Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13559 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Mistretta il 04/06/1967
e
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mistretta il 26/02/1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 01/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha invocato l’inammissibil del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 1 luglio 2024, impugnata, la Corte di appello di Messina parziale riforma della sentenza dell’8 marzo 2023 con cui il Tribunale di Barcel Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, riconosciuto il vincolo del continuazione tra i reati ascritti, di cui agli artt. 110 cod pen, 44, comm c, d.P.R. 380/2001 (capo 1), 110 cod pen, 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 2), 1 cod pen, 93, 94 e 05 d.P.R. 380/2001 (capo 3), accertati il 23 novembre 201 aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME Antonio alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spes processuali, disponendo, altresì, al passaggio in giudicato della sente confisca e demolizione dell’immobile – ha dichiarato i reati contestati esti prescrizione, limitatamente ai manufatti descritti alle lettere a) e c) del revocando, per l’effetto, l’ordine di confisca e demolizione relativamente agli specifici immobili; ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, per la ipotesi in contestazione, in mesi quattro di arresto ed euro 18.000 di amme cadauno, condizionalmente sospesa per entrambi; ha confermato, nel resto, sentenza impugnata.
COGNOME e COGNOME hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc p violazione dell’art. 44, comma 1 lett c, d.P.R. 381/2001.
L’immobile di proprietà dei due imputati non ricade in zona sottoposta a vinc storico, artistico, archeologico, né la costruzione dello stesso ha comp lottizzazione abusiva.
Errata dunque sarebbe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1 a dell’art. 44, comma 1, lett c, potendosi al più configurare violazioni di cui 44, comma 1, lett a o b.
2.2. Col secondo motivo censurano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc pe in relazione all’art. 44 d.P.R. 380/2001, l’errore in cui sarebbe incorsa la appello, nel non dichiarare la prescrizione in relazione alle opere di cui all b del capo 1 di imputazione, invece asseritamente intervenuta già prima de lettura del dispositivo di primo grado.
Avrebbe errato la Corte di appello di Messina nel ritenere che i relativi lavo ancora ultimati, erano stati sospesi solo a seguito del controllo di polizia a nel novembre del 2018; ritiene, invece, la difesa che l’interruzione degli debba farsi risalire, secondo le risultanze in atti, al 2011, con cessazio
permanenza del reato a quella data e, dunque, termine prescrizionale orm perento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre innanzi tutto, dire della qualificazione giuridica delle condotte d nel capo 1 di imputazione.
1.1. La rubrica del capo 1 indica, in diritto, l’art. 44, comma 1, lett 380/2001.
Specifica, in fatto, che gli interventi edilizi sono stati effettuati in “zona sottoposta a vincolo sismico”, quindi ne descrive la consistenz “specificatamente: a) un piano seminterrato, composto da un vano cucina, u bagno, una stanzetta e corridoio, avente altezza interna di circa mt 2,45 superficie in pianta di circa mt 9,30 x 7,30 per un totale di 67,89 mq; b) un terra, composto da un vano cucina-soggiorno, due bagni, tre camere, un ripostig e un corridoio avente copertura a tetto a due falde la cui altezza alla grond circa mt 9,35 x 2,80 mentre al colmo di circa mt 3,84 ed una superficie in pi circa mt 9,35 x mt 11,40 per un totale di mq 106,60; c) un fabbricato d dimensioni di mt 3,85 x mt 3,95 per un totale di mq 15,20 costruito in stru di muratura e copertura in ondulina, composto all’interno da due vani destina deposito”, il tutto come accertato in data 23 novembre 2018.
1.2. Rileva il Collegio che, a fronte di una siffatta rubrica in diritto, lettera 44, comma 1, d.P.R. 380/2001 -che, come noto, sanziona con maggior rigore rispetto alle precedenti ipotesi di cui alle lettere a) e b) gli interventi con «lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo com dell’articolo 30» e, con la stessa pena, gli interventi edilizi realizzati « sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambient variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»- da un manca il rinvio all’art. 30 T.0 Edilizia, dall’altro l’unico ‘vincolo’ indicat ‘sismico’.
1.3. La sentenza impugnata, del pari, che integralmente dichiara di richiam quella del Tribunale (cfr. pag 4), attesta l’insistenza degli interventi tutti “E” a destinazione agricola», indica le difformità rilevate rispetto ai titoli (relativamente alla destinazione d’uso di parte dei manufatti, e alla consi degli stessi), introduce ex novo il tema della lottizzazione abusiva, affermando «In altri termini la condotta contestata ha determinato la lottizzazione di un t che non era a ciò destinato (essendo a vocazione agricola e non edilizia)
difformità con quanto era stato, invece, autorizzato in atti, con ciò integra fattispecie contestata di cui alla lett c dell’art. 44 d.P.R. 380/2001».
Nulla dice a proposito di regime vincolistico (pur contestata, come anticip l’esistenza di quello ‘sismico’).
Il reato contestato appare, dunque, essere stato ritenuto nella specie dell lottizzazione abusiva, benché, come già dedotto, non vi sia nessun riferimento diritto o in fatto, nel capo di imputazione, ad interventi qualificabili in t da escludersi, anche, in considerazione della puntuale descrizione (sin dal de di sequestro) delle opere dedotte in imputazione in quanto relative realizzazione di due manufatti, il primo costituito da piano seminterrato -let capo 1- e piano terra -lett b del medesimo capo 1-, il secondo costituito fabbricato adibito a deposito, predicati «in assenza del permesso di costruire difformità alla Concessione Edilizia nr. 21/2002 e dell’Autorizzazione Edilizi 64/2007».
Si osserva che i predetti titoli (n 21/2007 e n.64/2007) prevedevano, il pri realizzazione di un manufatto edilizio da destinare, al piano terra, a de attrezzi agricoli delle dimensioni di mt 3,70 x 4,00, e, al piano interrato, a macchine agricole delle dimensioni di mt 9,30 x 3,70, con annessa cisterna secondo differiva dal primo solo per l’eliminazione della previsione della ciste e . che ciò che veniva constatato nel corso del sopralluogo del 20 novembre 201 attesta, evidentemente, a quella data, la realizzazione -in corso- degli int descritti in imputazione, difformi rispetto a quanto autorizzato, per consist in termini di metratura- e destinazione d’uso -del piano terra, ad chiaramente, a civile abitazione-.
1.4. Si impone dunque la necessità di correttamente qualificare, in dirit condotta dedotta in imputazione sotto la rubrica giuridica dell’art. 44 comma 1 c del d.P.R. 380/2001.
1.5. Il reato di lottizzazione abusiva richiede, nella sua duplice accez un’attività materiale, «quando vengono iniziate opere che comporti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazion prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque sta dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione», o un giuridica «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, pe caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e a destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi rif agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a sco
edificatorio», così essendosi equiparata alla lottizzazione giuridica cd. mate operata attraverso l’inizio (rectius la realizzazione di qualsiasi attività, intervento, costruzione che realizzi uno stravolgimento del territorio) di ope trasformazione urbanistico edilizia, la diversa ipotesi della cd. lottizz giuridica o cartolare, consistente nella predisposizione di detta trasforma mediante frazionamento e vendita del terreno in lotti allorchè l’operazione giuri di frazionamento e vendita denunci in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Attività che, allorquando poste in essere congiuntamente, in un intersecarsi di materiali e giuridici, convergono nella realizzazione della cd. lottizzazione m in quanto comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni non autorizzata, oppure in violazione di prescrizioni fiss legge, ovvero imposta dagli strumenti di pianificazione esistenti.
Il reato di lottizzazione, dunque, può configurarsi in presenza di un intervent autorizzato sul territorio, tale da comportare una nuova definizione dell’as preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico ge attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzi lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizza ma anche quando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzat poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsio zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
In quest’ultima ipotesi, ponendosi in essere un’attività finalizzata ed id snaturare la programmazione dell’uso del territorio stesso delineata n strumento urbanistico generale, inconferente risulta ogni riferimento all’incid del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
1.5.1. Delineato questo perimetro della fattispecie in discussione, occ verificare se l’attività concretamente posta in essere nel caso che ne oc costituisca lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lett c dell’art. T.U. n. 380/2001 o mera edificazione illecita, punibile ai sensi della lett stesso art. 44.
Il parametro è quello di cui all’art. 30, comma 1, T.U. 380/2001, che rasseg concetto di «opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia urbanistica dei terreni», laddove la nozione di trasformazione dei terre interpretata nel senso di conferimento ad una porzione di territorio comunale un diverso assetto rispetto a quello pianificato.
1.5.2. La condotta illecita integrante lottizzazione abusiva cd materiale, descrizione è contenuta nella prima parte dell’art. 30 d.P.R. 380/2001, può es integrata da qualsiasi ‘lavoro’, opera edilizia o opera di urbanizzazione ido conferire alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazi urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentit non programmati. È stata, ad esempio, ritenuta in relazione a realizzazione strade, costruzione di manufatti, suddivisione materiale in lotti suscetti sfruttamento edilizio; in relazione a realizzazione di insediamento di cara residenziale o produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati esigano, per il loro armonico raccordo con l’aggregato abitativo preesistent realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione prima e secondari Se la fattispecie lottizzatoria esula dalle zone completamente urbanizzate, sussistere oltre che in quelle assolutamente inedificate, ma anche in intermedie, in relazione alle quali l’esclusione della lottizzazione presu superfluità di un piano attuativo (con valutazione della congruità del grad urbanizzazione che attiene alla adeguatezza, o meno, delle opere urbanizzative bisogni collettivi (così sin da Sez 3, n. 38795 del 24/09/2015 n.m. e n. 879 04/03/2011 n.m.).
1.5.3. Per autorevole dottrina e costante giurisprudenza di legittimità dunqu fini previsti in detta norma, per trasformazione urbanistica od edilizia s intendere il conferimento all’area di un diverso assetto territoriale, att impianti di interesse privato e di interesse collettivo, in modo da creare “una maglia di tessuto urbano”.
L’indagine richiesta va riconnessa alla funzione intrinseca della lottizzazio quale assolve al compito di dare attuazione allo strumento generale pianificazione urbanistica, ove questo esista, o di formulare comunque un pia particolareggiato di urbanizzazione.
Tanto non risulta nel caso di specie in cui, invece, è attestata la realizza intervento edilizio (non è dato comprendere con certezza dalle due sentenze merito se unico o plurimo) corrispondente alla descrizione di cui agli artt. 31, comma T.U. Edilizia, secondo cui «Sono interventi eseguiti in totale difformità permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organis edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetric di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzion volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un o edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile 32 stesso testo, che esprime il catalogo delle variazioni da intendersi esse rispetto al progetto approvato (Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2021, n. 379
affermato che le variazioni essenziali dal permesso di costruire sono que caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edifica originario rispetto ai parametri indicati dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonom rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al moment realizzazione della variante).
1.5.4. Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, non sussiste al urbanizzazione del territorio e neppure una formazione di lotti a scopo edificato 1.6. Resta da verificare se la contestazione della lettera c dell’art. 44 380/2001 sia stata giustificata dalla circostanza della realizzazione dell’inte «nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesis ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenz permesso».
1.6.1. La lett c dell’art. 44 d.P.R. 380/2001 fissa, infatti, la pena edittale p per gli interventi edilizi eseguiti in variazione essenziale o in assenza del pe di costruire, come sopra ritenuti, realizzati nelle zone sottoposte a vincolo st artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, ossia i vincoli di cui al D 42/2004.
Nessuno dei predetti vincoli è attestato esistente nella zona teatro degli inte qui contestati, sicchè neppure sotto tale profilo può ritenersi integrata la fat in diritto contestata nel capo 1 di imputazione come ritenuta dal Tribunale dalla Corte di appello.
Altra è, ovviamente, ma lo si dirà in seguito, la questione inerente al dover soggetti coinvolti in tutto l’iter autorizzatorio -committente-proprie progettista-professionista; esecutore dei lavori-imprenditore- di avanzare domanda qualificata -e procurarsi un titolo in ciò rispettoso dell’intero portato legge urbanistica- accompagnata cioè da tutti gli elementi per un giudizio compatibilità con gli strumenti urbanistici e con le altre prescrizioni risult normative specifiche, ivi compresi eventuali vincoli idrogeologici, di carat sismico, di inedificabilità lungo le coste, in parchi nazionali e regionali, naturali, zone umide, ecc.. (già nella vigenza dell’art. 20 della I. n. 47/1985 schema è stato riprodotto nell’attualmente vigente art. 44 d.P.R. 380/2001, stato ritenuto non configurabile il reato di cui alla lett c dell’art. 20 , ma cui alla lett b dello stesso articolo, nel caso di costruzione in zona sott vincolo idrogeologico, a quello sismico sotto il profilo che qui interessa assimil poiché tale ultimo vincolo non è espressamente menzionato nella norma e non rientra in quello «ambientale», essendo quest’ultimo tenuto distinto da quell
esame nel successivo art. 33 della stessa legge (Sez 3, n. 1590 del 22/02/1993, n.m.).
1.7. Il fatto dedotto in imputazione rientra, dunque, pacificamente, nell’alveo della lettera b dell’art. 44 d.P.R. 380/2001, trattandosi di opere realizzate in palese difformità rispetto al titolo ottenuto, peraltro risalente al lontano 2007, laddove la loro esecuzione è stata attestata essere in corso al 23 novembre 2018.
Ciò premesso si osserva, ancora, che al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, necessaria una valutazione globale delle stesse.
I singoli interventi non possono cioè essere presi in considerazione in modo “atomistico” e frazionato, ma devono essere valutati nel loro quadro di insieme, evidenziando il nesso funzionale che li accomuna e l’effettiva portata dell’operazione.
Già Sez. 3, Sentenza n. 15442 del 26/11/2014 Ud. (dep. 15/04/2015 ) Rv. 263339 – 01 aveva affermato che «La valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte».
Il principio è stato affermato proprio in relazione alle conseguenze sulla prescrizione del reato e poi reiteratamente confermato da questa Corte, sicchè deve ribadirsi che la valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti (peraltro nel caso che ne occupa non v’è chiarezza in ordine alla consistenza delle diverse opere contestate alle lettere a, b, e c, del capo 1, non risultando né dalla sentenza del Tribunale né da quella della Corte di appello se trattasi di manufatti distinti, o partizioni distinte dello stesso manufatto).
In virtù del concetto unitario di costruzione, comunque, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio, l’effetto che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte (tra le molte, Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, COGNOME, Rv. 270256; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 263339. Successivamente, tra le non massinnate, Sez. 3, n. 6327 del 16/12/2020, Albino; Sez. 3, n. 10083 del 21/11/2019, COGNOME). Ne consegue che ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato,
l’ultimazione dell’immobile abusivamente realizzato coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, in ogni loro parte (tra le molte, Sez. 3 46215 del 3/7/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, COGNOME, Rv. 251424), ovvero col sequestro delle opere.
2.2. Nella specie l’intervento, nella sua unitarietà, è stato interrotto col sequestro disposto il 19 novembre 2019, eseguito il successivo 22 novembre 2019.
Pertanto da tale data deve computarsi il termine prescrizionale, consumato al 22 novembre 2024 (non essendovi state interruzioni a tal fine rilevanti).
Ne consegue che il capo 1 va dichiarato prescritto nella sua integralità, anche con riferimento alla lett b, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di appello impugnata, che va, in parte qua, annullata, senza rinvio.
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I motivi di argomentato. vanno dunque, entrambi, accolti nei limiti di quanto appena
Non impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina con riferimento ai restanti capi di imputazione, 2, ai sensi degli artt. 110 cod pen e 64 e 71 d.P.R. 380/2001, e 3, ai sensi degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, la condanna è divenuta, sul punto, definitiva. Si impone, pertanto, il rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione della
pena per i residui reati .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 lettera b) dell’imputazione perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per i residui reati.
Visto l’art. 624 cod proc pen dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i residui reati. Così deciso in Roma il 12/12/2024
La Cons. est