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Abrogazione art. 581 cpp: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato avverso un’ordinanza che aveva respinto la sua istanza di nullità del titolo esecutivo. L’impugnazione originaria era stata dichiarata inammissibile per la mancata elezione di domicilio, requisito previsto dal vecchio art. 581 cpp. La Corte ha chiarito che l’abrogazione art. 581 cpp, entrata in vigore il 25 agosto 2024, non ha effetto retroattivo e si applica solo alle impugnazioni proposte da quella data in poi, rigettando la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata.

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Pubblicato il 7 ottobre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Abrogazione Art. 581 cpp: La Cassazione Fissa il Principio Temporale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento fondamentale sulla abrogazione art. 581 cpp e, in particolare, sul suo comma 1-ter. Questa norma, prima della sua cancellazione, imponeva un rigido requisito di ammissibilità per gli atti di impugnazione, la cui mancanza ha generato numerose discussioni. La pronuncia in esame stabilisce un punto fermo sull’applicazione della nuova disciplina, delineando il confine temporale tra il vecchio e il nuovo regime.

I Fatti di Causa: Un Appello Dichiarato Inammissibile

Il caso nasce da un ricorso presentato da un condannato contro l’ordinanza del Tribunale che rigettava la sua richiesta di dichiarare nullo il titolo esecutivo, ovvero la sentenza di condanna. Il problema originario risiedeva in un precedente appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello. Il motivo? Nell’atto di impugnazione mancava la dichiarazione di elezione di domicilio, un adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall’allora vigente articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

La questione sull’abrogazione art. 581 cpp e la sua applicazione nel tempo

Il ricorrente, attraverso un incidente di esecuzione, ha sostenuto che l’intervenuta abrogazione art. 581 cpp (nello specifico del comma 1-ter) ad opera della legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, dovesse avere un’applicazione estensiva. A suo avviso, la mancata retroattività della nuova norma, più favorevole, violava diversi principi costituzionali (artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.), creando una disparità di trattamento e ledendo il diritto di difesa. In sostanza, si chiedeva di applicare la nuova, più permissiva, disciplina a una situazione ormai consolidata sotto la vigenza della vecchia legge.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. La motivazione si fonda su un principio cardine del diritto intertemporale, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della stessa Corte.

Il Richiamo alle Sezioni Unite

Il punto cruciale della decisione è il riferimento a una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024, informazione provvisoria n. 15/2024). In quell’occasione, la massima composizione della Corte ha risolto il contrasto interpretativo sull’applicazione temporale della norma abrogata. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il criterio per determinare quale disciplina applicare è la data di presentazione dell’impugnazione. Di conseguenza, la disciplina dell’abrogato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

La Manifesta Infondatezza della Questione di Costituzionalità

La Corte ha inoltre ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Il giudice dell’esecuzione, infatti, aveva già ampiamente e correttamente analizzato tutti i profili di criticità sollevati dal ricorrente, escludendo qualsiasi violazione dei principi costituzionali invocati.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si basano sul principio del tempus regit actum, secondo cui un atto giuridico è regolato dalla legge in vigore al momento in cui viene compiuto. L’atto di appello, proposto prima del 25 agosto 2024, doveva rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge allora vigente. L’abrogazione successiva non può sanare un vizio di inammissibilità già perfezionatosi. Le Sezioni Unite hanno consolidato questo orientamento, offrendo un’interpretazione chiara e univoca per evitare incertezze applicative e garantire la certezza del diritto.

Le Conclusioni

La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce in modo definitivo che l’abrogazione art. 581 cpp, comma 1-ter, non ha alcun effetto retroattivo. Gli appelli presentati entro il 24 agosto 2024 restano soggetti alla vecchia e più severa disciplina, e l’eventuale mancanza dell’elezione di domicilio ne determina l’inammissibilità. Solo per le impugnazioni depositate a partire dal 25 agosto 2024, tale requisito non è più richiesto. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di rispettare le formalità procedurali vigenti al momento del compimento dell’atto, sottolineando che le modifiche normative successive, se non diversamente disposto, non possono travolgere situazioni giuridiche già definite.

La nuova legge che ha cancellato l’obbligo di elezione di domicilio nell’atto di appello (abrogazione art. 581 cpp) si applica anche ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito che la vecchia disciplina continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

Perché la Corte ha ritenuto non valida l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente?
La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, poiché il giudice dell’esecuzione aveva già esaminato e respinto adeguatamente tutti i profili di criticità sollevati, in particolare i presunti dubbi di legittimità rispetto agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Quale è il criterio temporale per stabilire se si applica la vecchia o la nuova norma sull’ammissibilità dell’appello?
Il criterio è la data di presentazione dell’impugnazione. Se l’appello è stato presentato entro il 24 agosto 2024, si applica la vecchia norma che richiedeva l’elezione di domicilio; se presentato dal 25 agosto 2024 in poi, si applica la nuova norma che non prevede più tale requisito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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