Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
Tribunale di Caltagirone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltagirone propone ricorso per abnormità dell’ordinanza del 10 febbraio 2024 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone ha dichiarato, su eccezione del difensore dell’imputato NOME COGNOME la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché non preceduta da valida notifica all’imputato, presso il domicilio dichiarato, dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Il ricorrente denuncia l’abnormità dell’ordinanza impugnata perché
suscettibile di determinare l’indebita regressione del procedimento in una fase procedimentale in cui viene rimesso in gioco la facoltà dell’indagato di chiedere l’interrogatorio. Sostiene che, essendo stato debitamente notificato l’avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio che il Costa aveva eletto in sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, non era dovuto nuovo avviso.
Il ricorrente ha ricostruito l’iter processuale del procedimento a carico del Costa dando atto che con precedente ordinanza del 12 gennaio 2022 il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizi per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato come luogo delle notifiche la propria abitazione. Tale ordinanza era stata oggetto di ricorso per cassazione con il quale il Pubblico Ministero aveva denunciato l’abnormità del provvedimento evidenziando la illegittimità della decisione perché la notifica dell’avviso era stata regolarmente effettuata presso il domicilio eletto con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rileva che il ricorso era stato dichiarato inammissibile ma che la Corte, che aveva illustrato la differenza tra atto illegittimo e atto abnorme, aveva dato atto della illegittimità dell’ordinanza: non era, pertanto, dovuta la “nuova” notifica dell’avviso di conclusione delle indagini a seguito della nuova richiesta di rinvio a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come rilevato dal Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, il Pubblico Ministero propone una questione che era stata oggetto di un precedente ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 2318 del 6 ottobre 2022.
Non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui si sarebbe in presenza di una sentenza della Corte che dava atto della “illegittimità” del provvedimento adottato.
Il )iudice, e il Pubblico Ministero quale parte del processo, sono, infatti, vincolati all’esito dell’impugnazione – che è di inammissibilità del ricorso – per effetto del quale la decisione del giudice dell’udienza preliminare del 12 gennaio 2022 è ormai definitiva e non più revocabile.
Né rilevano le argomentazioni che la Corte di cassazione ha posto a fondamento della decisione che vanno lette nella loro interezza e che confermano come il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari la nullità dell’atto in base al quale si è instaurato il rapporto processuale disponendo la
restituzione degli atti al pubblico ministero, non determina alcuna stasi del procedimento perché il Pubblico ministero può procedere di nuovo all’esercizio dell’azione penale.
Tale statuizione individua una soluzione obbligata per l’organo inquirente che, in assenza di elementi nuovi e diversi in punto di fatto, non può, se non incorrendo in un evidente errore di diritto, riproporre una interpretazione della norma in materia di abnormità che la Corte di cassazione, con un orientamento consolidato, ha escluso in relazione ad atti endoprocessuali che non sono autonomamente impugnabili quando sono espressione di un potere riconosciuto al giudice.
La sentenza della Corte di cassazione non aveva, infatti, esaminato la situazione di fatto sottostante alla denuncia di abnormità che era limitata alla verifica del potere del giudice dell’udienza preliminare di esaminare la sussistenza dei requisiti dell’atto di impulso del processo penale, di competenza del Pubblico Ministero, potere che è indebitamente esercitato solo quando la decisione del giudice sia idonea a determinare una indebita stasi del procedimento e non in quanto relativo alla verifica dei requisiti e presupposti in base ai quali è instaurato il rapporto processuale.
Resta ferma, dunque, l’ordinanza del giudice che aveva dichiarato la nullità ed alla quale avrebbe dovuto fare seguito la nuova notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai fini del corretto esercizio dell’azione penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 dicembre 2024
La Consigliera relatrice