Abuso edilizio: quando il bagno in soffitta diventa reato
L’abuso edilizio rappresenta una delle violazioni più insidiose nel settore immobiliare, coinvolgendo non solo i proprietari ma anche i professionisti incaricati. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un locale bagno ricavato abusivamente in un sottotetto, chiarendo importanti profili sulla consumazione del reato e sulla sospensione della pena.
Il caso del bagno sottotetto non a norma
La vicenda trae origine dalla realizzazione di un servizio igienico all’interno di una soffitta senza i necessari titoli abilitativi. L’opera presentava una difformità strutturale insanabile: un’altezza interna di soli 175 centimetri, ben lontana dai 240 centimetri minimi prescritti dai regolamenti edilizi vigenti. Nonostante la difesa sostenesse che l’opera non fosse ultimata a causa della rimozione di alcuni sanitari, i giudici hanno rilevato che la posa dei pavimenti e degli scarichi fosse sufficiente a configurare il reato consumato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal progettista e direttore dei lavori. La Corte ha ribadito che, in materia di abuso edilizio, la responsabilità del professionista è centrale, specialmente quando questi non contesta il proprio ruolo tecnico nella gestione del cantiere. Inoltre, è stata confermata la legittimità della sospensione condizionale della pena pecuniaria applicata d’ufficio, poiché tale misura risulta oggettivamente favorevole per l’imputato, portando all’estinzione del reato in tempi più brevi rispetto alla normale iscrizione nel casellario.
Esclusione della particolare tenuità del fatto
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. La difesa aveva richiesto il riconoscimento della particolare tenuità, ma la Corte ha opposto un netto rifiuto. La motivazione risiede nell’entità della difformità: uno scarto di oltre 60 centimetri rispetto all’altezza regolamentare non può essere considerato un’irregolarità minima, ma costituisce una violazione sostanziale delle norme urbanistiche e igienico-sanitarie.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del reato edilizio, che si perfeziona con l’esecuzione di opere che alterano stabilmente l’assetto del territorio o la destinazione d’uso dei locali. La Corte ha chiarito che l’interesse a impugnare la sospensione condizionale della pena esiste solo se l’imputato dimostra un pregiudizio concreto, cosa che non avviene nel caso di condanna alla sola ammenda. Inoltre, l’accertamento della responsabilità del direttore dei lavori è stato ritenuto solido in quanto basato su prove documentali non smentite durante il processo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma il rigore necessario nella gestione delle pratiche edilizie. Non basta rimuovere un arredo o un sanitario per evitare la condanna se le strutture portanti e gli impianti sono già stati realizzati. Per i professionisti, il rischio di incorrere in sanzioni penali e pecuniarie è elevato qualora si avallino progetti in palese contrasto con i regolamenti locali, rendendo vana ogni richiesta di clemenza basata sulla presunta tenuità del danno arrecato.
È possibile rifiutare la sospensione condizionale di una multa?
L’imputato può impugnare la sospensione solo se dimostra un interesse giuridico concreto, ma nel caso di sole pene pecuniarie la sospensione è solitamente considerata un beneficio poiché porta all’estinzione del reato in tempi brevi.
Quando un’opera edilizia abusiva si considera completata?
Il reato si considera consumato quando l’opera è funzionalmente ultimata, ad esempio con la posa dei pavimenti e degli scarichi, anche se mancano alcuni arredi o componenti mobili.
Si può invocare la particolare tenuità per un’altezza non a norma?
No, se la differenza tra l’altezza realizzata e quella prevista dai regolamenti è significativa, come nel caso di 175 cm contro i 240 cm richiesti, la gravità della difformità impedisce l’applicazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50145 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50145 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLE DI VAL D’ELSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di SIENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN !DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME (come integrato dalla memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi (illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria per i risvolti degli art. 163 e 164; violazione di legge – art. 56 cod. pen. e 44 d.P.R. 380 del 2001 -; assenza di motivazione sulla colpevolezza; violazione dell’art. 131 bis cod. pen.), in quanto prospetta valutazioni di diritto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione.
Infatti, “È ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta’ qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa ali’ applicazione “ex officio” del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell’imputato, in quanto l’estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all’eliminazione della iscrizione della condanna decorsò un decennio dal pagamento)” (Sez. 1 – , Sentenza n. 35315 del 25/03/2022 Ud. (dep. 22/09/2022 ) Rv. 283475 – 01).
Per la configurabilità del tentativo la sentenza evidenzia come il bagno, ricavato abusivamente nella soffitta, era stato completato con il pavimento, i==re gli scarichi’ con la consumazione del reato – a prescindere dalla rimozione della sola doccia -.
Per la particolare tenuità la sentenza evidenzia come la differenza di altezza era rilevante (175 cm in confronto a 240 cm previsti dal regolamento edilizio).
Generico il motivo sull’assenza di prove per la responsabilità in quanto il ricorrente non contesta di essere il progettista e il direttore dei lavori, come accertato nella sentenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023