Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46179 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46179 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SA,DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le Conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
lAVV_NOTAIO per COGNOME NOME ha COGNOME motivi aggiunti con allegati, chiedendo l’accoglimento dei motivi di cui al ricorso.
Ritenuto in fatto ,
La Corte d’appello di Reggio Calabria, ritenuta l’ammissibilità del gravame dalla difesa della parte civile COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale con la quale COGNOME NOME NOME stato assolto dal reato di cui all’art. 589, c contestatogli nella qualità di medico curante, per avere causato per colpa l COGNOME NOMENOME ha rinviato per la prosecuzione al giudice civile competente per va grado di appello, facendo immediata applicazione del disposto di cui all’art. 573, com 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, d. Igs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicem
La difesa del COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla ritenuta, applicabilità della norma di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., viceversa applicabile solo in caso di impugnazioni di sentenze depositate dopo il 30 dicembre 2022, il disp quella impugnata in questa sede essendo del 18/3/2022, con deposito della motiva successivo giugno.
Con il secondo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge sempre con riferimento all’applicabilità della norma citata al caso di speci riguardando esclusivamente le ipotesi di sentenze impugnate ai soli effetti civili, l gravame si era chiesta anche la riforma della sentenza in punto statuizioni penali.
Con il terzo, ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva, con riferi documento (lettera) con il quale la parte civile aveva chiesto un incontro al di COGNOME per discutere l’entità del risarcimento, per dichiarati problemi economici e f ciò che avrebbe introdotto quantomeno un ragionevole dubbio circa la intenzione della offesa di conseguire un beneficio economico dal COGNOME.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOMECOGNOME ha chìesto i del ricorso.
Il difensore di COGNOME COGNOME motivi aggiunti con allegati, chie raccoglimento dei motivi di cui al ricorso.
Considerato in diritto
L’ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’ Reggio Calabria per il giudizio.
L’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inte 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d. I. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dic
199. A mente del testo normativo introdotto con la novella, «Quando la se impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
Il legislatore non ha previsto una disposizione di diritto transitorio, con r procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione e specifico, si è subito formato, all’indomani della entrata in vigore del decreto contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte sulla immediata operatività del giudizio di cui al richiamato art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche con rif procedimenti già pendenti, contrasto che ha originato l’intervento compositivo del organo della nomofilachia che ha ritenuto che la norma si applichi alle impugnazioni interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di p intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore d disposizione, ai sensi dell’art. 99 bis del d. Igs. n. 150/2022 (soluzione adottata all’udienza 25 maggio 2023, come da informazione provvisoria n. 6/2023).
Alla stregua di tale premessa, emerge la infondatezza del primo motivo di ric difesa, stante la mancanza di una disposizione transitoria, ha offerto una interpret norma plausibile tra quelle possibili all’epoca di presentazione del ricorso, ma in luce della lettura datane dalle Sezioni unite, sicché non può accedersi alla soluzione
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha denunciato una violazione di legge processuale ritenendo che la esame si applichi esclusivamente alle ipotesi di impugnazione per i soli effetti civ nella specie, l’appellante parte civile aveva chiesto anche la riforma della sente grado in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato assolto. La v così come dedotta, è insussistente, muovendo da un errato presupposto, quello per i parte civile avrebbe il potere di impugnare la sentenza assolutoria agli effetti penal
Com’è noto, la legge 20 febbraio 2006, n. 46, sulla inappellabilità delle s proscioglimento, ha influito sulla disciplina della facoltà di appello della parte civ la disposizione dell’art. 577 cod. proc pen. che consentiva eccezionalmente alla par impugnare, «anche agli effetti penali», le sentenze di condanna e dì proscioglimento di ingiuria e di diffamazione ed eliminando, nell’art. 576 cod. proc. pen., i all’appello del pubblico ministero, recidendo dunque il preesistente vincolo tra l’im della parte civile e le facoltà di impugnazione attribuite al pubblico ministero quan procedimenti che non siano di competenza del giudice di pace per i quali residua la p dell’art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ne discende che l’attuale assetto norma che la parte civile non possa impugnare i capi penali della sentenza di primo gra indirettamente, attraverso cioè il potere di sollecitazione del pubblico minist dall’art. 572 cod. proc. pen., mentre le è riconosciuto il potere di impugnazione c
della sentenza di condanna che riguardino l’azione civile, nonché, ai soli e responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio espressamente previsto dall’art. 576 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6509 del 20/12/ 2013, Co/ucci”). Ne consegue che, la disposizione di cui all’art. 576 cod. proc. pen., s quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscio pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, va intesa parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incide fini civilistici, il giudizio di responsabilità, di qui l’affermazione del suindicato p (sul punto, anche successivamente, sez. 6, n. 18484 del 29/3/2022, P., Rv. 283262-01).
Ultronea è, pertanto, la precisazione che l’impugnazione era stata promossa an effetti penali, posto che la sentenza impugnata è divenuta sul punto irrevocabile, impugnazione del pubblico ministero, a prescindere dai riferimenti contenuti nell’app parte civile (sul punto, sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01; sez. 5, n. 30752 del 16/6/2023, COGNOME).
5. Una volta esclusa la denunciata violazione di legge, deve tuttavia rilevarsi l dell’atto impugnato, vizio rilevabile ex officio in sede di legittimità in quanto incidente termini essenziali sul thema decidendum devoluto (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, COGNOME, Rv. 282159-02 che, in motivazione, opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/ Cidello). A tal proposito, deve ricordarsi che nel concetto di abnormità dell’atto pr elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di f organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il ravvisato quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi d e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebite regressioni del pro ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevol processo di cui all’art. 111, c. 2, Cost. (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).
6. Va, peraltro, osservato che non si ricavano convincenti considerazioni in c nell’arresto giurisprudenziale, con il quale altra Sezione di questa Corte di legitti 30752 del 16/6/2023) ha affermato che l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 573, co cod. proc. pen, è provvedimento non impugnabile, escludendone l’abnormità, così c ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome atto a contenuto non decisorio.
In quella sede, si è precisato, in maniera qui condivisa, che la categoria dell’ carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tas:satività impugnazione rinvenibile nell’art. 568, cod. proc. pen., essa rispondendo all’ approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sull procedere della giurisdizione, nei soli casi in cui l’ordinamento non appresti alt rimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere e fonte di p
insanabile per le situazioni soggettive delle parti, rinviando su entrambi i pro vivente (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 20569 del 18/1/2018, COGNOME, in motivazione).
Nella ipotesi ivi esaminata, del tutto sovrapponibile a quella oggetto di ricorso legittimità hanno ritenuto che la Corte di merito avesse fatto ricorso a un applicabile ratione temporis, proprio alla luce della decisione delle Sezioni unite del m u.s., sopra citata, la costituzione di parte civile essendo intervenuta prima del 2022, esattamente come nel caso in esame. Tuttavia, hanno escluso l’abnormità dell’or che aveva fatto immediata applicazione della regola di giudizio di nuovo conio, riten nella specie, venisse in rilievo una questione interpretativa del diritto intertem dalla Corte d’appello conformemente a un’opzione ermeneutica avallata da numerose pro delle Sezioni semplici di questa Corte (tra le altre, sez. 4, n. 2854 del 11/1/2023, Colonna, Rv. 284012-01; sez. 3, n. 7625 del 11/1/2023, Ambu, Rv. 284248-01; sez. 2, n. 11279 del 3/2/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284396).
Orbene, deve intanto dissentirsi dall’argomento che ritiene decisiva – per es abnormità dell’atto impugnato – la circostanza che la Corte di merito abbia r questione interpretativa sulla immediata applicabilità della norma in esame: l’ infatti, è un vizio rilevabile con riferimento a qualunque tipologia di atto che si p sistema organico della legge processuale ed esso può essere certamente il risul percorso ermeneutico eventualmente sviluppato per risolvere un problema di intertemporale.
7. Se il criterio discretivo (abnorme/non abnorme) individuato dalla Quinta Sezio persuasivo, con riguardo ai connotati tipici dell’atto abnorme, deve osservarsi che la questione della efficacia della norma introduce urli profilo di diritto interte legislatore non ha inteso disciplinare, non avendo introdotto una norma transito funzione è proprio quella di regolare l’interpretazione e l’applicazione di altre nor nell’ambito dì un procedimento, ai fini della decisione del caso concreto. È st l’intervento nomofilattico, sollecitato dal contrasto ermeneutico, foriero di inc soluzioni giurisprudenziali, di imprevedibilità di esse e di eterogeneità delle tutel situazioni del tutto analoghe, ad introdurre la regola interpretativa per l’applicazi della norma in esame. La peculiarità di esso, a ben vedere, è data proprio interconnessione con i profili di diritto intertemporale risolti dalle Sezioni unite.
Anche in passato, questa Corte, in ipotesi analoga, involgente cioè questioni di transitoria delle norme succedutesi nel tempo, ha fatto ricorso alla categoria del ritenendo in tal senso viziato il provvedimento con il quale, sopravvenuta la legge 1 1999, n. 479, il giudice del dibattimento aveva disposto la restituzione degli att ministero rilevando la mancata celebrazione dell’udienza preliminare, atteso che, in una norma transitoria, la disciplina dell’esercizio dell’azione penale come riformul legge non era applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua entrata in conseguente validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momen
necessità dell’udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processu n. 2464 del 7/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218693-01, in cui, in motivazione, la Corte h escluso che l’applicazione della legge n. 479/99 ai procedimenti che già avevano su fase del rinvio a giudizio potesse derivare dall’art. 219, comma 2, del d.lgs. 19 fe istitutivo del c.d. “giudice unico”; sez. 4, n. 6970 del 7/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218197-01, in cui, sempre con riferimento al fenomeno della successione dell processuali, si è ritenuta l’abnormità per indebita regressione del processo nel indagini preliminari, del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva la nullità – per violazione dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen. – del decreto giudizio emesso anteriormente alla modifica agli artt. 550 e 552 cod. proc. pen. appo legge n. 479 del 1999, atteso che, in assenza di disposizioni transitorie, opera tempus regit actum, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento in c è prodotto l’effetto tipico della vocatio in ius; sez. 6, n 36710 del 29/5/2001, COGNOME, Rv. 220421-01 e sez. 4, n. 35604 del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 226373-01).
L’argomento speso nel precedente esaminato, dal quale, come si è scritto, si d semmai funzionale per sottolineare come la decisione dei giudici territoriali fosse g al momento in cui è stata resa, risultando coerente con uno degli indirizzi che ha contrasto composto ai sensi dell’art. 618, cod. proc. pen.; ma non può essere ut definire la categoria generale dell’atto abnorme, operazione compiuta da questa legittimità nei termini sopra richiamati e rispetto alla quale l’argomento valorizzato Sezione nulla aggiunge. In conclusione, questa Corte non rinviene argomenti deci precedente esaminato, per escludere il vaglio sulla abnormità dell’atto impugnato evidentemente assorbita ogni considerazione sul contenuto decisorio dell’ordinanza c (profilo che la Quinta Sezione ha esaminato in corretta consequenzialità, onde verifi se il provvedimento fosse almeno ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.),
8. Orbene, nel risolvere la questione di diritto intertemporale che aveva o contrasto ermeneutico, le Sezioni unite hanno individuato l’actum al quale rapportare l’efficacia della norma nella costituzione di parte civile nel processo penale. La norma cost potere del giudice di disporre, in caso di impugnazione non inammissibile, il “trasferi procedimento al giudice civile in pari grado non incide, dunque, sulla individuaz competenza, che resta in capo al giudice dell’impugnazione penale, al quale co preliminare vaglio sull’ammissibilità della stessa. Tuttavia, essa – sebbene vigente in cui i giudici d’appello ne hanno fatto applicazione – non ha costituito in capo a q potere ivi previsto ipso facto, necessitando dell’elemento integrativo individuato dai giudi legittimità. L’esistenza stessa di quel potere, in altri termini, è condizionat efficacia della norma che lo prevede, da valutarsi non in via meramente astratta (p atto di costituzione di parte civile esser proposto dopo il 30 dicembre 2022, data vigore della norma), bensì alla stregua del criterio individuato dalle Sezioni unite.
Ne discende la sopravvenuta abnormità strutturale dell’ordinanza impugnata, po potere esercitato, pur astrattamente previsto dall’ordinamento, non era esistente a del suo esercizio, in conseguenza della regola iuris introdotta dopo la sua adozione dal Supremo collegio della nomofilachia, il cui decisum impone, in questa sede, di rilevarne l’abnormità.
Le ragioni della decisione determinano l’assorbimento dell’ulteriore motivo di e l’ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte Reggio Calabria perché proceda all’esame dell’appello, già ritenuto ammissibile da quel ai soli fini civili, ai sensi dell’art. 576, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Deciso il 12 settembre 2023