Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50776 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torre Santa Susanna, il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d’appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta nella persona del dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di mesi cinque di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 1, lett. a) d.lvo n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, realizzava un deposito RAGIONE_SOCIALE acque provenienti dal lavaggio meccanico RAGIONE_SOCIALE olive, in particolare le predette acque venivano fatte confluire all’interno di una vasca non impermeabilizzata scavata nel terreno e ivi stoccate in violazione del regolamento regionale n. 27 del 2007, così realizzando anche uno illecito spandimento di rifiuti nel sottosuolo. Con la medesima sentenza l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’articolo 137 comma 14 decreto legislativo 152 del 2006 perché il fatto non sussiste.
1.1. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, come emerso nel dibattimento, non era stato provato che le acque contenute nella vasca descritta nell’imputazione, fossero destinata alla c.d. pratica di fertirrigazione, sicchè
l’abbandono GLYPH incontrollato GLYPH dei GLYPH reflui GLYPH nella GLYPH vasca GLYPH interrata GLYPH priva GLYPH di impermeabilizzazione e di cautele volte ad impedire che le acque si spargessero sul suolo, non essendo destinate a nessuna attività di recupero, integrava la contravvenzione di cui all’art. 256 comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso.
Violazione di legge in relazione all’art. 255 d.lvo 152 del 2006, erronea applicazione della legge avendo i giudici del merito ritenuto configurabile, tenuto conto dell’attività illecita contestata al ricorrente, la contravvenzione di cui all’ 256 comma 1 d.lvo n. 152 del 2006, in luogo della diversa fattispecie che prevede l’illecito amministrativo di cui all’art. 255 cit. Il ricorrente avrebbe depositat acque in attesa del riutilizzo agronomico, attività lecita in presenza di autorizzazione, sicchè non sarebbe configurabile una volontà dismissiva e dunque un abbandono di rifiuti.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche per l’erronea applicazione della disposizione di cui all’art 131 bis cod.pen. come modificata dal I.gs n. 150 del 2022, mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condotte susseguenti.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, enunciati in modo dei tutto generico e comunque scollegati dalla decisione impugnata, e dunque privi di critica specifica alle ragioni della decisione.
Il primo motivo di ricorso è del tutto generico lamentando il ricorrente la violazione di legge in relazione all’art. 255 del d.lvo n. 152 del 2006, senza compiere alcun confronto con la decisione che, sulla scorta dell’accertamento di fatto consegnato dai giudici del merito, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 256 del d.lvo n. 152 del 2006. In definitiva afferma, senza svolgere alcun argomento giuridico, che alla fattispecie in questione si applicherebbe l’art. 255 cit.
La sentenza impugnata, invero, ha fatto corretta applicazione della legge là dove ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 256 comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006, sul rilievo che a seguito di accertamento di PG era stato accertato che nella vasca interrata priva di impermeabilizzazione e di cautele volte per impedire che le acque meteoriche confluissero nella vasca ove vi erano le acque provenienti dalla lavoratura RAGIONE_SOCIALE olive, e di cautele volte ad evitare che le predette acque si
spandessero sul terreno, ha ritenuto sussistente una condotta di abbandono e deposito in modo incontrollato dei rifiuti sul suolo, tali dovendo considerarsi anche i reflui dell’oleificio confluiti nella vasca, sul presupposto che era escluso che s fosse in presenza di un deposito temporaneo o preliminare o di un loro utilizzo a fini agricoli (Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, Pellegrino, Rv. 260755 – 01).
Al cospetto di una così chiara motivazione, il motivo di ricorso elude completamente le questioni poste a fondamento della decisione gravata.
Allo stesso modo sono inammissibili per difetto assoluto di specificità il secondo e terzo motivo di ricorso.
Il motivo di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche si risolve nell’enunciazione dei principi giurisprudenziali sul tema, senza operare alcun confronto con la decisione che ha negato la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione e dell’insufficienza del mero stato di incensuratezza, elementi positivi che il ricorrente neppure allega nel ricorso per cassazione.
Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo che si risolve, anche in questo caso, nella mera esposizione della modifica legislativa all’art. 131 bis cod.pen. ad opera del d.lgs n. 150 del 2022, e della conseguente valutazione anche della condotta susseguente al reato, ai fini della tenuità dell’offesa, senza allegazione di qualunque condotta susseguente che avrebbe dovuto essere valutata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 23/11/2023