Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31311 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31311 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/03/1976 parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il 02/07/1986
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di COSENZA GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell’art. 410-bis comma 3, cod. proc. pen., dichiarava l’inammissibilità del reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il decreto del 9/4/2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello ste Tribunale aveva disposto de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di NOME COGNOME nonostante l’opposizione alla richiesta del pubblico ministero presentata dalla stessa COGNOME.
Con tale atto di opposizione questa aveva evidenziato che per due volte, con ordinanze a seguito di udienze camerali del 30/6/2023 e dell’11/4/2024, il GIP aveva disatteso le richieste archiviazione avanzate dal pubblico ministero, disponendo nuove indagini. Quest’ultimo, però, si era limitato a procedere all’iscrizione del COGNOME nel registro degli indagati senza proced anche allo svolgimento delle indagini disposte dal GIP: “l’acquisizione degli atti relativ procedimento a carico di COGNOME COGNOME NOME per fatti accaduti in data 21 aprile 2021, al fi di verificare le modalità del riconoscimento effettuato dalla Verge in quella sede”.
Nel decidere sul reclamo proposto dalla Verge, con l’ordinanza del 3/3/2025 il Tribunale di Cosenza, rilevato che il decreto di archiviazione era stato emesso con procedura de plano, osservava che la disamina degli atti non aveva consentito di riscontrare rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, giacché in atti vi era solo un atto di opposizione “erroneamente invi a mezzo pec all’Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 12/6/2024 e non anche all’ufficio G.I.P. pressi il Tribunale di Cosenza”.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione la Verge, deducendo la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. pe inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata ritualmente depositata l’opposizione tramite il Portale Deposito Atti Penali in data 12/6/2024, ed h richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale contro la decisione sul reclamo è proponibile il ricorso per cassazione solo per lamentare l’abnormità dell’atto impugnato, come ad avviso del ricorrente – nel caso di specie, dove “il provvedimento impugnato si pone al di fuori del sistema organico della legge per la sua singolarità”, in considerazione del contrasto co le norme che regolano il deposito degli atti processuali tramite il Portale Deposito Atti Penali.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ ben noto che l’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla iegge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice), nel ridefinire gli es decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro li decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo d
impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. pr pen. (Sez. 6, n. 13457 del 18/01/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 -01).
Nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che è legittima la presentazione dell’opposizione alla richiesta dì archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero, da la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, stante la previsio cui all’art. 126 disp. att. cod. proc. pen., per la quale il P.M., nel caso di cui all’art. 408, secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al GIP dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine non perentorio dei dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A detta alternativa per il P.M., corrisponde, infatti, la dup possibilità per la persona offesa di depositare l’atto di opposizione – oltre che presso la cancelle del GIP investito della predetta richiesta di archiviazione – anche presso l’ufficio del P.M. ed quest’ultimo caso, non possono esserle addebitati i ritardi nella trasmissione dell’atto opposizione dovuti a inefficienze dell’Ufficio (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, P.o. in pro Morazzano, Rv. 268459 – 01).
Peraltro, anche qualora l’opposizione alla richiesta di archiviazione fosse stata presentata ad un ufficio incompetente, comunque andava esaminata dal GIP, in quanto pervenuta nel fascicolo successivamente alla scadenza del termine non ordinatorio di dieci giorni – previsto dall’art. 40 cod. proc. pen. – ma prima dell’emissione del decreto di archiviazione. (cfr. Sez. 5, n. 32170 de 12/04/2016, P.o. in proc. c/ ignoti, Rv. 267495 – 01, secondo la quale è, invece, inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetent pervenuta successivamente alla scadenza del termine non perentorio di dieci giorni – previsto dall’art. 408 cod. proc. pen. – dopo l’emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostant la natura ordinatoria di detto termine e l’utilizzabilità per la presentazione dell’opposizio qualsiasi modalità – e quindi anche del servizio postale – che comunque assicuri la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, quest’ultimo è in ogni caso tenuto al rispetto del ter suddetto, assumendosi, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione proposta).
Il Tribunale di Cosenza, pertanto, ha considerato esplicitamente “tamquam non esser un atto processuale che, invece, legittimamente faceva invece parte del fascicolo, ignorando anche la precedente ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione, con la quale si era dispo “l’acquisizione degli atti relativi al procedimento a carico di COGNOME NOME accaduti in data 21 aprile 2021, al fine di verificare le modalità del riconoscimento dalla Verge in quella sede”.
A fronte di tali anomalie va ricordato che costituisce espressione di un con orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’inte ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
•
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di l ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profi strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (in questo senso, generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243599).
E’ fuor di dubbio che il decreto impugnato non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall’intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l’art. art. 410-bis del codice di rito ne espressamente l’adozione con valutazioni che possono e devono riguardare tanto il rispetto del contraddittorio, quanto la idoneità della sollecitazione alla prosecuzione delle indagini a mette in discussione le ragioni della richiesta e del relativo provvedimento di archiviazione.
Si tratta, però, di un provvedimento che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, in quanto in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi cons e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, così determinando la stasi del proc e l’impossibilità di proseguirlo. Da qui l’abnormità dell’atto, che va, pertanto, annullato s rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova valutazione della relativ richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per quanto di competenza.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025
GLYPH
Il relat re
Il Presidente