Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42262 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 7 settembre 2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere effettuato lavori edilizi abusivi di ampliamento di un immobile in mancanza del permesso di costruire, in zona sismica, senza i preavvisi e le autorizzazioni richieste (il 21 febbraio 2017).
Rilevato che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione dei reati, sull’assunto che i lavori erano stati conclusi circa 6-7 anni prima dell’anno 2021, come risulterebbe dalle dichiarazioni testimoniali; b) vizi di violazione di legge e di motivazione quanto alla sussistenza dei reati, sul rilievo che gli stessi erano da attribuirsi a un’iniziativa di NOME, titolare dell’immobile, che si era assunta la responsabilità delle opere abusive.
Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché la prima censura rappresenta un motivo nuovo, non dedotto in precedenza nel ricorso in appello, e sollecita una rivalutazione del materiale probatorio per l’individuazione del tempo di commissione dei reati, preclusa nel giudizio di cassazione;
che i reati non erano prescritti al momento della pronuncia di appello, dovendosi applicare le sospensioni della prescrizione riportate a pag. 3 della sentenza impugnata;
che il secondo motivo di doglianza è parimenti inammissibile, perché non tiene conto di univoci dati probatori che attribuiscono la responsabilità penale all’imputato, quali: la non credibilità della testimonianza della moglie, la residenza del nucleo familiare sul posto, la richiesta di dissequestro dell’immobile presentata dall’imputato, da cui si desume un contrasto con la versione dei fatti data dalla moglie; la finalizzazione delle opere all’ampliamento dell’immobile per le esigenze della famiglia dell’imputato; la circostanza che il nucleo familiare dell’imputato continui ancora ad abitare l’immobile.
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell’eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di un’eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (ex plurimis, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2026, dep. 2017, Rv. 268966).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della cau di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonc quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente