Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 42738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 42738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME CC’t -9 Q ‘ ” C COGNOME -(r
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, reso in data 19.6.2024, il presidente della seconda sezione del tribunale di Napoli competente in materia di applicazione delle misure di prevenzione, disponeva che COGNOME NOME, destinatario della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in virtù di provvedimento emesso dal suddetto tribunale in data 17.1.2018, venisse sottoposto alla menzionata misura presso il domicilio del COGNOME, ubicato in Ferrara.
Il provvedimento veniva reso su sollecitazione della Questura di Ferrara, che, con nota del 14.6.2024, premesso che il COGNOME in data 12.6.2024, dopo essere stato dimesso dalla casa circondariale di Parma, veniva sottoposto dalla corte di assise di appello di Napoli, giudice del rinvio ex art. 627 v c.p.p., tra te altre, alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della regione Campania, rappresentava di non avere potuto dare esecuzione all’indicata misura di prevenzione, perché incompatibile con il contenuto della disposta misura cautelare, essendo il COGNOME ancora registrato all’anagrafe del comune di Giugliano in Campania.
Pertanto COGNOME la COGNOME menzionata COGNOME autorità COGNOME giudiziaria COGNOME disponeva, COGNOME con provvedimento reso in calce alla menzionata nota del 14.6.2024, che la misura venisse eseguita obbligando il COGNOME a soggiornare presso il diverso comune di Ferrara, dove era ubicato il suo domicilio, come indicato da quest’ultimo all’atto della scarcerazione.
Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, deducendone l’abnormità e la illegittimità in quanto, da un lato, l’esecuzione dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione è prerogativa dell’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011; dall’altro, l’autorità giudiziaria competente in materia di misure di prevenzione è il tribunale e non il presidente, ex artt. 7 e ss., d.lgs. n. 159 del 2011, ragione per la quale il provvedimento di cui si discute è stato adottato in difetto assoluto di potere, comportando, inoltre, un pregiudizio
insanabile per la situazione soggettiva del ricorrente, il quale, essendo stata eseguita una misura di prevenzione che avrebbe dovuto essere sospesa, perché incompatibile con una concorrente misura cautelare personale non custodiale, è ingiustamente limitato nella sua libertà, potendo anche incorrere nel reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011.
Si tratta, poi, osserva il ricorrente, di un provvedimento non autonomamente impugnabile, posto che, una volta eseguita, la misura di prevenzione può essere soltanto revocata o modificata, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto, tuttavia del tutto diverso, che sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, né esso può essere impugnato ex art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011.
L’abnormità si apprezza, ad avviso del ricorrente, sotto un ulteriore profilo, in quanto il presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli si è attribuito un potere che non gli competeva, posto che le modifiche del decreto originario, anche con riferimento all’obbligo di soggiorno, sono disposte su richiesta dell’autorità proponente e dall’organo dal quale fu emanato il decreto medesimo, ovvero dal tribunale, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, senza che nel caso in esame possa trovare applicazione il disposto dell’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, riconducibile a una fattispecie diversa da quella in esame.
Trattasi, peraltro, eccepisce il ricorrente, di un provvedimento del tutto privo di motivazione, anche in relazione alla scelta di Ferrara, non essendo state esplicitate le ragioni per cui tale comune debba ritenersi il luogo di dimora abituale del COGNOME ovvero quello in cui si trovano le consuetudini di vita del proposto, sicché, pur volendo ritenere che in astratto è previsto un potere presidenziale in tema di obbligo o divieto di soggiorno, il provvedimento de quo è comunque abnorme perché realizza una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale.
Un ultimo profilo di abnormità viene, infine, evidenziato dal ricorrente, in quanto, vertendosi in tema di esecuzione differita della misura di
prevenzione, sospesa a causa dello stato detentivo del proposto durato ben 12 anni, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 14, d.lgs. n. 159 del 2011, interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, n. 291 del 2013, secondo cui la detenzione di lunga durata, come quella patita dal COGNOME, determina la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione, la quale non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente, e non certo il presidente, non accerti la persistenza della pericolosità dell’interessato.
Con requisitoria scritta dell’1.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto, disponendosi l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame
Con memoria di replica del 12.8.2024, il difensore di fiducia del COGNOME, insiste per l’accoglimento del ricorso, chiedendo che, a differenza di quanto richiesto dal pubblico ministero, il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4.1. Al riguardo si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, del 10/12/2013, n. 7320, rv. 259158; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275; Sez. 3, n. 3910, del 22/06/2016, Rv. 269065).
Non è, pertanto, abnorme, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale.
Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall’ordinamento (cfr. Sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590).
Se ciò è vero, come è vero, va ribadito l’insegnamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nella sentenza da ultimo citata, secondo cui, presentando la categoria dell’abnormità “indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), essa “è ravvisabile solo in mancanza di ulteriori strumenti di gravame “lato sensu”, ovvero di possibilità offerte dal sistema per rimediare con prontezza all’anomalia della pronuncia giudiziale nell’ambito dello sviluppo processuale e delle sue fasi”.
Di conseguenza “non appare conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili”, come nel caso in cui, “pur avendo il giudice esercitato un potere che non gli spettava, non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, ove anche vi sia stata un’indebita regressione, le cui conseguenze siano rimediabili con attività propulsive legittime” (cfr. la già citat Sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590).
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi come, in relazione al provvedimento di cui si discute non possa rilevarsi la categoria dell’abnormità, posto che, per riprendere le parole delle Sezioni Unite, è ravvisabile nel sistema la possibilità per il COGNOME di rimediare, attraverso attività propulsive legittime, alle anomalie individuate da quest’ultimo nell’esercizio da parte del presidente della sezione del tribunale di Napoli competente per l’applicazione delle misure di prevenzione del potere di individuare nel territorio del comune di Ferrara il luogo di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza
che sia configurabile alcuna stasi del processo (di prevenzione) nella sua fase esecutiva per le seguenti ragioni.
Invero, ove anche non si volesse considerare applicabile al provvedimento de quo il principio generale, per cui, trattandosi di provvedimento emesso allo stato degli atti, esso è sempre modificabile o revocabile, anche su istanza di parte, dal giudice che l’ha emesso, circostanza che non consentirebbe in radice di ravvisarne l’abnormità (cfr., in questo senso, Sez. 2, n. 43247 del 07/11/2001, Rv. 220610), non è revocabile in dubbio che il COGNOME aveva il potere di opporsi all’esecuzione della misura di prevenzione presso il domicilio di Ferrara, che rappresenta il concreto interesse sotteso alla denunciata abnormità del provvedimento impugnato, anche facendo valere i profili di illegittimità evidenziati nel ricorso per cassazione, rivolgendosi direttamente al tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, organo giudiziario al quale lo stesso ricorrente attribuisce il potere di apportare modifiche del decreto originario, anche con riferimento all’obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Orbene siffatto potere è stato esercitato dal COGNOME.
Il difensore del ricorrente, infatti, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 24.6.2024, ha presentato al tribunale di Napoli, sezione competente per l’applicazione delle misure di prevenzione, istanza con cui chiedeva di revocare il verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il territorio del comune di Ferrara, messa in esecuzione dalla Questura di Ferrara sulla base del provvedimento presidenziale del 19.6.2024, oggetto del presente ricorso, di cui il difensore sostiene di avere avuto conoscenza solo il 29.6.2024, successivamente alla decisione del tribunale della prevenzione.
A fondamento della sua richiesta il difensore poneva i medesimi rilievi con cui ha contestato in questa sede la legittimità del provvedimento presidenziale del 19.6.2024, vale a dire: la mancata rivalutazione della
pericolosità del COGNOME, imposta, ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in caso di detenzione in espiazione pena superiore ad anni due, e la circostanza che “il decreto applicativo ha imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza Giugliano in Campania, non nella città di Ferrara, luogo questo indicato dal detenuto solo quale domicilio al momento della scarcerazione, avvenuta di recente in data 12.6.24., essendo stato improvvisamente raggiunto dal divieto di dimora nella Regione Campania”, senza tacere che, nel caso in esame, “quantomeno allo stato, le due diverse misure non sono affatto compatibili, in quanto la misura cautelare prevede il divieto di dimorare in Campania, mentre la misura di prevenzione irrogata impone di soggiornare nel comune di residenza” di Giugliano in Campania (cfr. istanza a firma dell’AVV_NOTAIO del 21.6.2024).
Il tribunale adito, con provvedimento del 28.6.2024, premesso che il COGNOME era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicatagli dallo stesso tribunale, in diversa composizione, con decreto emesso in data 17.1.2018, divenuto definitivo in data 8.3.2019, e dato atto del citato provvedimento presidenziale del 19.6.2024, pur rilevando che la richiesta di revoca del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione doveva essere dichiarata inammissibile, non rientrando la revoca dell’atto esecutivo nella sua competenza, ha affrontato anche la fondatezza degli articolati rilievi difensivi, ritenendo, in particolare, come non sia configurabile alcuna “incompatibilità tra le modalità esecutive delle due misure (cautelare e di prevenzione)”.
Ciò in quanto il COGNOME, ha osservato il tribunale della prevenzione, detenuto per lunghi anni, prevalentemente in stato di custodia cautelare, una volta scarcerato ha fissato il suo domicilio in Ferrara, “che, pertanto, deve considerarsi luogo in cui attualmente esplica la sua vita e le sue relazioni, nessuna rilevanza potendo ascriversi alla mera residenza anagrafica”, la quale “costituisce soltanto un semplice indizio della residenza effettiva”, dovendosi, ai fini della individuazione del luogo di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, avere riguardo al luogo in cui si trovano le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona.
Appare, pertanto, evidente che, nel caso in esame, il sistema processuale offriva al COGNOME la possibilità di rimediare con prontezza alla denunciata anomalia del provvedimento con cui è stato fissato in Ferrara il luogo di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nell’ambito del successivo sviluppo processuale e delle sue fasi, sia attraverso la presentazione COGNOME dell’istanza COGNOME rivolta COGNOME al COGNOME tribunale, COGNOME conformemente all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza a decidere sull’istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura quando, come nel caso che ci occupa, il provvedimento sia divenuto definitivo (cfr. Sez. 1, n. 272 del 13/01/2000, Rv. 215367; Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Rv. 247456), provvedimento la cui esecuzione è sottoposta al regime giuridico dell’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, Rv. 279569); sia attraverso il generale rimedio del ricorso in appello, previsto dall’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso la menzionata decisione del tribunale della prevenzione, in cui, come si è detto, veniva fatto espresso riferimento al provvedimento presidenziale del 19.6.2024, posto che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le decisioni assunte dal tribunale della prevenzione ai sensi del citato art. 11 COGNOME n. 159 del 2011, possono essere impugnate con il rimedio del ricorso in appello (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Rv. 258047; Sez. 6 n. 39763 del 27/9/2012, Rv 254001, Sez. 5, n. 26996 del 26.5.2009, Rv 244484).
Una volta esclusa l’abnormità dell’atto, per le indicate ragioni, il provvedimento in questione non risulta impugnabile, per cui, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, c.p.p., il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. b), c.p.p.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29.8.2024.