Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20504 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIA nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza ratione loci in relazione ai reati in imputazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa.
La decisione è impugnata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania che lamenta l’abnormità della sentenza che dopo aver correttamente risolto la questione di competenza a favore di Ragusa, ha rinviato al p.m. piuttosto che al giudice, provocando l’abnorm regressione del procedimento alla fase delle indagini piuttosto che a quella del giudizio.
L’Avvocato Generale, con memoria inviata per EMAIL ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nulla quaestio sulla correttezza dell’individuazione della competenza ratione loci, viene nel ricorso lamentata la regressione processuale verificatasi a seguito della pronuncia ancillare conseguenziale all’accertamento della competenza, con cui si è disposta la trasmissione del procedimento non all’autCOGNOMEà giudiziaria ma a quella inquirente del luogo individuato.
Il denunciato vizio di abnormità è sicuramente esistente, come recentemente affermato da questa Corte in caso simile allorché è stato osservato che “è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento – innanzi al quale il giudice dell’udienza preli abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all’art. 51, co quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. (Sez. 5, Sentenza n. 36023 del 15/07/2022 Cellamaro Rv. 283596).
Nei casi di procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc ‘appartenenti’ alla sede distrettuale per quanto riguarda l’individuazione sia dell’uffi pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell’udienza prelimi competente, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase dibattimento.
Il Pubblico Ministero erroneamente investito (il p.m. presso il Tribunale di Ragusa), privo d competenza distrettuale ex ari. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., si trova nella prati impossibilità di compiere un atto risolutivo della situazione processuale creatasi, non potendo rivolgere né al ‘proprio g.i.p. naturale’ (privo di poteri in materia) e né a quello distrettu cui non interloquisce), con la conseguenza che, oltre alla indebita regressione, si veri anche una indebita stasi procedimentale.
Tale situazione si risolve pertanto in una ipotesi di abnormità c.d. funzionale, ora identificata tradizionalmente dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di stasi del proce di impossibilità di proseguirlo, se non attraverso un intervento rimediale del giudic legittimità (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01; Sez. U, n. 33 de 22/11/2000, COGNOME, Rv.2:17244-01).
La sentenza va pertanto annullata con trasmissione degli atti al Tribunale indicato com competente per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, per l’effetto, dispone trasmettersi gli at Tribunale di Ragusa per l’ulteriore corso.
Così deci o in Roma, 5 aprile 2024
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Il Consigliere r latore NOME COGNOME
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