Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40380 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40380 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SAVONA nei confronti di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 11/1/2023 con la quale il predetto Tribunale dichiarava la null del decreto di citazione diretta a giudizio relativa a NOME COGNOME in quanto “già nel verba identificazione ed elezione di domicilio si dava atto che l’interessata non comprendeva l domande che le venivano rivolte”.
A sostegno del ricorso l’ufficio ricorrente deduce che l’avviso di conclusione del indagini preliminari era stato notificato all’imputata a mani proprie, unitamente alla traduz in lingua cinese, pur attestando i verbalizzanti che l’imputata “rifiuta di firmare e riceve c quindi il decreto di citazione diretta a giudizio – in lingua italiana con traduzione in cinese – era stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di servizio postale con ritiro del plico da p dell’imputata personalmente. Il provvedimento impugnato, pertanto, ad avviso del ricorrente si fonda su presupposti erronei ed è, comunque, abnorme perché compete al giudice del dibattimento la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, ment restituzione degli atti al P.M. comporta una stasi processuale dovuta ad un’indebita regression del procedimento.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Savona.
3. Il ricorso è fondato.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, infatti, risulta essere stato not all’imputata a mani proprie, unitamente alla traduzione in lingua cinese, pur attestand verbalizzanti che l’imputata “rifiuta di firmare e riceve copia”, e quindi il decreto di ci diretta a giudizio – in lingua italiana con traduzione in lingua cinese – era stato not dall’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di servizio postale con ritiro del plico da parte dell’imputata personalmente.
Giova, peraltro, premettere che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolari stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità d processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singola ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funziona quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 d 21/10/2014, Rv. 262275).
Le sezioni unite di questa Corte hanno poi rilevato che, alla luce del princi costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnor
anche. in ogni fattispecie di indebita regressione, del procedimento in. grado di altera l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240).
Nella fattispecie in esame, pertanto, ricorre un’indebita regressione del procedimento che determina l’abnormità dell’atto, tale dovendosi ritenere il provvedimento con cui il giudi anziché eventualmente rinnovare la citazione, disponga la restituzione degli atti al P.M.: abnorme il provvedimento con cui il giudice, dichiarata non rituale la citazione a giudizio nullità della notificazione, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 547 13/01/2010, Rv. 246056).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con trasmissione degli atti a Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Savona per l’ulteriore corso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 maggio 2023