Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51628 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
s
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 07/12/2022 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 26/06/2018 del Tribunale di Lecce, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 323 cod. pen. pe estinto per prescrizione confermando le statuizioni civili di condanna a favore della “RAGIONE_SOCIALE“.
1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 323 e 479 cod. pen. e l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla propria posizione concorrente nel reato ascritto al coimputato, NOME COGNOME, responsabile dell’UTC del Comune di Vernole, indicato quale autore materiale dei provvedimenti integranti, in tesi accusatoria, il delitto di cui all’art. 323 cod. siccome complessivamente intesi a consentire alla moglie del ricorrente (sindaco del medesimo Comune all’epoca dei fatti) il mantenimento dell’immobile di sua proprietà evitandone la demolizione, anche solo delle opere abusivamente realizzate.
Osserva, altresì, che i fatti andrebbero riesaminati alla luce della modifi del reato di abuso di ufficio ad opera del d.l. n. 76 del 2020, conv. modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che ha ristretto l’ambito applicativ della norma.
Aggiunge che la somma liquidata alla parte civile RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento del danno (euro 5.000,00) è superiore al danno ambientale quantificato dalla Regione Puglia in euro 1.618,41.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio:
3.1.con riferimento alla oggettiva sussistenza del fatto, la Corte di appel ha svolto considerazioni del tutto neglette dall’odierno ricorrente;
3.2.affermano i Giudici distrettuali che l’illegittimità dei provvedimenti con quali era stata evitata, mediante la fiscalizzazione degli abusi ediliz demolizione (anche solo parziale) dell’immobile della moglie del ricorrente è stata definitivamente accertata in sede giurisdizionale amministrativa da due sentenze del Consiglio di Stato (n. 3042 del 2018 e n. 436 del 2020) nemmeno menzionate dall’odierno ricorso il quale, in punto di oggettiva sussistenz dell’illecito, si limita alla trascrizione integrale dell’atto di appello, sen confrontarsi con le ragioni del suo rigetto;
3.3.1a medesima considerazione deve essere svolta in relazione alla dedotta esclusione della condotta dal perimetro del novellato art. 323 cod. pen., questione esaminata dalla Corte di appello con argomenti assolutamente negletti, non ultimo l’incompetenza del COGNOME che aveva gestito la pratica urbanistica in questione anche sotto il profilo paesaggistico ambientale che era invece di competenza esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE;
3.4.è altresì generica la dedotta mancanza di motivazione in ordine al concorso del ricorrente nel reato;
3.5.spiega la Corte di appello che l’intera pratica edilizia era stata gestita esclusivamente dall’AVV_NOTAIO COGNOME dopo che il Sindaco aveva deliberatamente ed abusivamente esonerato il precedente responsabile del Servizio Lavori PubbliciRAGIONE_SOCIALE Urbanistica ed Assetto del territorio, AVV_NOTAIO, che si era sino ad allora reiteratamente opposto alla sanatoria dell’immobile in questione disponendone la demolizione;
3.6.per questo fatto, il ricorrente è stato condannato con sentenza del 01/07/2013 della Corte di appello di Lecce divenuta irrevocabile a seguito di sentenza n. 38357 del 12/06/2014 della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso del COGNOME;
3.7.è vero che il COGNOME era stato assunto dalla precedente amministrazione ma è altrettanto vero che il COGNOME, a lui gerarchicamente superiore, era stato esonerato dall’odierno ricorrente dopo che aveva fatto firmare al COGNOME l’ennesimo provvedimento sfavorevole agli interessi personali del COGNOME;
3.8.il governo probatorio di questa condotta, quale fatto dimostrativo del concorso morale del sindaco, non è manifestamente illogico e non può essere messo in discussione in questa sede con la deduzione che si tratta di fatti diversi rispetto a quelli oggetto dell’odierno procedimento visto che il movente di tale condotta era proprio quello di assicurarsi l’ingiusto vantaggio poi realizzato mercé l’operato amministrativo del COGNOME;
3.9.in questo contesto, l’azione posta in essere dal ricorrente di rimozione del funzionario scomodo costituiva l’antecedente causale che ha reso possibile il vantaggio ingiusto previsto e voluto dal ricorrente come conseguenza specifica della rimozione stessa;
3.10.infine, le statuizioni civili di condanna non erano motivo di appello, sicché la questione dell’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento non può essere posta in questa sede per la prima volta.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.