Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43880 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza dell’11/10/2021 il Tribunale di Firenze condannava NOME COGNOME alla pena dell’ammenda di 1200,00 euro, riqualificando il delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen., in contestazione, nel reat di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen.
Rilevato che avverso la sentenza l’imputata ha proposto appello (poi convertito in ricorso per cassazione), lamentando, con il primo motivo, l’affermazione di responsabilità, in assenza degli elementi costitutivi della contravvenzione, e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le stesse censure sono state poi confermate con una memoria.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato.
Rilevato che il primo motivo è inammissibile, poiché non è consentito, in sede di legittimità, riproporre acriticamente le medesime doglianze disattese dal giudice di merito con adeguata motivazione priva di vizi logici. Il Tribunale, infatti, con solida esposizione degli esiti istruttori, ha rilevato che l’animale di proprietà della ricorrente era stato trovato in un furgone chiuso, lasciato per ore in uno stato di sofferenza in un abitacolo con poco spazio per respirare, in una giornata di giugno con temperatura di 30 gradi, e proprio nelle ore centrali. Ancora, il Giudice ha evidenziato che la ricorrente, valutando come preminente la supposta necessità di frequentare un corso, aveva lasciato il proprio cane in una situazione di oggettiva sofferenza, alla luce delle obiettive e non contestate circostanze appena richiamate. Corretto, inoltre, è il richiamo – contenuto nella stessa sentenza – al costante indirizzo secondo cui costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. (per tutte, Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, COGNOME, Rv. 265267: fattispecie relativa ad animali domestici tenuti in luogo privo di un ricovero adeguato, denutriti, dissetati con acqua piovana e circondati dalle loro feci).
Considerato, con riguardo alla seconda censura, che la motivazione risulta adeguatamente argomentata e logicamente coerente nell’esaminare le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. In assenza di elementi positivi, infatti, il Giudice ha negato le circostanze attenuanti generiche, e la natura palesemente fattuale del motivo di appello impedisce di superare l’argomento del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente