Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di La Spezia in data 8/9/2023 che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 44 D.P.R. 380/01, 181 D.Lgs. 42/04 e 734 cod. pen. per aver realizzato, in assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie autorizzazioni, strade e piste da esbosco utilizzando un escavatore di grandi dimensioni, causando una trasformazione permanente del suolo boschivo, con taglio di alberi, danneggiamento della vegetazione, movimento terra e demolizione di muretti a secco in un’area boschiva nel Comune di Santo Stefano di Magra e l’aveva condanNOME, unificati i reati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed C 13340,00 di ammenda, ordinando la romtssione in pristino dello stato dei luoghi e la confisca del mezzo in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con unico motivo, denuncia il deficit di motivazione. Il nucleo dell’argomentazione difensiva è che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato e confutato l’ipotesi alternativa fornita dall’imputato, che aveva ammesso di aver utilizzato l’escavatore Caterpillar nell’area boschiva negando, però, che avesse creato nuove strade, sostenendo di essersi limitato a percorrere e sistemare tratti di piste da esbosco già esistenti per trasportare il legname che era stato autorizzato a tagliare.
Il ricorso, in sostanza, deduce che, mancando la prova dello stato dei luoghi prima dell’intervento di COGNOME, non era possibile escludere che le modifiche dello stato dei luoghi oggetto della contestazione fossero precedenti e ascrivibili ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze in esame non possono ritenersi ammissibili a fronte della pertinente e non illogica motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata e come tale non sindacabile, in quanto frutto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, nella presente sede di legittimità.
La Corte territoriale, richiamando anche la motivazione del Tribunale, ha ritenuto, valorizzando la deposizione resa da COGNOME, che gli “strusciamenti e le lacerazioni RAGIONE_SOCIALE piante” rilevati dagli operanti e le tracce rinvenute sulle piste, considerate le caratteristiche del TARGA_VEICOLO trovato sui luoghi, provavano “inconfutabilmente” che i tracciati riscontrati erano stati realizzati del passaggio dell’escavatore, le cui dimensioni non erano compatibili con l’ambiente boschivo in cui era stato utilizzato.
A fronte di ciò non vi elemento alcuno che dimostri la preesistenza dei tracciati.
Dalla sentenza del Tribunale, ancora, emerge che l’imputato, in sede di esame, aveva sostenuto di aver sistemato alcuni tratti dei tracciati preesistenti e diCtvare “tagliato piante oltre quelle per le quali era stato autorizzato”, dovendosi ricordare che qualunque tipo di intervento su un’opera abusiva, anche se qualificabile come manutenzione ordinaria, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria ( Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Wady, Rv. 267582 – 01).
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte gostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE dell emende
Così deciso il 19.9.2025