Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di: COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa all’udienza del 23 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari (in composizione monocratica), nel corso del processo a carico di COGNOME NOME, per il reato di lesioni personali, ha dichiarato la nullità «dell’imputazione ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen.» e ha disposto la restituzione degli atti a pubblico ministero. Il Tribunale, in precedenza, aveva invitato «il pubblico
ministero a modificare il capo di imputazione», ma quest’ultimo aveva ritenuto di non dover effettuare alcuna modifica.
Avverso l’ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnorrnità dell’ordinanza.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale si è limitato a dichiarare la nullit dell’imputazione, senza esplicitare i motivi che renderebbero l’atto viziato, non consentendo così neppure di emendare l’imputazione, in modo da renderla immune da future analoghe censure.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 554-bis cod. proc, pen. affida al giudice il compito di verificare la correttezza dell’imputazione.
In primo luogo, al comma 5 stabilisce che il giudice, ove ravvisi un’incompletezza dell’imputazione, anche d’ufficio, sentite le parti, inviti il pubblico ministero a riformulare in modo corretto l’imputazione. La norma prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non raccolga l’invito, il giudice dichiari co ordinanza la nullità dell’imputazione e disponga la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa.
In secondo luogo, al comma 6 stabilisce che il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, verifichi che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravant quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti rispetto a quanto emerge dagli atti di indagine. Si vuole in questo modo evitare che, in fase dibattimentale, si verifichino le situazioni disciplinate agli artt. 516 e ss. cod. proc. p . e la conseguente radicale retrocessione del processo. Anche in questo C250, orma prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non raccolga l’invito, il giudice dichiari con ordinanza la nullità dell’imputazione e disponga la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa.
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il giudice si è limitato, dopo avere inutilmente invitato il pubblico ministero a modificare il capo di imputazione, a dichiarare «nulla l’imputazione, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen.», senza indicare quale sarebbe lo specifico vizio che affliggerebbe
l’imputazione, senza neppure chiarire con certezza se il vizio fosse legato a una formulazione non chiara e precisa del fatto contestato (art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen.) oppure alla mancata corrispondenza del fatto contestato, della definizione giuridica e delle circostanze aggravanti a quanto emerge dagli atti (art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen.). Anche se si volesse valorizzare il precedente invito a «modificare» il capo di imputazione (e non a riformularlo) e ritenere che il Tribunale abbia ritenuto che ricorresse l’ipotesi prevista dal comma 6 dell’art. 554-bis, rimarrebbe, comunque, il problema che il Tribunale non ha minimante chiarito in che termini l’imputazione non corrisponda a quanto emerge dagli atti e se tale mancata corrispondenza riguardi il Fatto, la definizione giuridica o le circostanze aggravanti.
Tale radicale omissione dà luogo a una situazione corrispondente ad una delle condizioni di abnormità richieste dalla giurisprudenza di legittimità per incidere con il proprio sindacato su provvedimenti altrimenti non impugnabili.
Le Sezioni Unite, con plurime decisioni ; hanno chiarito che «l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché ratto, pe la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094).
Con particolare riferimento all’abnormità di tipo funzionale, questa Corte ha già affermato che «è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepite dalle parti, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, poiché l’impossibilità per quest’ultimo di individuare e rinnovare l’atto invalido determina un’irreversibile stasi processuale» (cfr. Sez. 5, n. 19534 del 28/02/2022, Marong, Rv. 283065).
L’impossibilità di comprendere quale sia il ,rizio che affligge l’imputazione, che ha determinato la restituzione degli atti all’ufficio di Procura, invero, determina anche l’impossibilità per quest’ultimo di orientarsi secondo una linea di intervento precisa, che eventualmente elimini la nullità rilevata. La «stasi processuale, in una simile ipotesi, è evidente, poiché si innesta in una fase ancora precedente a quella della realizzazione di un atto nullo da parte del pubblico ministero, impedendogli di comprendere quale sia l’opzione che possa correttamente orientare le sue future determinazioni processuali» (cfr. Sez. 5, n. 19534 del 28/02/2022, Marong, Rv. 283065).
Appare evidente che la medesima patologia si determina anche nel caso in cui la restituzione degli atti sia conseguente non a nullità eccepite dalle parti, ma
all’esercizio da parte del giudice dei suoi poteri officiosi. Anche in quest’ultimo caso, ove il giudice non espliciti le ragioni della restituzione, tra le molteplici astrattamente configurabili, si determina la medesima irreversibile stasi processuale.
è quanto avvenuto nel caso in esame, dove il giudice, nel provvedimento impugnato, ha genericamente onerato ii pubblico ministero di eseguire un adempimento senza specificare minimamente il vizio processuale riscontrato, tra i molteplici astrattamente configurabili, in tal modo non consentendo all’org requirente di emendare l’atto in maniera da renderlo immune da censure.
L’ordinanza, pertanto, essendo afflitta da abnormità, deve essere annulla senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 9 febbraio 2024.