Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4894 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 gennai che ha confermato la decisione resa in data 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Frosinone quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di mesi uno di arrest 5.200,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 44, le n. 380 del 2001 (capo A), 81 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), in Frosinone in data anteriore e prossima al 06/07/2019 ed accertati il 12/03/2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di co sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è man infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, ripro deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a pr rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai merito, a fronte della esauriente ricostruzione della Corte territoriale (v. pag. sentenza impugnata), la quale ha valorizzato plurimi indici tutti coerentemente conver senso del riconoscimento, in capo all’imputato, di una piena consapevolezza dell’ dell’opera e di una altrettanto integrale partecipazione nella sua realizzazione, sott l’unica persona interessata alla realizzazione di quel manufatto era il proprietario c l’incontestata disponibilità giuridica e di fatto, tanto più che l’ipotesi che all’insaputa dell’esclusivo proprietario e senza il suo consenso, potessero avere in realizzazione dei manufatti e del muretto di recinzione del terreno non era stat prospettata dalla difesa. Tale impostazione argomentativa è conforme ad un conso orientamento giurisprudenziale più volte ribadito secondo cui la responsabilità del pr non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configura responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’ar comma, cod. pen., ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse ins di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625); per contro, a fronte dell’onere probatorì dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienz all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fatt l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondament difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373), vale a dire che opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n 29/05/2008, COGNOME, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5820 del 15/01/2019, non mass.), tenendo comunque presente che, ai fini del disconoscimento del concor proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato urbanistico, occorre l’interesse o il suo consenso alla commissione dell’abuso edilizio ovvero dimostrare ch Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione (Sez. 3, n. 33540 del 19/6/2012, 253169); nel caso in esame, l’imputato non ha dedotto o allegato alcunchè in proposit
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata applicaz causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondat ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 6 del della sentenza impugnata), essendo stato, in modo pertinente, sottolineato, in sens all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., le rilevanti dimensioni, in assenza di qua abilitativo, dell’intervento edilizio in zona sismica, intervento comunque non assenti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.; circostanze integranti una offesa significativa dei beni tutelati e una particolare intensità del dolo, così difettando i particolare tenuità del fatto.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il d del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzioNOMErio, de applicazione delle circostanze attenuanti generiche sui reati satellite e dell’entità a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive avendo la Corte di appello, innanzitutto, ragionevolmente escluso la possibilità di rid base, in ragione della gravità del fatto e della particolare intensità dell’elemen sottolineando come la pena fosse stata determinata in misura ben al di sotto della med (pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orienta legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzioNOMErio rientr discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enuncia 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la cen miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, no evenienza questa non ricorrente nel caso di specie.
Precisato, in secondo luogo, che, in tema di reato continuato, il giudizio di compa circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più gr riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferis delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusiva dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D’ago 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260057), non essendovi automatismo che imponga di ridurre, in modo corrispondente, gli aumenti di pena pra
titolo di continuazione per i reati satelliti, sussistendo invece un obbligo del giudice globale anche di quei favorevoli elementi nell’individuazione del congruo aumento conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Alber 284663).
Osservato, infine, che anche gli aumenti per la continuazione sono congrui, avendo territoriale spiegato che l’aumento ex art. 81 cod. pen., riguardante due reati contr di pari gravità, era stato operato sulla pena stabilita per il reato più grave, sec della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, in conformità agli insegnamenti Corte, in base ai quali, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, vincolo della continuazione, l’aumento della pena detentiva prevista per il reato più essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla il reato meno grave (Sez. 6, n. 9251 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 287713; Sez. 6, n. 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazio principi richiamati, rimarcando coerentemente e senza vizi logici che la pena irrogata d di primo grado era congrua, adeguata e proporzionata ai fatti e, pertanto, non susc ulteriori riduzioni.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla d dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere sia de delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dal cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’in stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1 1 11 dicembre 2025. GLYPH