Abbandono di Rifiuti e Tenuità del Fatto: Quando la Quantità Conta
L’abbandono di rifiuti è un reato ambientale che desta crescente preoccupazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32617/2024) ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, proprio in relazione a questa fattispecie. La Suprema Corte ha stabilito che la notevole quantità e la pericolosità dei materiali illecitamente smaltiti sono elementi decisivi che ostacolano un giudizio di lieve entità dell’offesa.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che l’aveva condannata per il reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006. L’accusa era relativa all’abbandono di una considerevole mole di rifiuti su un’area estesa per circa 560 metri quadrati. Tra i materiali abbandonati non figuravano solo rifiuti comuni, ma anche rifiuti considerati pericolosi, come lastre di eternit e materiali di coibentazione interna di elettrodomestici. La difesa della ricorrente aveva incentrato il proprio motivo di ricorso sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo la tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto infondata la tesi difensiva, confermando la valutazione già espressa dai giudici di merito. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la sua responsabilità penale per il grave episodio di abbandono di rifiuti.
Le Motivazioni: Perché l’Abbandono di Rifiuti non è Lieve
Il fulcro della motivazione risiede nella corretta interpretazione dei criteri per valutare la “particolare tenuità del fatto”. La Cassazione ha chiarito che il comportamento successivo al reato, eventualmente collaborativo, è solo uno dei tanti indici da considerare e non è di per sé decisivo. Nel caso di specie, altri elementi, ben più gravi, erano stati correttamente valorizzati dai giudici di merito come “ostativi” a un giudizio di lievità.
In particolare, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. La quantità e varietà dei rifiuti: L’abbandono non riguardava pochi oggetti, ma una massa “particolare e significativa” di materiali diversi.
2. La pericolosità dei materiali: La presenza accertata di lastre di eternit (contenenti amianto) e altri componenti pericolosi ha aggravato significativamente la portata dell’offesa, non solo per l’ambiente ma anche per la salute pubblica.
Questi fattori oggettivi, legati alla materialità del fatto, sono stati ritenuti sufficienti a escludere che l’offesa potesse essere considerata “tenue”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della tenuità del fatto non è un automatismo, ma il risultato di un’analisi complessiva che tiene conto di tutti gli aspetti della condotta. Per i reati ambientali, e in particolare per l’abbandono di rifiuti, la quantità, la natura e la pericolosità dei materiali illecitamente smaltiti assumono un peso determinante. Questa pronuncia serve da monito: la giustificazione della “lieve entità” non potrà essere invocata di fronte a condotte che, per la loro portata, manifestano un significativo disprezzo per l’ambiente e la legalità.
La notevole quantità di materiali illecitamente smaltiti impedisce di considerare il fatto di lieve entità?
Sì, secondo la Corte di Cassazione la “particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandonati” è un elemento che osta a un giudizio di lievità dell’offesa e, quindi, all’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
La presenza di rifiuti pericolosi come l’eternit incide sulla valutazione del reato di abbandono di rifiuti?
Assolutamente sì. La sentenza evidenzia che la presenza di rifiuti pericolosi, quali lastre di eternit e materiali di coibentazione, è un fattore che aggrava l’offesa e contribuisce a escludere la particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MELENDUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Il ricorso, proposto da COGNOME, imputata in ordine alla fattispecie ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile. Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., si osserva comportamento successivo al reato è solo uno degli indici valutabili, come tale per sé non dirimente a fronte di altri profili ritenuti, al contrario, ostati giudizio di lievità dell’offesa, e che nel caso in esame i giudici hanno coerenteme valorizzato la particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandon un’area di 560 mq., laddove peraltro in sentenza si rappresenta anche la presen di rifiuti pericolosi quali lastre di eternit e materiali di coibentazione in elettrodomestici.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.