Abusi edilizi e l’obbligo di demolizione delle opere
Il tema degli abusi edilizi rappresenta una delle aree più complesse del diritto penale e urbanistico italiano. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, chiarendo i limiti delle difese basate sullo stato di necessità e l’obbligatorietà della demolizione delle opere abusive.
Il caso degli abusi edilizi in zone vincolate
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale nei confronti di due cittadini per aver realizzato manufatti in violazione del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Gli imputati erano stati condannati a tre mesi di arresto e a una consistente ammenda per reati commessi in una zona soggetta a particolari tutele paesaggistiche.
Nonostante il ricorso in appello avesse confermato la decisione di primo grado, la difesa ha tentato di adire la Suprema Corte, sostenendo la sussistenza di uno stato di necessità che avrebbe spinto i soggetti a costruire senza autorizzazioni.
Lo stato di necessità e gli abusi edilizi
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la configurabilità dello stato di necessità nel contesto degli abusi edilizi. La difesa sosteneva che le opere fossero state realizzate per far fronte a bisogni impellenti. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è molto rigorosa sul punto.
Perché possa essere invocata questa esimente, è necessario dimostrare un pericolo attuale di un danno grave alla persona e l’impossibilità di agire diversamente. Nel caso in esame, i giudici hanno evidenziato che non è stata fornita alcuna prova di una “insuperabile costrizione”, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato. La semplice necessità abitativa o economica non può mai giustificare la violazione sistematica delle norme edilizie e ambientali.
La demolizione come condizione per il beneficio della sospensione
Un altro aspetto di grande rilievo riguarda la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere. La difesa contestava questa scelta dei giudici di merito, ritenendola eccessiva. La Cassazione ha però chiarito che, ai sensi della normativa vigente, la demolizione è un atto dovuto e obbligatorio.
Nel caso specifico, è emerso che gli imputati avevano già usufruito di una sospensione condizionale in passato per altri fatti. Questo precedente ha reso ancora più stringente la necessità di condizionare il nuovo beneficio alla rimozione dell’illecito, garantendo così il ripristino della legalità violata sul territorio.
le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata dei motivi di ricorso. In primo luogo, ha rilevato che le doglianze riguardanti la colpevolezza erano mere riproposizioni di fatti già ampiamente analizzati e respinti nei gradi precedenti, tentando di sottoporre al giudizio di legittimità questioni di merito che non gli competono.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la correttezza della statuizione sulla demolizione. Essendo la demolizione un ordine obbligatorio ex lege che consegue alla condanna per determinati reati edilizi, la sua imposizione come condizione per la sospensione della pena è del tutto legittima, specialmente quando volta a scoraggiare la reiterazione di condotte illecite da parte di soggetti già noti alla giustizia.
le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questo comporta non solo l’irrevocabilità della condanna penale e dell’ordine di demolizione, ma anche sanzioni economiche aggiuntive per i ricorrenti. Oltre alle spese processuali, è stato infatti disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il provvedimento ribadisce un principio fondamentale: la tutela del territorio e del paesaggio prevale sugli interessi privati, e la giustizia penale dispone di strumenti incisivi, come la demolizione coatta, per assicurare che il ripristino dello stato dei luoghi non resti solo una dichiarazione d’intenti.
È possibile evitare la demolizione in caso di condanna per abusi edilizi?
No, la demolizione delle opere abusive è un ordine obbligatorio che il giudice deve emettere con la sentenza di condanna e può essere posta come condizione necessaria per beneficiare della sospensione della pena.
Si può giustificare una costruzione abusiva invocando lo stato di necessità?
Lo stato di necessità richiede la prova di un pericolo attuale e di una costrizione insuperabile per salvare sé o altri da un danno grave, condizioni che raramente sussistono nel caso di illeciti edilizi.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione contro una condanna per abusi edilizi viene respinto?
Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna, conferma l’ordine di demolizione e comporta il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7739 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7739 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ALTAVILLA MILICIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese il 18 settembre 2023, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati ex art. cod. pen. e 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), art. 110, 81 cod. pen. e 64-7 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), art. 110, 81, comma 1, cod. pen. e 83, 93, 94 e 95 d d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), art. 110, 81, comma 1, cod. pen. e 181, comma 1, del d. Igs n. 42 del 2004 (capo D); fatti accertati in Altavilla Milicia il 3 settembre 2020.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudiz colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profil adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2-3 della s impugnata) hanno ragionevolmente escluso nel caso di specie la configurabilità dell’esimente dello stato di necessità, non risultando provata alcuna condizione di insuperabile costrizione
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal pe del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa contesta la subordinazione della sospension condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, è anch’esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente rimarcato l’obbligatorietà della re statuizione, in quanto gli imputati avevano già usufruito del beneficio in questione c sentenza di condanna resa nei loro confronti in data 25 giugno 1980 dal Pretore di Torin restando demandata alla fase esecutiva l’eventuale verifica dell’eseguibilità della condizione
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rile alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.