Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22317 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente
–
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, nato in Brasile il 17/01/1984
avverso la ordinanza del 15/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento
dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna
, sull’espresso consenso dell’interessato, di COGNOME COGNOME alle
autorità
giudiziarie del
Regno
Unito, che
l’avevano perseguimento per il reato di riciclaggio.
richiesta per
il suo
Sent. n. sez. 901/25
CC
–
10/06/2025
R.G.N. 16817/2025
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
di
COGNOME, denunciando i motivi
di annullamento, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 599, comma 2, dell’Accordo sugli scambi commerciali
e cooperazione tra Regno Unito e Unione europea.
La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che il fatto, oggetto della richiesta di consegna, venga a costituire in Italia il reato di riciclaggio: si trattava
invero della sola mera detenzione nel furgone guidato dal ricorrente di denaro asseritamente proveniente da reato.
Non è descritta alcuna condotta di sottrazione o trasferimento del danaro o altra operazione volta ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa.
Non è specificato neppure la provenienza delittuosa del danaro.
Va evidenziato che il Regno Unito non ha dato seguito alla procedura prevista dall’art. 599 cit. di rinuncia alla doppia incriminabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.
L’art. 611 (‘
consenso alla consegna
‘) dell’Accordo sugli scambi commerciali
e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020 disciplina la procedura semplificata di consegna in
presenza del consenso della persona richiesta.
Stante le conseguenze derivanti dalla prestazione del consenso alla consegna, l’Accordo esige che
il consenso sia raccolto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, con modalità che ne assicurino la volontarietà
e la ‘
piena consapevolezza
‘
delle conseguenze, tra le quali la facoltà della persona a essere assistita da un difensore.
In assenza di disposizioni di adattamento del suddetto Accordo, questa Corte ha affermato che la decisione sulla esecuzione di un mandato d’arresto emesso
dall’autorità giudiziaria del Regno Unito, deve essere assunta applicando le regole previste dall’Accordo e, solo sul piano procedimentale, quanto alle modalità e ai
tempi di assunzione della decisione, devono trovare applicazione le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d’arresto europeo, in quanto
compatibili (Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, COGNOME, Rv. 282036 – 01).
Esaminata pertanto la normativa in tema di consegna consensuale in tema di m.a.e., si rileva una sostanziale coincidenza tra le due discipline.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024, Oueslati, non massimata) in tema di mandato di arresto europeo ha affermato che gli att.
10, comma 1, e 14 della legge n. 69 del 2005 devono essere interpreti nel senso
che, ai fini della validità del consenso alla consegna, è necessario che la persona richiesta in consegna: a) sia assistita da un difensore; b) sia stata adeguatamente
informata sul contenuto del mandato di arresto europeo, sulle conseguenze dell’adesione alla consegna e sulla irrevocabilità del consenso prestato.
Inoltre, la decisione della Corte di appello sulla consegna per l’estero deve essere comunque preceduta dalla celebrazione dell’udienza in camera di consiglio,
trattandosi di forma procedimentale obbligatoriamente prevista dall’art. 14, comma quarto, legge n. 69 del 2005 e non rinunciabile dall’interessato (Sez. 6, n.
48943 del 03/12/2015, NOMECOGNOME Rv. 265545 – 01).
In tale arresto, la Corte ha stabilito che, per effetto del consenso alla consegna prestato dall’interessato, l’udienza camerale è finalizzata all’emissione di un
provvedimento nel quale la corte di appello deve valutare la legalità complessiva del procedimento, la validità del consenso prestato, l’insussistenza di motivi di
rifiuto alla consegna, determinati, ad esempio, dalla pendenza di un procedimento penale in Italia o dalla sussistenza di motivi umanitari, nonché l’eventuale priorità
di altri mandati di arresto europeo.
Si tratta peraltro di una verifica dall’orizzonte limitato carattere semplificato della procedura.
Anche l’Accordo in esame (al pari del mandato di arresto europeo) stabilisce
un iter semplificato della procedura (il consegnando non ha diritto ad essere ascoltato
–
art. 612; la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto deve essere assunta entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso, art. 615),
incompatibile con le ordinarie verifiche sulla consegna.
Quindi se da un lato il consenso non esclude la rilevanza di cause ostative alla consegna nell’interesse della giurisdizione nazionale
o per la presenza di motivi umanitari (ovvero incidenti su diritti irrinunciabili) a tutela del consegnando,
dall’altro preclude la verifica degli altri motivi di rifiuto, come quello della doppia
incriminabilità.
L
‘art. 599 dell’Accordo dimostra infatti che gli Stati membri e il Regno Unito
possono anche in caso di consegna ordinaria prescindere da tale presupposto.
3. Pertanto, la persona richiesta in consegna, una volta prestato il consenso, assistita da un difensore e adeguatamente informata sul contenuto del mandato
di arresto europeo e sulle conseguenze dell’adesione alla consegna, non può
dolersi della mancanza della doppia incriminabilità.
4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
, come dimostra il
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito (ovvero quelle previste dalla normativa in tema di m.a.e.).
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso
e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 10/06/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME