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Abnormità atto processuale: Cassazione annulla

La Corte di Cassazione ha annullato un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo della persona offesa contro un decreto di archiviazione. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non depositata l’opposizione, nonostante fosse presente nel fascicolo. La Corte ha qualificato tale provvedimento come affetto da abnormità atto processuale, in quanto, ignorando atti legittimi e precedenti decisioni, aveva causato un’ingiustificata paralisi del procedimento, rendendone impossibile la prosecuzione.

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Pubblicato il 1 ottobre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Quando un Errore del Giudice Blocca la Giustizia: L’Abnormità dell’Atto Processuale

Nel complesso mondo della procedura penale, esistono principi volti a garantire che ogni fase si svolga correttamente. Ma cosa succede quando un provvedimento del giudice, anziché far progredire il caso, lo paralizza? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31311/2025, affronta un caso emblematico di abnormità atto processuale, un vizio tanto grave da stravolgere il sistema e richiedere un intervento correttivo immediato. Questo concetto giuridico, sebbene tecnico, è fondamentale per comprendere i meccanismi di tutela dei diritti nel processo.

I Fatti del Caso: Un Percorso a Ostacoli per la Parte Offesa

La vicenda ha origine dalla richiesta di archiviazione di un procedimento penale da parte del Pubblico Ministero. La persona offesa, ritenendo le indagini incomplete, si era opposta a tale richiesta. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), accogliendo le sue ragioni, aveva per ben due volte ordinato nuove indagini.

Tuttavia, il Pubblico Ministero si era limitato a iscrivere il nome dell’indagato nel registro, senza svolgere gli approfondimenti investigativi disposti dal GIP. Successivamente, il GIP emetteva un decreto di archiviazione de plano (cioè senza udienza), nonostante l’opposizione della persona offesa.

Contro questo decreto, la parte offesa proponeva reclamo al Tribunale. Sorprendentemente, il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile, sostenendo che l’atto di opposizione all’archiviazione non fosse stato depositato correttamente, ma inviato ‘erroneamente’ via PEC alla Procura anziché all’ufficio del GIP. Questa affermazione, però, non teneva conto del fatto che l’atto era stato depositato ritualmente tramite il Portale Deposito Atti Penali ed era comunque presente nel fascicolo processuale.

La Decisione della Corte di Cassazione: Annullamento per Abnormità

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della persona offesa, annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale. I giudici supremi hanno ritenuto il provvedimento impugnato non semplicemente illegittimo, ma affetto da una patologia più grave: l’abnormità. L’ordinanza del Tribunale è stata considerata come se non fosse mai esistita (tamquam non esset), poiché ha ignorato un atto processuale legittimamente presente nel fascicolo, creando una situazione di stallo insuperabile.

Le Motivazioni: L’Abnormità dell’Atto Processuale in Concreto

La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro le decisioni su un reclamo è ammesso solo per denunciare l’abnormità atto processuale. Un atto è ‘abnorme’ non solo quando è bizzarro o estraneo al sistema (abnormità strutturale), ma anche quando, pur essendo previsto dalla legge, viene utilizzato in modo tale da paralizzare il processo e impedirne la prosecuzione (abnormità funzionale).

Nel caso specifico, l’ordinanza del Tribunale era funzionalmente abnorme per diverse ragioni:

1. Errata valutazione degli atti: Il Tribunale ha affermato l’assenza di un’opposizione rituale quando, in realtà, questa era stata correttamente depositata tramite il portale telematico e comunque pervenuta nel fascicolo prima della decisione di archiviazione.
2. Violazione delle norme: La Corte ricorda che la legge consente alla persona offesa di depositare l’opposizione sia presso la cancelleria del GIP sia presso la segreteria del PM. Eventuali ritardi nella trasmissione interna tra uffici non possono ricadere sulla parte.
3. Creazione di una stasi processuale: Ignorando l’opposizione e le precedenti ordinanze che disponevano nuove indagini, il Tribunale ha di fatto bloccato il procedimento in modo irragionevole, impedendo alla persona offesa di ottenere una decisione nel merito.

Il provvedimento è stato quindi considerato come un esercizio di potere al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni limite di ragionevolezza, determinando una situazione di stallo incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo.

Conclusioni

Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: la giustizia non può essere ostacolata da errori procedurali che si trasformano in barriere insormontabili. L’abnormità atto processuale agisce come una clausola di salvaguardia del sistema, permettendo alla Corte di Cassazione di correggere quelle decisioni che, pur apparendo formalmente legittime, nella sostanza negano la giustizia stessa. La decisione del Tribunale, ignorando la realtà degli atti processuali, ha creato un cortocircuito che solo l’annullamento per abnormità poteva risolvere, restituendo il procedimento al suo corso naturale e riaffermando il diritto della persona offesa a una valutazione completa delle sue ragioni.

È possibile presentare opposizione alla richiesta di archiviazione direttamente alla segreteria del Pubblico Ministero?
Sì, la sentenza conferma che la legge offre una duplice possibilità alla persona offesa: depositare l’atto di opposizione sia presso la cancelleria del GIP sia presso l’ufficio del Pubblico Ministero. Eventuali ritardi nella trasmissione dell’atto da un ufficio all’altro non possono essere addebitati alla parte.

Cosa si intende per abnormità dell’atto processuale?
Un atto processuale è abnorme quando, per la sua stranezza o perché emesso al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni limite ragionevole, si pone al di fuori del sistema processuale, determinando una paralisi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo.

Un’ordinanza che dichiara inammissibile un reclamo ignorando atti presenti nel fascicolo è impugnabile per cassazione?
Sì, secondo la sentenza, un’ordinanza di questo tipo è impugnabile per cassazione se la sua anomalia è tale da determinare la stasi del processo. In questo caso, l’atto non è solo illegittimo, ma abnorme, perché crea una situazione di blocco irrisolvibile che nega la giustizia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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