costruttive art 34 bis comma 1 bis del DPR 380/01, le novitˆ in tema di parziali difformitˆ ( con sanatoria ex art. 36 bis del DPR 380/01 e conseguente non condannabilitˆ del ricorrente che avrebbe ottenuto una scia consolidata per silentium e che non potrebbe quindi ora essere condannato per una condotta che consentirebbe una sanatoria amministrativa) ) e di mancata presentazione di Scia, per sottolineare la riduzione di operativitˆ della fattispecie penale edilizia rispetto al caso concreto.
Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge per assenza dellÕelemento soggettivo.
Con il quinto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge avendo la corte di appello riconosciuto una prosecuzione o ripresa dei lavori in epoca successiva alla data di cui al capo di imputazione, quale fatto storico diverso che avrebbe richiesto una nuova formale contestazione. Con impossibilitˆ, dellÕimputato, di difendersi sul punto. Mantenendo la data originaria di imputazione il reato sarebbe prescritto.
Con il sesto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante lÕincensuratezza e l’assenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato.
Con lÕultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla disposta demolizione, che inciderebbe illegittimamente sulle opere edilizie realizzate in conformitˆ con la normativa vigente. Inoltre, si osserva come la demolizione non sarebbe realizzabile per il solo mutamento di destinazione di uso. Più in generale, in presenza di opere legittime e della sola intenzione di un diverso utilizzo non potrebbe intervenire demolizione.
Si premette quanto segue. La valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, (Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003 ) Rv. 223365 – 01). In altri termini, il regime dei titoli abilitativi edilizi non pu˜ essere eluso attraverso la suddivisione
dell’attivitˆ edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisivitˆ sull’assetto territoriale. L’opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ci˜ ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Rv. 223365). Consegue che la valutazione dell’opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell’attivitˆ edificatoria nella sua unitarietˆ, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti ( da ultimo Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023 Ud. (dep. 18/05/2023 ) Rv. 284626 Ð 01).
̀
1.1. Con particolare attenzione al caso di specie e alla ispirazione di fondo del ricorso, con cui si mira a sostenere che dallÕanalisi dei singoli interventi realizzati emergerebbero opere perfettamente lecite e in alcun modo incidenti nel senso di un intervento difforme rispetto alla originaria concessione, va altres’ evidenziato che (cfr. in motivazione Sez. 3 – , n. 10238 del 15/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286038 Ð 01), si osserva che la definizione di totale difformitˆ è contenuta nell’articolo 31 del TU edilizia, il quale precisa che sono interventi eseguiti in totale difformitˆ dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La giurisprudenza (Sez. 3, n. 40541 del 18/6/2014, Rv. 260652) ha
unitˆ immobiliare, sia una pluralitˆ di porzioni volumetriche e la difformitˆ totale pu˜ riconnettersi tanto alla costruzione di un corpo autonomo, quanto all’effettuazione di modifica
“carico urbanistico”. Difformitˆ totale pu˜ aversi, inoltre e come di peculiare rilievo nel caso in esame, anche nel
Attivitˆ tutte oggettivizzate nella specie. Il riferimento alla “autonoma utilizzabilitˆ” non autorizzato, ma ben pu˜ riguardare anche opere realizzate con una difformitˆ quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. La difformitˆ totale si verifica allorchŽ si costruisca “aliud pro alio” e ci˜ è riscontrabile allorchŽ i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che a
autonomia e novitˆ, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico- sociale.
1.2. Infine, occorre anche sottolineare che in materia edilizia, le opere interne hanno proprie peculiari caratteristiche rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e devono pertanto essere considerate nel loro complesso onde stabilirne il regime urbanistico applicabile, con la conseguenza che occorre tendenzialmente la concessione edilizia allorchŽ esse determinino un mutamento della destinazione d’uso rilevante o diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo.
Nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno preso in considerazione l’effettiva consistenza RAGIONE_SOCIALE opere, dando conto degli elementi di fatto sui quali hanno fondato le loro conclusioni, e tenendo comunque conto dei rilievi difensivi concernenti, a partire dal calcolo dei volumi e superfici, il locale risultato seminterrato.
In particolare, la motivazione contestata tiene conto dei principi sopra citati, laddove analizzando la circostanza di un immobile originariamente assentito per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale destinato a ripostiglio e ricovero attrezzi, anche con successiva autorizzazione della variazione della geometria della pianta e del prospetto principale, ha rilevato come, allÕesito dei lavori svolti, sia emerso un manufatto totalmente difforme, posto che il piano inferiore risultava posto al di sopra del piano di campagna con aumento di 65 mc. e superficie superiore rispetto allÕoriginaria di 55 mq., risultavano altres’ verande aperte, aperture con infissi, ol mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE distanze dal confine stabilite nei titoli originariamente rilasciati, e infine una destinazione finale difforme da quella autorizzata e unicamente consentita, stante la destinazione finale dellÕopera non interrata (ma seminterrata) a fini residenziali. Si tratta di unÕanalisi che costituisce lÕesito della necessaria valutazione unitaria RAGIONE_SOCIALE opere realizzate, che per quanto sopra premesso non pu˜ essere scalfita dalla analisi parcellizzata degli interventi, come proposta in ricorso e come tale di stampo meramente rivalutativo del merito, e che conseguentemente assorbe e rende irrilevanti tali frammentarie censure come proposte nei primi tre motivi dedotti. Con i quali, peraltro, si cade anche nellÕerrore, estremamente rilevante e anche esso deponente nel senso della totale infondatezza della linea difensiva esposta nei predetti tre motivi, di ritenere che una presunta liceitˆ dei singoli interventi realizzati e frammentariamente esaminati, in quanto tale, sarebbe in grado persino di escludere lÕindiscusso mutamento dÕuso realizzato (da ripostiglio e deposito in zona agricola a opera residenziale); circostanza, questÕultima, che spiega in via definitiva anche la irrilevanza (come tale non richiedente una specifica analisi in questa sede) di ogni disquisizione sulla pretesa sanatoria di interventi con mera Scia, a fronte della persistenza e insuperabilitˆ del mutamento di uso non autorizzato nŽ autorizzabile (cfr. su tale medesimo punto la stessa motivazione di cui in sentenza a pagina 16 e 18). Laddove, piuttosto, occorre ribadirlo, lÕastratta e presunta legittimitˆ di singoli interventi parziariamente esaminati, ove confluisca come nel caso in esame, verso una modifica di uso, non si riflette per ci˜ solo sulla sua liceitˆ, essendo piuttosto necessario verificare se tale cambio dÕuso sia consentito in base
alla normativa urbanistica vigente e ai titoli eventualmente rilasciati. Circostanza del tutto insussistente nel caso in esame, che si connota, lo si ripete, per la realizzazione di un complesso di opere totalmente difformi dallÕassentito e convergenti verso una non autorizzata e non consentibile modifica di uso. In altri termini, e con ci˜ si spiega la ragione della non necessitˆ di rispondere alle specifiche e parziali notazioni al riguardo proposte in ricorso, non si pu˜ pensare di sanare gli interventi determinativi della modifica di uso attraverso una loro valutazione astratta e frammentata, per ottenere in via automatica anche la liceitˆ del cambio dÕuso, sebbene non autorizzato nŽ consentito.
Si vuole rappresentare, e occorre sottolinearlo, che a fronte di un abuso integrante la realizzazione di unÕopera complessivamente intesa, realizzata in totale difformitˆ rispetto a quanto assentito, anche, peraltro, con correlata modifica dÕuso, e di una mera analisi parcellizzata dei singoli interventi, inammissibile, risultano prive di ogni rilievo giuridico per il caso di specie le considerazioni, frammentarie, circa la sussistenza di una scia a sanatoria di parte degli interventi e non dellÕintero, e circa pretese sopravvenute legittimazioni di altra parte RAGIONE_SOCIALE riscontrate difformitˆ come anche appare priva di pregio la pretesa non valutabilitˆ degli incrementi di superficie e volumi che interessarono il locale destinato ad essere interrato e invece realizzato quale seminterrato, con modifica di uso.
NŽ peraltro rileva, per escludere la modifica di uso, la non corrispondenza dei locali interessati con profili di altezza normativamente sanciti sul piano urbanistico secondario, essendo rilevante, per la modifica di uso, la obiettiva nuova destinazione dellÕopera ad una destinazione diversa (cfr. Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 Ð 01).
Del tutto infondato è anche il quarto motivo, a fronte di una congrua motivazione che valorizza la circostanza sia della presenza di un titolo originario difforme dal realizzato, sia di una ordinanza di sospensione dei lavori sia di istanze volte a sanare taluni interventi, quali elementi chiaramente dimostrativi della consapevolezza di avere realizzato un manufatto non autorizzato dal titolo concessorio.
Inammissibile è anche il quinto motivo: a fronte di primi interventi edilizi prescritti, e della emanazione di un ordine di sospensione di lavori cui seguiva lÕaccertata prosecuzione di altri interventi confermativi dellÕintervento complessivo sopra sintetizzato, sino allÕÕintervenuto sequestro dellÕottobre 2018 operato a fronte di opere tra lÕaltro ancora prive della tinteggiatura (che contribuisce anche essa, se realizzata, alla definizione del completamento o ultimazione di unÕopera abusiva), i giudici hanno correttamente contestato sia la violazione della predetta ordinanza che la prosecuzione dellÕabuso edilizio sino al sequestro, in perfetta linea con la contestazione, posto che nel capo a) lÕintervento edile descritto, con contestazione cd. aperta, in sentenza, è rappresentato come realizzato Òfino allÕattualitˆÓ. Congruo altres’ è il rilievo in tale quadro della non maturata prescrizione, trattandosi di reato consumato in un intervallo di tempo in cui, per la prescrizione ed il suo calcolo, opera la cd. riforma Orlando, per cui “la
disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021” (Sez. U – , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 Ð 02).
Con il sesto motivo si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante lÕincensuratezza, e data la insussistenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato. Il motivo è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, che evidenzia come la pervicacia criminale manifestata con le condotte ascritte, gravi, e connotata peraltro dalla deliberata violazione dellÕordine di sospensione dei lavori, non consenta, ragionevolmente, una prognosi positiva rispetto alla richiesta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto alla censura in tema di demolizione le osservazioni formulate rispetto ai primi tre motivi e riguardati la integrazione di un organismo interamente realizzato in totale difformitˆ rispetto a quanto assentito, dˆ conto della legittimitˆ dellÕintervenuto ordine di demolizione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Cos’ deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME