Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42244 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vinci il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO del Foro di Pisa, che si riporta al rico
chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
con sentenza del 10/11/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 7/12/2020, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 256-bis d.lgs. n. 152/2006, alla pena di anni due di reclusione, previo riconosciment RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente nella pronuncia impugnata pur in di prova a sostegno della insussistenza dello stesso (lo scarso officina abbruciati a fronte della grande quantità di rifiuti presenza di numerosi elementi numero di rifiuti da attività di di tale tipo sempre smaltiti
regolarmente, la presenza di fogliame e rami in mezzo ai quali sarebbero accidentalmente finiti anche rifiuti di officina), rappresentati dall’imputato in sede di esame dibattimentale e con cui Corte territoriale non si sarebbe confrontata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio rammenta come in caso di c.d. «doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andr svolto, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze. In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferiment per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbian esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».
Nel caso di specie sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado con il medesimo percorso motivazionale.
Entrambi i giudici del merito (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza di secondo grado) hanno ritenuto provato il fatto dell’abbruciamento abusivo di rifiuti pericolosi derivanti attività di impresa e ininfluente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la d circostanza che assieme a tali rifiuti fossero state bruciate sterpaglie e sostanze di altra natur e che il ricorrente abbia, in altre occasioni, smaltito regolarmente i rifiuti pericolosi pro dall’autofficina (la Corte di appello precisa che i rifiuti in contestazione «certamente non sarebbero dovuti trovare in quel luogo, né avrebbero dovuto subire quel trattamento, frutto di una scelta cosciente e volontaria, altrimenti non si comprenderebbe chi altro abbia collocato quei rifiuti in quel punto e per quale motivo»), ritenendo del tutto implausibile la asserita nat «colposa» dell’abbruciamento.
Il ricorso, peraltro pedissequamente ripetitivo dell’analoga doglianza proposta con l’atto di appello (pag. 4-7 atto di appello), mira ad una non consentita rivalutazione del giudizio operato dai giudici del merito sul fatto, limitandosi ad una asserzione meramente contestativa della (non irragionevole) motivazione offerta dai giudici del merito, così destinandosi all’inammissibilità.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 14/09/2023.