Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il 04/02/1979
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di declaratoria di nullità del titolo esecutivo presentata in data 4 ottobre 2024 nell’interesse di NOME COGNOME
letto il ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che:
l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di COGNOME ha ad oggetto la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Alessandria del 21 giugno 2023 avverso la quale è stato proposto appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 15 dicembre 2023 per la mancanza, nell’atto di impugnazione, della dichiarazione di elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 581, comma iter, cod. proc. pen.;
COGNOME lamenta, in sostanza, che l’intervenuta abrogazione della norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. o), legge 114 del 2024 (in vigore dal 25 agosto 2024), sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista la sua applicazione estensiva a chi si trova nella posizione del condannato al quale sarebbe preclusa la possibilità di essere restituito nel termine per impugnare per effetto della mancanza di una disciplina intertemporale;
ritenuto che:
il perimetro temporale di applicazione della disposizione abrogatrice risulta di recente essere stato esattamente delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte che all’udienza del 24 ottobre 2024 hanno deciso la questione relativa al dato al quale avere riguardo ai fini della perdurante applicazione della disciplina abrogata fino al 24 agosto 2024, ossia se occorra fare riferimento alla pronuncia della sentenza ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione;
dall’informazione provvisoria n. 15 del 2024 risulta che le Sezioni Unite hanno deciso che la disciplina di cui all’abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024;
il giudice dell’esecuzione ha ampiamente illustrato il contenuto dell’istanza e le ragioni poste a fondamento della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità, per come articolata sin dalla proposizione dell’incidente di esecuzione;
risultano scrutinati tutti i profili di criticità sollevati dal ricorrente particolare riguardo alle eccezioni riferite ai dubbi di legittimità con riguardo alle disposizioni costituzionali citate;
il ricorso si limita a ripetere, in termini reiterativi e confutativi, argomenti g motivatamente disattesi dal giudice dell’esecuzione;
con riguardo alle deduzioni svolte anche nella memoria difensiva, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione degli argomenti già dedotti davanti al giudice di merito e puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (fra le
molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del bi
cod. roc. perì) con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2025