Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6664 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminata l’ordinanza in epigrafe, con cui veniva respinto il reclamo di NOME COGNOME avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), deliberato nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 13 febbraio 2024.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell’art. 41 – bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di NOME COGNOME nel contesto della RAGIONE_SOCIALE, facente parte del raggruppamento camorristico denominato RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente, prima di essere arrestato, era un esponente apicale.
. Ritenuto che i riferimenti difensivi al ruolo di attuale marginalità assunto da COGNOME rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini dell’inquadramento della sua posizione all’interno dell’area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 01).
Ritenuto che non è possibile dubitare della persistente operatività della RAGIONE_SOCIALE nella quale NOME COGNOME aveva militato nel corso degli anni, divenendone uno degli elementi di maggiore rilievo, che risultava attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, nel corso degli anni, erano stati arrestati.
Ritenuto che, ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma appare conforme al compendio informativo
acquisito nei confronti di NOME COGNOME e rispettoso dei parametri affermati da questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242071 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.