Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6783 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6783 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si riporta alla memoria inviata a mezzo pec in data 02/12/25; non deposita la nota spese; avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso, ed insiste per l’accoglimento del medesimo.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 640, 61, n. 7 cod. pen. e per il reato di cui al 166, comma 1, lett. a del D. Lgs. n. 58 del 1998, con la recidiva ex art. 99 comma 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati a lui ascr commessi fino al 2 dicembre 2015, e ne ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia.
Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 166 D. Lgs. n. 58 del 199 e agli artt. 6, comma 3, e 34 della Direttiva 2014/65/UE, poiché il ricorrente si sarebbe limita a fornire informazioni iniziali ai potenziali investitori circa le opportunità di investimento o dalla società inglese da lui amministrata, e tale attività accessoria non richiederebbe particol requisiti o abilitazioni. Il personale della RAGIONE_SOCIALE si sarebbe poi occupato della redazione dei report dettagliati e delle informative consegnate agli investitori. Tale atti sarebbe stata svolta nel periodo in cui la Gran Bretagna era ancora vincolata al TFUE ed al TUE, e da società autorizzata nel Regno Unito all’attività di consulenza effettiva e raccolta risparmio. In presenza di tale autorizzazione, non sarebbe stata necessaria un’ulteriore abilitazione nello Stato italiano in virtù del c.d. “passaporto europeo”.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. ed ag artt. 6, comma 3, e 34 della Direttiva 2014/65/UE. Alla luce della argomentazioni svolte nel precedente motivo di ricorso infatti non si potrebbe ritenere sussistente il raggiro richiesto fini dell’integrazione del delitto di truffa, individuato dalla Corte nel fatto che il COGNOME av omesso di comunicare ai potenziali investitori di essere stato radiato dalla RAGIONE_SOCIALE, poiché una corretta applicazione della normativa in tema di attività accessorie e dei principi europe avrebbe condotto alla conclusione per cui il COGNOME non avrebbe avuto alcun obbligo di riferire della precedente radiazione.
2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la condotta relativa all’abusivismo RAGIONE_SOCIALEo si sarebbe interamente sottoposta alla disciplina sanzionatoria precedente alla riforma dell’agosto 2017. Conseguentemente la Corte, nel ricalcolare la pena base a seguito della riconosciuta estinzione di una parte della condotta, non avrebbe spiegato la ragione per cui il Tribunale, al momento della pronuncia della sentenza (datata al 14 settembre 2023), non avesse applicato la prescrizione per gli episodi
commessi fino al 14/7/2023. Tale omissione suggerirebbe che lo stesso Giudice avrebbe calcolato la pena base sull’errato presupposto che la pena edittale fosse da 1 a 8 anni e non da 6 mesi a 4 anni.
2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione al calcolo degli aumenti per continuazione, poiché la Corte avrebbe ritenuto congruo aumentare il trattamento sanzionatorio di sei mesi per ciascuna persona truffata, senza effettuare alcuna distinzione sulla entità del danno subito dai singoli querelanti. Inoltre, sarebbe erronea l’affermazion della Corte per cui mancherebbe il gravame sul punto, alla luce del fatto che le doglianze mosse alla sentenza di primo grado sarebbero state rivolte anche al capo ed al punto che ha statuito la quantificazione della pena. Nel dettaglio tale motivo, peraltro accolto dalla Corte appello, ha posto in evidenza che il Giudice di primo grado, nell’applicare gli aumenti dell recidiva, avrebbe raddoppiato la pena base invece di aumentarla della metà. In conseguenza dell’accoglimento del motivo, tuttavia, la Corte di appello avrebbe dovuto ex officio anche adeguare l’aumento per la continuazione, utilizzando le medesime proporzioni.
2.5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché la Corte si sarebbe limitata a tenere in considerazione i sol elementi negativi già valutati dal Tribunale ed avrebbe omesso di valutare il comportamento dell’imputato durante tutto il procedimento ed anche successivo alla condanna in primo grado, alla luce anche del fatto che il ricorrente avrebbe in più occasioni tentato di riparare il danno
Considerato in diritto
Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Deve, preliminarmente, essere disattesa la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che con istanza del 13 gennaio 2026, ha esposto e documentato di essere stato nominato in pari data e ha, di conseguenza, chiesto un differimento della discussione per poter assumere contezza dell’incarto processuale, in quanto, per giurisprudenza consolidata, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo, verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano, come quello oggetto della richiesta di rinvio, in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (in motivazione, e proprio con riferimento ad un caso in cui, nel giudizio di cassazione, era stata richiesta dalla difesa la trattazione in presenza delle parti, Sez. 3, n. 39164
13/11/2025, Aliaj, Rv. 288893; v. anche Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, 3 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282647 – 01; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 263459 – 01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopech, Rv. 258266 – 01).
2.Sulla doverosa premessa che, nel caso in esame, ci si trova in presenza di una c.d. “doppia conforme” in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e che «Ai fin del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sent appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazion degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595)», va rilevato che la sentenza impugnata (così come quella del Tribunale) risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente reiterati anche in questa sede di legittimità.
2.1. Al Giudice di legittimità è del resto preclusa – in sede di controllo della motivazione rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendi probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997 Dessimone, Rv.207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
3.1 primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono dunque in parte generici, perché puramente reiterativi dei motivi di gravame compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, in assenza di adeguato confronto con le argomentazioni delle decisioni in rassegna (sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268823), in parte non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, infondati.
3.1. Integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione RAGIONE_SOCIALEa di cui all’art. 166 d Lgs. n. 58 del 1998 la «condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un contra di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliar dell’altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti, percependo le somm denaro a tal fine. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che risparmi dell’altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato e, quindi da soggetto idoneo a ledere l’interesse dell’investitore, del complessivo interesse de
mercato mobiliare e dei singoli operatori – non ha rilevanza in quale modo – fedele o infedele sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l’infedele gestione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante l’ipotesi del reato di truffa» (Sez.5, n. 32514 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 279873; Sez. 5, n 22597 del 24/02/2012, COGNOME, Rv 252958; v. già, nello stesso senso, Sez. 5, n. 31893 del 22/06/2007, COGNOME, nonché Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010, COGNOME, Rv. 248510, dove si precisa che «il reato di esercizio abusivo di intermediazione RAGIONE_SOCIALEa può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversa dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell’inter degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati»; Sez.5, n. 22 02/04/2003, COGNOME, Rv.224951). Il reato è integrato dal comportamento del soggetto che, non abilitato all’attività di promotore RAGIONE_SOCIALEo, stipuli con un cliente un contratto di ge degli investimenti e percepisca le somme di danaro a tal fine destinate (sez.5, n. 31893 del 22/06/2007, COGNOME, Rv. 237569).
E’ peraltro indiscutibile che la fattispecie astratta non delinei una ipotesi di reato pro attribuibile soltanto ad una categoria peculiare di soggetti, facenti parte del circuito intermediari RAGIONE_SOCIALE, ma sia caratterizzata dalla volontà del legislatore di sanzion l’ingresso, nel settore dei servizi o delle attività di investimento o di gestione colletti risparmio, di individui privi della necessaria abilitazione o, comunque, incapaci di garantire doverosa qualificazione professionale (così Sez.5, n. 23576 del 20/01/2014, COGNOME e altri, n.nn.).
Non risponde alle risultanze processuali, messe in rilievo dalle sentenze del duplice grado, che l’imputato si sia limitato a “raccomandazioni iniziali” e ad “informare alcuni conoscent circa le opportunità di investimento” all’estero – insuscettibili di un obbligo di p autorizzazione abilitativa da parte della RAGIONE_SOCIALE – poiché egli ha disposto di un immobile in Roma dove ha incontrato i potenziali clienti, è stato l’interlocutore costante, se non esclusiv delle vittime in ciascuna delle fasi dei malaugurati investimenti, ne ha concordato le operazioni e ha personalmente ricevuto, in vari casi, gli importi in assegni e contanti, destinati al l compimento, ha interagito con la clientela sullo sviluppo dell’impiego delle risorse ed ha materialmente consegnato agli acquirenti dei prodotti RAGIONE_SOCIALE gli occasionali, modesti rendimenti (cfr. pagg.4-7, 9-10 sentenza di primo grado; pag.5 sentenza di appello).
3.2. Vanno senza meno disattese le obiezioni agitate a riguardo della disciplina vigente nel Regno Unito per lo svolgimento delle attività di intermediazione RAGIONE_SOCIALEa, dal momento che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e “i reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte” (art. 6 cod. pen.). La sentenza impugnata convenientemente chiarito che i contatti, gli accordi e le consegne degli assegni e del denaro nelle mani del sedicente promotore, da parte delle vittime, si sono perfezionati in Italia, con conseguente sottoposizione dell’agire del ricorrente alla normativa penale italiana. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “il reato di abusivismo RAGIONE_SOCIALEo si in consumato in Italia se nel territorio nazionale è stata svolta l’attività di raccolta del rispa a nulla rilevando che le somme così raccolte siano state successivamente investite all’estero” (sez.5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana, Rv.255573).
3.3.1 Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anch semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farl conoscere in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeternninarsi liberamente» (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272981; recentemente, sez.2, n. 46209 del 03/10/2023, COGNOME, Rv.285442).
3.4. Quanto, invero, all’inosservanza di un puntuale obbligo giuridico di comunicazione, nei confronti della clientela, di essere stato radiato dall’Albo, le regole generali di comportament previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998, impongono stringenti doveri di informazione a carico degli intermediari RAGIONE_SOCIALE, espressione dell’obbligo di “comportarsi con diligenz correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” , tra i qua può non essere ricompreso quello di rendere edotti gli investitori della propria condizione professionale ed operativa, già di per sé determinante ai fini della conclusione e della prosecuzione del rapporto contrattuale e degli eventuali danni a costoro cagionati. Il provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente dalla CONSOB, di valenza tranciante e non contestato in ricorso, impedisce di invocare utilmente la disciplina che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe consentito agli operatori RAGIONE_SOCIALE dell’Unione europea di esercitare anche in Italia.
3.5. L’ addotta inosservanza delle regole della Direttiva europea n. 2014/65/UE, che avrebbe munito il ricorrente della necessaria abilitazione all’esercizio dell’intermediazione RAGIONE_SOCIALE territorio italiano, tradisce contorni di inammissibilità e si palesa, in ogni caso, infondata.
Da un lato, la doglianza si traduce in una violazione di legge non dedotta con i motivi d appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.). Va, sul punto, ribadito il costante indirizzo del giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato c riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitab difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez.2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316). Ed è parimenti da ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura
solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).
L’atto d’appello redatto nell’interesse dell’imputato, che non ha mai fatto cenno alla Diretti UE sopracitata, si era appuntato esclusivamente e ripetutamente (pagg.3,4,6,11) sulla superfluità del rilascio dell’abilitazione, assunta come non indispensabile nel Regno Unito, dove, in tesi difensiva, egli avrebbe stabilmente esercitato la propria attività; mentre, ricorso per cassazione, il fondamento della prospettazione (la causa petendi) è radicalmente mutato, poiché accostato all’operatività delle disposizioni della Direttiva comunitaria, c avrebbero legittimato il ricorrente ad espletare l’attività nel territorio dell’Unione europ dunque, anche in Italia. Ed infatti, la Corte di merito non si è occupata della problematica, no sottopostale con il gravame.
Sotto altra, rilevante, angolatura, il rilievo difensivo non coglie nel segno, vuoi perché no stata allegata (né si è dato conto, altrimenti, dell’esistenza del) l’autorizzazione prevent rilasciata da uno Stato membro dell’Unione, all’esercizio dell’attività di investimento finanzia (necessaria, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2014/65/UE), vuoi perché anche l’abilitazione d consulente RAGIONE_SOCIALEo all’offerta fuori sede era soggetta al rispetto della normativa italiana in particolare, delle disposizioni del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 2007 (armonizzato alla disciplina del T.U. n. 58 del 1998, ora sostituito dal Regolamento intermediari n. 20307/2018, successivo ai fatti di interesse per il processo), che impone l’iscrizione in apposito Albo RAGIONE_SOCIALE abilitati fuori sede – tra i quali anche quelli autorizzati in altri Pa solo UE – e prescrive il possesso dei requisiti di onorabilità che consentono l’iscrizione ( artt. 97,99,101); prevede, inoltre, regole stringenti per l’esercizio, in Italia, dell’at intermediazione RAGIONE_SOCIALEa, sotto la vigilanza della RAGIONE_SOCIALE, tra cui sono da includersi, a tit esemplificativo, il superamento di una prova valutativa (art. 100) e l’obblig dell’aggiornamento professionale (art.105); l’obbligo di tenuta della documentazione e di comunicazione di ogni dato richiesto dagli organismi di vigilanza (artt. 103,103-bis,109); l’insussistenza di situazioni di incompatibilità (art. 106); l’obbligo di comportarsi “con dilig correttezza e trasparenza” (art. 107) e di fornire alla clientela dettagliate informazioni ( 108), con particolare riferimento all’avvenuta iscrizione all’Albo. La violazione delle disposizi può comportare radiazione dall’Albo (art. 110), come più volte affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte (Cass. civ. sez. 2, n. 30772 del 14/04/2021; Cass. civ. sez.2, ord. n 10341 del 06/03/2024, Rv. 670743; Cass. civ. sez. 2, n. 21131 del 02/10/2020). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.6. D’altronde, gli elementi costitutivi del reato di truffa non includono necessariamente l violazione di un obbligo giuridico, ma prevedono, più ampiamente, l’adozione di artifici o raggiri strumentali a carpire il consenso della vittima per indurla al compimento di un atto disposizione patrimoniale per sé dannoso. Ed è quanto accaduto nel caso in disamina, nel quale le sentenze di merito hanno dato appropriato risalto alla condotta avvolgente dell’imputato, che non ha soltanto taciuto circostanze di fatto che, se note ai contraenti, avrebbero determinati a negare l’assenso alla conclusione del negozio giuridico e al
compimento delle prestazioni economiche per sé sfavorevoli, ovvero ad adottare più scrupolose cautele nell’approccio con la controparte, ma si è adoperato (pagg.5-6 della prima sentenza) anche con comportamenti positivi, assicurando chimeriche prospettive ed adducendo pretesti e cavilli per procrastinare il disinvestimento delle somme, più volte richiesto dalle persone offes
3.7.11 contratto di intermediazione RAGIONE_SOCIALEa stipulato tra le parti è da annoverare, inver tra i contratti che non si esauriscono in unica soluzione o prestazione e, di conseguenza, vale i radicato principio di diritto al lume del quale “nei contratti sottoposti a condizione, ovver quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, è configurabile i reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipu contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione” (sez.2, n. 34916 d 07/09/2021, Munnia, n.m.; sez.2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074); e ancora, “in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraen delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’alt parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’a cod. pen.” (sez.2, n. 41073 del 05/10/2004, COGNOME, Rv. 230689).
4.L’eccezione di estinzione per prescrizione del reato di abusivismo RAGIONE_SOCIALEo, sollevata con i terzo motivo di ricorso, è manifestamente infondata, dal momento che tale fattispecie delittuosa ha natura di reato eventualmente abituale, in quanto può essere integrato sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte omogenee ripetute nel tempo, sicché, in quest’ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridic ove la condotta si sia protratta sotto la vigenza di due differenti regimi normativi disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione (sez.5, n. 23654 del 23/05/2025, COGNOME, Rv. 288208; sez.5, n. 8026 del 14/12/2016, COGNOME, Rv.269451). Il termine di prescrizione, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, inizia pertanto a decorrere dall’ultimo atto della sequenza criminosa, che il capo d’imputazione cristallizza al 1 luglio 2017. Alla data della presente sentenza, il termine massimo di prescrizione, che è di 9 anni (anche a non tener conto dei periodi di sospensione della prescrizione, pure correttamente individuati in sentenza: la pena massima di 4 anni di reclusione, prevista dall’art. 166 del D Lgs. n. 58 del 1998 nel testo vigente alla data di consumazione del reato, deve essere aumentata della metà per effetto della recidiva, dunque ad anni 6; il termine così determinato, per effetto delle interruzioni della prescrizione, deve essere a sua volta incrementato d un’ulteriore metà ex art. 99, secondo comma, cod. pen., ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen., così da pervenirsi al termine massimo invalicabile di anni 9), non risulta affatto spirato.
5.11 quarto motivo di ricorso è inedito e, in ogni caso, manifestamente infondato.
5.1. In primo luogo, il motivo di ricorso si rivela geneticamente inammissibile, perché l’enti dell’aumento per la continuazione prevista nel giudizio di primo grado in relazione ai reati satellite di truffa – lasciata inalterata dalla Corte territoriale – non era stata critic motivi di appello, a norma dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., che hanno investito esclusivamente l’errata determinazione del trattamento sanzionatorio a riguardo dell’aumento per la recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
5.2. In secondo luogo, anche a ritenere che la rimodulazione del conteggio della pena in fase d’appello abbia determinato la “reviviscenza”, sul punto, della facoltà d’impugnativa del ricorrente, in tema di divieto di “reformatío in peius”, il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicata integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, apporta, per effetto di una diversa valutazi della gravità del reato base, una riduzione della pena applicata solo per il reato più grave, no deve necessariamente rivedere tutte le componenti del calcolo che concorrono a formare la pena (sez. 3, n. 45027 del 04/11/2014, Tafa, Rv. 265593; in termini, sez.3, n. 20276 del 21/02/2023, M., Rv. 284754). Come osservato in motivazione da sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., § 10, . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, il giudice d’appello, dopo aver (erroneamente) dichiarato estinti per prescrizione alcuni segmenti del reato a condotta plurima, ha fissato, per il reato più grave del continuazione, una pena base inferiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice, l’ incrementata della metà per la contestata recidiva specifica ed infra-quinquennale ed ha applicato, per i reati-satellite, singoli aumenti eguali (e non superiori, in ossequio a sez n.40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv.232066) a quelli calcolati nella suddetta sentenza di primo grado che, come detto, non erano stati neppure censurati con l’appello; è correttamente pervenuto, per l’effetto, ad una pena complessivamente diminuita rispetto a quella comminata in primo grado, nel rispetto dell’art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen..
6. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato.
Il riconoscimento, o meno, delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio d fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, di cui si deve dar conto in guisa da far emerger in modo esauriente, la valutazione eseguita a riguardo dell’adeguamento della pena alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere i esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che si ritiene prevalente ed idone giustificare, o meno, la diminuzione di pena (ex pluribus, sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, COGNOME, Rv. 248737; sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163). Si è dato congruamente atto, in sentenza, della pluralità di elementi ostativi, come l’entità elevat degli importi oggetto dei reati di truffa, il numero delle vittime, l’esistenza di un preced relativo alla commissione di analogo reato. La preferenza accordata a tali indicatori, rispetto quelli, per il vero meramente autoreferenziali, rivendicati dal ricorrente, è sottratta al sindac della Corte di cassazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
8.Nulla deve essere liquidato per le spese di parte civile, che non ha depositato l’apposita notula nel rispetto dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. e non ha neppure genericamente richiesto, con la memoria tempestivamente depositata, la refusione delle spese processuali (arg. da sez. 5, n. 22387 del 10/05/2005, P.C. in proc. Di Girolamo, Rv.231786).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 14/01/2026
Il conigliere estensore
Il Presidente