Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47022 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MONTALCINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito COGNOME il COGNOME Pubblico COGNOME Ministero, COGNOME in COGNOME persona COGNOME del COGNOME Sostituto COGNOME Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, e AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che hanno concluso riportandosi ai motivi e insistendo per il loro accoglimento.
4282/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per l’annullamento della sentenza del 6 luglio 2021 della Corte di appello di Firenze che pronunciando sulle loro impugnazioni e su quella del pubblico ministero, ha dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 483 cod. pen., perché il fatto non costitu reato, e ha ridetermiNOME la pena per il residuo reato di cui agli artt. 110 pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ascritto a entrambi i ricorrenti, nella misura di tre mesi di arresto e 15.000,00 euro di ammenda, confermando nel resto la condanna medesima pena già inflitta in primo grado al COGNOME per i medesimo reato.
2.NOME COGNOME propone due motivi.
2.1.Con il primo deduce l’intervenuta prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.
2.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione.
Quanto al vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello ha sostanzialmente negletto le considerazioni giuridiche e le valutazioni espresse dai consulenti di parte limitandosi a riportare le risultanze non definitive d procedimenti amministrativi in corso.
Quanto all’erronea applicazione della legge applicabile al caso concreto, con riferimento tanto alla normativa applicabile all’intervento edificatorio, quanto al qualificazione dell’intervento stesso, richiamati ed ampiamente illustrati, nel lor contenuto, gli strumenti urbanistici vigenti nel comune di San Giovanni d’Asso al momento del rilascio del permesso di costruire (in particolare, il Regolamento Urbanistico del 2008 e il Piano Strutturale del 2005), le leggi regionali e stat applicabili, osserva che:
l’intervento di ristrutturazione edilizia ammesso nelle aree ASn.1 permetteva la demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, senza più alcun riferimento alla necessità di mantenere la stessa sagoma e la stessa area di sedime, come del resto consentito dallo stesso d.P.R. n. 380 del 2001, come da ultimo modificato dal d.l. n. 69 del 2013 (cd. decreto del fare);
ii) trattandosi di ristrutturazione, l’intervento è ammesso nella fascia di rispetto cimiteriale, come statuito dall’art. 338, legge n. 1265 del 193 modificato dall’art. 28, legge n. 166 del 2002; peraltro, aggiunge, tale fascia
stata ridotta a soli 50 metri sin dal 1974 in sede di approvazione regionale dell opere di ampliamento del cimitero;
iii) l’entità dei volumi interrati, ritenuti in eccesso rispetto a quanto prev dal permesso di costruire, è stata calcolata dal CT del PM senza effettuare le verifiche e i calcoli, senza essere entrato nel cantiere e senza aver misurat direttamente il manufatto.
NOME COGNOME propone tre motivi.
3.1.Con Il primo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta, in particolare, che la Corte di appello, pur a fronte di riliev difensivi da essa stessa definiti minuziosi, fondati su dotte e articolate valutazio dei consulenti tecnici degli imputati (non dunque di questioni generiche, superflue o manifestamente inconsistenti), si è limitata ad aderire alla sentenz di primo grado senza esaminare i motivi di appello, non argomentando in alcun modo sulla loro inconsistenza o non pertinenza.
Nè a tale mancanza di motivazione può ovviare il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, al parere del Consiglio di Stato che, espresso nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha riconosciuto l’illegittimità permesso di costruire sulla cui base è stata avviata l’attività edilizia, tanto pi si tiene conto del fatto che tale parere non rispondeva alle specifiche question poste con l’appello.
3.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla infondatezza delle ragioni devolute in appello per escludere la illegittimità de permesso di costruire, con riferimento: a) alla mancanza del parere della commissione edilizia (all’epoca non istituita, non costituendo un obbligo per il RAGIONE_SOCIALE); b) alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, ammesso nelle zone agricole e nelle zone sottoposte a vincolo cimiteriale; c) alla sussistenza del vincolo cimiteriale e alla sua ampiezza (questione oggetto anche di motivi nuovi); d) al calcolo dei volumi interrati.
3.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza della colpa in capo al ricorrente in relazione alla quale manca il benché minimo cenno nella sentenza impugnata.
4.La non manifesta inammissibilità dei ricorsi giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione, d’ufficio, della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
5.0sserva il Collegio:
5.1.1 due ricorrenti rispondono del (residuo) reato loro ascritto perché, i COGNOME quale progettista e direttore dei lavori, il COGNOME quale responsa dell’ufficio tecnico comunale che aveva rilasciato il permesso di costruire i violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi della disciplina urbanistico-edilizia vigente, avevano concorso nella abusiva realizzazione, in area SIC-pSIC-ZPC ad esclusiva funzione agricola ed a vincolo cimiteriale, di un complesso edilizio destiNOME a civile abitazione, di una pisci adiacente e di una rampa di scale di accesso ai locali interrati;
5.2.sia in primo grado che in appello, gli imputati avevano reclamato la perfetta conformità del titolo edilizio agli strumenti urbanistici vigenti utilizzand al riguardo, i medesimi argomenti sommariamente indicati nei 5§ 2 e 3 che precedono;
5.3.1a Corte di appello ha disatteso le argomentazioni difensive osservando che il permesso di costruire era stato annullato in autotutela dal RAGIONE_SOCIALE Giovanni d’Asso e che il provvedimento, impugNOME con ricorso straordinario al Capo dello Stato, aveva (testualmente) «evidentemente resistito alla censura (si veda al riguardo il chiaro parere del Consiglio di Stato richiamato nella sentenza). E’ dunque evidente che, a fronte di tale dato, le considerazioni giuridiche esposte nelle impugnazioni, sulla scorta delle articolate e dotte valutazioni espresse dai consulenti di parte, assumono un limitato valore di opinioni rispettabili, ma soccombenti (..) in sede penale il giudice è tenuto ad una valutazione della possibile illegittimità dell’atto che certo non può prescindere da eventuali decisioni già intervenute nella sede amministrativa: quindi, la circostanza che il provvedimento di annullamento in autotutela abbia resistito alle impugnazioni, proposte nella sede propria, è certamente un elemento da valorizzare nel presente giudizio (..) è evidente come il permesso di costruire risultasse irrimediabilmente viziato – quantomeno perché l’intervento ricadeva in zona sia agricola (quindi con vincoli ancora più stingenti) che di rispetto cimiteriale, ed anche perché nella volumetria complessiva non si teneva conto dei volumi interrati (ciò che ne precludeva l’autorizzazione anche come intervento di ristrutturazione» (pag. 4); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.4.1a Corte di appello, allorquando richiama, ai fini del giudizio sulla legittimità del permesso di costruire, «decisioni già intervenute nella sede amministrativa», sembra far riferimento (anche se non lo afferma espressamente) all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della
7’i
autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazio dell’opera (Sez. 3, n. 39707 del 05/06/2003, NOME COGNOME, Rv. 226592 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 54 dell’11/01/1996, COGNOME, Rv. 204622 – 01, secondo cui il cittadino – pena la vanificazione dei suoi diritti civil non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento);
5.5.più recentemente è stato precisato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesiste sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 270276 – 01; in senso analogo la successiva Sez. 3, n. 17991 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272890 01); si è altresì affermato che la preclusione della valutazione della legittimi dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale, qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quell amministrativa (Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260612 – 01; Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, COGNOME, Rv. 249871 – 01);
5.6.I’affermazione della Corte di appello è dunque eccessivamente tranciante nella parte in cui, da un lato, non spiega se le questioni sulla legittimità del t edilizio dedotte in sede penale fossero state affrontate e risolte anche in sed amministrativa, dall’altro, riduce a rango di “opinioni rispettabili”, “soccombenti” rispetto alla decisione amministrativa, le valutazioni espresse dai consulenti tecnici della difesa che i Giudici distrettuali non hanno esamiNOME, tanto più che, nel caso di specie, la decisione del giudice amministrativo (ed i parere del Consiglio di Stato) non riguardava la legittimità del permesso di costruire, bensì del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso stesso;
5.7.ciò rende non manifestamente infondi i ricorsi con conseguente instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata;
5.8.trattandosi di reato la cui permanenza è cessata con l’esecuzione del decreto di sequestro (8 agosto 2016), la prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, è maturata il 7 novembre 2021;
5.9.alla declaratoria di estinzione segue la revoca dell’ordine di demolizione (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907 – 01; Sez. 3, n. 50441
del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265616 – 01; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154 – 01; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, COGNOME, Rv. 233673 – 01; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, COGNOME, Rv. 217853 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Revoca l’ordine di demolizione. Così deciso in Roma, il 22/06/2023.