Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41820 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41820 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Tortorici il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dalla Corte di appello di Messina il 6/6/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Messina, decidendo sull’appello proposto dalla costituita parte civile NOME COGNOME nei confronti della sentenza del Tribunale di Patti del 16 ottobre 2024, ai soli fini civili, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile competente e la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte di appello di Messina, ritenendo applicabile la norma di cui all’art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. introdotta con il decreto legislativo n.150/2022.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il difensore della parte civile appellante, deducendo l’abnormità del provvedimento emesso , sul rilievo che la costituzione di parte civile nel presente procedimento è avvenuta in data antecedente rispetto all ‘ entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.195 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 573 cod. proc. pen.
La Corte di appello non ha, pertanto, applicato il principio enunciato dalle Sezioni unite di legittimità con la sentenza del 25 maggio 2023 n. 3848, secondo cui l’art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33 d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.
Osserva inoltre la ricorrente che, con una pronunzia successiva a quella delle Sezioni unite, la quarta sezione della Corte di Cassazione ha statuito che è abnorme, sostanziandosi nell’esercizio di un potere che al momento della sua esplicazione non era costituito in capo al giudice, l’ordinanza con cui la Corte di appello valutata l’ammissibilità della impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art 573 comma 1 bis cod. proc. pen. nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1, L’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito nell’art. 573, cod. proc. pen., il comma 1 -bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d. l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, 2 n. 199, in forza del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
In assenza di una disposizione di diritto transitorio, con riferimento ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa, la Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha affrontato il tema della operatività della regola di giudizio di cui all’art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. anche con riferimento ai procedimenti già pendenti e ha affermato il seguente principio di diritto: “l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre
2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione”(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023).
Nel caso in esame, come evidenziato nel ricorso, la costituzione di parte civile è avvenuta il 19/12/2018, in epoca antecedente alla data del 30/12/2022, sicché continua ad applicarsi il vecchio regime che individua la sezione penale della Corte come competente a decidere dell’appello, anche se proposto ai soli effetti civili .
Con diverse pronunzie, la Corte di legittimità ha ravvisato un’ipotesi di abnormità dell’ordinanza con la quale la Corte di appello, valutata l’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022. (v. Sez. 2 n. 47741 del 10/12/2024, non massim.; (Sez. 4, n. 46179 del 12/09/2023, Ferrara, Rv. 285351 – 01)
Secondo la Corte, non si tratta semplicemente di una questione relativa a ll’immediata applicabilità della norma di nuovo conio , quanto di un’ipotesi di sopravvenuta abnormità strutturale dell’ordinanza impugnata, poiché il potere esercitato, pur astrattamente previsto dall’ordinamento, non era esistente al momento del suo esercizio, per effetto dell’interpretazione resa dal Supremo collegio della nomofilachia (Sez. U, n. 38481del 2023 cit.).
Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’«abnormità», come è noto, costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario non espressamente prevista dalla legge, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da anomalie così gravi da renderli difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili (così Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01).
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, COGNOME, Rv. 225857 – 01)
2. Nel caso di specie, pertanto, l’ordinanza è stata correttamente definita abnorme e deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello sezione penale di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Roma 11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME